Le graduatorie ATA "24 mesi" sono le graduatorie provinciali permanenti di prima fascia (concorsi per titoli dell'art. 554 del D.Lgs. 297/1994, banditi ogni anno secondo l'OM n. 21/2009). Sono il canale principale del personale ATA: da qui arrivano sia le immissioni in ruolo sia le supplenze annuali.
In questa guida vediamo chi può entrarci, come si calcolano i 24 mesi, come si presenta la domanda, cosa cambia con la CIAD e come si passa dalle provvisorie alle definitive.
01 Cosa sono le 24 mesi
Sono graduatorie provinciali (una per provincia e per profilo) e permanenti: non hanno una scadenza fissa come le graduatorie triennali, ma restano valide e vengono aggiornate ogni anno. Il nome "24 mesi" viene dal requisito di servizio necessario per entrarci. Sono lo strumento con cui, ogni estate, gli Uffici Scolastici costruiscono le assunzioni e le supplenze del personale ATA per l'anno successivo.
La base di legge è l'articolo 554 del D.Lgs. 297/1994: i concorsi provinciali per titoli sono indetti ogni anno, le graduatorie hanno carattere permanente e sono integrate dopo ogni concorso; chi è già in graduatoria e non è stato ancora nominato vi rimane e può aggiornare il punteggio con i nuovi titoli (comma 7). Chi non presenta alcuna domanda mantiene l'iscrizione con lo stesso punteggio (OM 21/2009, articolo 3, comma 3). I concorsi non si tengono in Valle d'Aosta e nelle province di Trento e Bolzano, che hanno procedure proprie (articolo 1, comma 1, e articolo 4, comma 4).
02 Il requisito dei 24 mesi di servizio
Per l'inserimento serve aver maturato almeno 24 mesi di servizio (di fatto bastano 23 mesi e 16 giorni) nelle scuole statali, nello stesso profilo per cui ci si candida (oppure in un profilo superiore). Il servizio va documentato con l'apposito allegato della domanda. È il requisito che distingue la prima fascia dalla terza: chi non ha ancora i 24 mesi resta, per ora, nella terza fascia d'istituto.
Il testo dell'OM 21 del 23 febbraio 2009, articolo 2, precisa come si contano i mesi e chi può partecipare:
- i mesi possono essere non continuativi: le frazioni si sommano, un mese ogni trenta giorni, e il residuo superiore a 15 giorni vale un mese intero (comma 2, lettera a);
- vale il servizio nel profilo per cui si concorre e in quelli dell'area immediatamente superiore; per il 2026/27 la nota MIM n. 10009 del 15 aprile 2026 precisa che per il collaboratore scolastico valgono i servizi da operatore dei servizi agrari e nei profili dell'area degli assistenti, e per l'assistente amministrativo i periodi con incarico di DSGA;
- il servizio a tempo parziale conta per intero;
- conta solo il servizio effettivo nelle scuole statali, compreso quello prestato alle dipendenze degli enti locali che fornivano il personale alle scuole e quello nelle scuole italiane all'estero (lettere c, d);
- contano i periodi di assenza che valgono come anzianità di servizio, compresi i congedi parentali e l'astensione obbligatoria nei limiti della nomina (nota 1 all'articolo 2);
- bisogna essere personale ATA a tempo determinato della stessa provincia e dello stesso profilo: in servizio, oppure inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali, oppure nella terza fascia di istituto di quella provincia (comma 1);
- la domanda di inserimento si presenta in una sola provincia, individuata in quest'ordine: dove si è in servizio, dove si è negli elenchi provinciali, dove si è in terza fascia (articolo 4, comma 1).
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza della domanda (articolo 2, comma 10).
03 Come si presenta la domanda
Ogni anno il Ministero apre una finestra di aggiornamento. In quella finestra si può:
- entrare per la prima volta (chi ha appena raggiunto i 24 mesi);
- aggiornare il punteggio (chi è già inserito);
- chi è già inserito in una provincia non può chiedere l'inserimento in un'altra: può presentare domanda di aggiornamento solo nella provincia in cui si trova e per lo stesso profilo (OM 21/2009, articolo 4, comma 2).
