Il servizio prestato come personale ATA in una scuola paritaria vale la metà del punteggio del servizio nelle scuole statali, sia in terza fascia (DM 89/2024) sia nelle graduatorie dei 24 mesi (OM 21/2009). Ma non conta per il requisito dei 24 mesi: per entrare in quelle graduatorie serve servizio nelle scuole statali. Nei 24 mesi, inoltre, il servizio nelle paritarie si valuta solo se sono stati versati i contributi. Le regole complete sono nella guida sulle graduatorie ATA dei 24 mesi.
01 In terza fascia: punteggio dimezzato
Le tabelle del DM 89/2024 danno 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio nel proprio profilo nelle scuole statali, fino a 6 punti per anno scolastico. Per lo stesso servizio nelle scuole non statali (scuole dell'infanzia autorizzate, primarie parificate, sussidiate o sussidiarie, secondarie pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, scuole paritarie) «il punteggio è ridotto alla metà». Lo stesso vale per l'altro servizio prestato in quelle scuole (tabella A/1, punti 7.1, 7.2 e 8).
| Servizio (assistente amministrativo, tabella A/1) | Scuole statali | Scuole paritarie e non statali |
|---|---|---|
| Nel proprio profilo, al mese | 0,50 | la metà (0,25) |
| Nel proprio profilo, massimo per anno | 6 | la metà (3) |
| Altro servizio nelle scuole, al mese | 0,10 | la metà (0,05) |
L'avvertenza F dell'allegato A del decreto ripete la regola e aggiunge: «Tale servizio non costituisce requisito di accesso». Il quadro della graduatoria è nella guida sulla terza fascia ATA.
02 Nei 24 mesi: non vale per il requisito
Per partecipare ai concorsi dei 24 mesi servono almeno due anni di servizio (24 mesi, oppure 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) nel profilo per cui si concorre o in un profilo dell'area immediatamente superiore (OM 21/2009, articolo 2, comma 2, lettera a). Per questo calcolo «si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali», escluse le scuole della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; conta anche il servizio prestato alle dipendenze degli enti locali che dovevano fornire personale ATA alle scuole statali (lettera c).
La nota 4 alle tabelle lo ripete per le scuole pareggiate, legalmente riconosciute, parificate e paritarie: il loro servizio «non costituisce requisito di accesso». Quindi i mesi lavorati in una paritaria non si sommano a quelli nelle statali per arrivare a 24.
03 Nei 24 mesi: metà punti, solo con i contributi
Chi ha già il requisito con il servizio statale può far valere anche il servizio nelle paritarie per il punteggio. Nelle tabelle dell'OM 21/2009 il servizio nel profilo vale 0,50 punti al mese e l'altro servizio nelle scuole 0,10 o 0,15 secondo il profilo; per le paritarie la nota 4 stabilisce che «il punteggio è ridotto alla metà» e che il servizio «può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti».
Il bando del 2026 è stato indetto con la nota del Ministero n. 10009 del 15 aprile 2026; i tempi e le regole della procedura sono nella news sulle graduatorie ATA dei 24 mesi 2026.
04 Statale e paritaria nello stesso periodo
Per la terza fascia, la nota 7 alle tabelle del DM 89/2024 stabilisce che, se nello stesso periodo si sono prestati servizi diversi, quel periodo si valuta con uno solo dei servizi coincidenti, scelto dall'aspirante; e che il punteggio di un anno scolastico con servizi valutati in modo diverso non può superare il massimo previsto per il servizio calcolato nel modo più favorevole. Due contratti contemporanei, uno statale e uno in una paritaria, non raddoppiano quindi i punti di quei mesi.
05 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Un collaboratore scolastico ha 20 mesi di supplenze nelle scuole statali e 10 mesi in una scuola paritaria, con i contributi versati. Per i 24 mesi non ha il requisito: contano solo i 20 mesi statali. In terza fascia, invece, i 10 mesi nella paritaria entrano nel punteggio, a metà del valore dei mesi statali.
Cosa controllare: che la scuola fosse paritaria nel periodo del contratto; che i contributi risultino versati, perché nei 24 mesi senza contributi quel servizio non si valuta; di non dichiarare due volte lo stesso periodo. Il punteggio di terza fascia si prova con il calcolatore ATA; chi controlla i titoli dichiarati è spiegato nella news sul controllo dei titoli in terza fascia.
06 Domande frequenti
Il servizio ATA in una scuola paritaria vale per i 24 mesi?
Non per il requisito: per l'OM 21/2009 conta solo il servizio nelle scuole statali (articolo 2, comma 2, lettera c; nota 4). Per il punteggio vale la metà, se sono stati versati i contributi.
Quanto vale un mese in una paritaria in terza fascia ATA?
La metà del servizio nelle scuole statali: nel proprio profilo 0,50 punti al mese diventano 0,25, con un massimo di 3 punti per anno invece di 6 (DM 89/2024, tabelle e avvertenza F).
Serve aver versato i contributi?
Nei 24 mesi sì: la nota 4 dell'OM 21/2009 dice che il servizio nelle paritarie si valuta solo se è stata assolta la prestazione contributiva prevista.
Se ho lavorato insieme in una statale e in una paritaria, sommo i punti?
In terza fascia no: lo stesso periodo si valuta con uno solo dei servizi, e il punteggio dell'anno non supera il massimo del servizio più favorevole (DM 89/2024, nota 7).
Il servizio nelle scuole della Valle d'Aosta o di Trento e Bolzano vale per il requisito dei 24 mesi?
No: l'articolo 2, comma 2, lettera c, dell'OM 21/2009 esclude il servizio nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
07 Fonti
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · OM n. 21 del 23 febbraio 2009 (articolo 2, comma 2; tabelle e note 4 e 7)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (tabelle A/1-A/6, avvertenza F, nota 7)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Nota n. 10009 del 15 aprile 2026, concorsi ATA dei 24 mesi