La domanda si presenta solo online su Istanze Online (POLIS) con SPID o CIE, tramite il Modello F e l'Allegato G per la scelta delle sedi. Per l'anno scolastico 2026/27 l'aggiornamento è stato avviato con la nota MIM prot. n. 10009 del 15 aprile 2026 e le domande si sono presentate dal 28 aprile al 19 maggio 2026.
04 La CIAD e i profili coinvolti
Le 24 mesi riguardano i profili ATA: collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e operatore dei servizi agrari. Una novità importante: per i nuovi inserimenti è richiesta la CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale), tranne che per il collaboratore scolastico. Chi si limita ad aggiornare una posizione già esistente non deve possederla.
La nota del 2026 chiede agli uffici di prevedere la CIAD nei bandi solo per i nuovi inserimenti, e ricorda che resta valido, per lo stesso profilo, il titolo di studio di chi è già nelle graduatorie di terza fascia o negli elenchi provinciali (OM 21/2009, articolo 2, commi 6 e 7). Una quota del 15 per cento dei posti disponibili, in ogni provincia e profilo, è riservata a chi ha concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale: va dichiarato il tipo di servizio e allegato l'attestato (nota, lettera g). Il caso è spiegato nella pagina sulla riserva del servizio civile.
05 Come si forma il punteggio
La posizione in graduatoria dipende dal punteggio, dato dai titoli (di studio, culturali, certificazioni) e soprattutto dal servizio, che per gli ATA pesa molto: il servizio nello stesso profilo vale 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, l'altro servizio nelle scuole 0,10 punti al mese (0,15 nelle tabelle del guardarobiere, del collaboratore scolastico e dell'addetto alle aziende agrarie), quello presso altre amministrazioni 0,05, e si cumula nel tempo. Le tabelle di valutazione sono allegate al bando regionale (Allegato A). Per questo, di anno in anno, chi continua a lavorare tende a salire.
Il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione della leva è valutato come servizio presso amministrazioni statali, e sono valutabili i servizi prestati nelle province di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta, se dichiarati (nota MIM n. 10009/2026, lettere c, d). Chi chiede l'aggiornamento aggiunge al punteggio i titoli conseguiti dopo l'ultima domanda e quelli già posseduti ma mai presentati (OM 21/2009, articolo 3, comma 2). Per il calcolo c'è il calcolatore del punteggio ATA.
06 Provvisorie, reclami e definitive
Le graduatorie escono provincia per provincia, prima provvisorie e poi definitive. Dalla pubblicazione della provvisoria ci sono 10 giorni per il reclamo, che riguarda solo gli errori materiali. Contro l'esclusione o l'inammissibilità della domanda si presenta invece, entro 10 giorni dalla notifica, ricorso in opposizione all'autorità che l'ha disposta. Decisi i ricorsi e corretti gli errori, la graduatoria è approvata in via definitiva (OM n. 21/2009, art. 11 e 12). Sull'impugnazione i testi dicono due cose diverse: l'ordinanza del 2009 indica il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120; la nota MIM n. 10009 del 2026 chiede agli uffici di scrivere nei bandi che le controversie sulle graduatorie sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Fa fede quanto è scritto nel bando della propria regione. Conviene controllare la propria posizione appena esce la provvisoria della propria provincia.
07 A cosa servono
Le definitive di prima fascia sono lo strumento con cui l'Ufficio Scolastico assegna, per il nuovo anno: le immissioni in ruolo (secondo il contingente autorizzato ogni anno) e le supplenze annuali (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Hanno la precedenza su seconda e terza fascia.
Chi è nelle graduatorie permanenti ha diritto, con precedenza, alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche; chi vuole restare in graduatoria solo per il ruolo deve presentare la rinuncia alle supplenze (allegato F), anche se l'aveva già fatto negli anni precedenti (OM 21/2009, articolo 6, comma 1). L'inserimento a pieno titolo comporta la cancellazione dagli elenchi provinciali e dalla seconda e terza fascia di istituto dello stesso profilo e provincia; per le supplenze brevi si entra nella prima fascia delle graduatorie di istituto, indicando fino a trenta scuole con l'allegato G (commi 2 e 3). Le graduatorie pubblicate si consultano nella sezione Graduatorie ATA; come avvengono le chiamate è nella guida sulle supplenze ATA.
08 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Una collaboratrice scolastica ha lavorato con supplenze non continuative: 10 mesi e 20 giorni un anno, 9 mesi il successivo, 4 mesi e 5 giorni il terzo. Le frazioni si sommano: 23 mesi e 25 giorni. Il residuo supera i 15 giorni e vale un mese intero: il requisito dei 24 mesi è raggiunto. Presenta la domanda nella provincia in cui è in servizio, senza CIAD perché il suo profilo ne è escluso.
Cosa controllare: che il servizio sia nello stesso profilo o nell'area immediatamente superiore; la provincia giusta secondo l'ordine dell'articolo 4; la CIAD, se è un nuovo inserimento in un profilo diverso dal collaboratore scolastico; gli allegati F e G, che vanno presentati nello stesso termine della domanda.
09 Come ti aiuta ScuolaGo
Conoscere le regole è metà del lavoro; l'altra metà è sapere dove sei tu. Con ScuolaGo puoi consultare la graduatoria della tua provincia e cercare il tuo nominativo (prima e seconda fascia), calcolare il punteggio con le tabelle ufficiali del profilo e stimare la tua posizione, capendo in quale provincia avresti più possibilità.
11 Novità e aggiornamenti
Le ultime notizie di ScuolaGo su questo argomento:
- Servizio ATA nelle paritarie: metà punti, niente 24 mesi (25 ottobre 2026)
- ATA 24 mesi: riserva del servizio civile anche in prima fascia (13 settembre 2026)
- ATA e DSGA al 1° settembre: presa di servizio e ultime nomine (18 agosto 2026)
- Immissioni ATA 2026/27: scelta delle sedi, avvisi e scadenze (14 agosto 2026)
- Immissione in ruolo ATA: dalle 24 mesi alla scelta della sede (10 agosto 2026)
12 Domande frequenti
Come si contano i 24 mesi di servizio?
Servono almeno 24 mesi (bastano 23 mesi e 16 giorni) di servizio nelle scuole statali, nello stesso profilo per cui ci si candida o in uno superiore. Il servizio si autocertifica nella domanda con l'apposito allegato.
Devo avere la CIAD per le 24 mesi?
La CIAD è richiesta solo per i nuovi inserimenti e per tutti i profili tranne il collaboratore scolastico. Chi aggiorna una posizione già esistente non deve averla.
Ogni quanto si aggiornano?
Sono graduatorie permanenti, ma vengono riaperte ogni anno per nuovi inserimenti, aggiornamento del punteggio e trasferimenti. Per il 2026/27 le domande si sono presentate dal 28 aprile al 19 maggio 2026.
Le 24 mesi valgono anche per il ruolo?
Sì. Dalla prima fascia passano sia le immissioni in ruolo (a tempo indeterminato) sia le supplenze annuali. È la differenza principale rispetto alla terza fascia, che assegna solo supplenze.
I 24 mesi devono essere continuativi?
No: possono essere anche non continuativi. Le frazioni di mese si sommano, un mese ogni trenta giorni, e il residuo superiore a 15 giorni vale come mese intero (OM 21/2009, articolo 2, comma 2, lettera a).
Il servizio part time vale per intero?
Sì: il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero, sia per il requisito sia per il punteggio (OM 21/2009, articolo 2, commi 2 e 9).
Se non presento la domanda di aggiornamento esco dalla graduatoria?
No: chi non presenta alcuna domanda mantiene l'iscrizione nella graduatoria permanente con lo stesso punteggio (OM 21/2009, articolo 3, comma 3).
13 Fonti
- Normattiva · D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, articolo 554 (concorsi provinciali per titoli)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · pagina Graduatorie ATA (atti citati nel testo: OM n. 21 del 23 febbraio 2009 e nota prot. n. 10009 del 15 aprile 2026)
- Normattiva · DM 13 dicembre 2000, n. 430 (regolamento delle supplenze ATA, articolo 2)
