Le supplenze ATA seguono regole precise: cambiano la graduatoria di provenienza e la durata a seconda del posto da coprire. Capire questo meccanismo aiuta a sapere quando e come si può essere chiamati.
In questa guida vediamo l'ordine delle graduatorie, i tre tipi di supplenza, le regole di convocazione e accettazione e cosa succede quando le graduatorie della scuola finiscono.
01 Le graduatorie da cui arrivano le supplenze
Le supplenze ATA arrivano dalle stesse tre graduatorie che regolano tutto il settore: prima fascia (provinciale permanente, 24 mesi), seconda fascia (provinciale ad esaurimento, DM 75/2001, dove esiste) e terza fascia (di circolo e d'istituto). Le prime due sono gestite dall'Ufficio Scolastico provinciale; la terza dalle singole scuole.
Il regolamento è il DM 430 del 13 dicembre 2000. All'articolo 2, comma 1, indica le graduatorie per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche: per assistenti amministrativi, assistenti tecnici, guardarobieri, cuochi e infermieri le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli (i 24 mesi) e, se esaurite, gli elenchi provinciali; per i collaboratori scolastici le graduatorie permanenti e, se esaurite, le graduatorie provinciali ad esaurimento. Chi è in quelle graduatorie può rinunciare alle supplenze, in via definitiva o per singoli anni, dichiarando interesse solo per il ruolo (comma 2). Il profilo di DSGA segue regole proprie (circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026, punto 4).
02 L'ordine di scorrimento
L'ordine è rigido: si attinge prima dalla prima fascia; esaurita quella, dalla seconda fascia (dove esiste); solo in subordine dalla terza fascia d'istituto. All'interno della terza fascia, la scuola scorre i suoi tre livelli interni e, se sono esauriti, può rivolgersi alle scuole vicine. La prima fascia ha sempre la precedenza.
Le tre fasce delle graduatorie di istituto sono definite dall'articolo 5, comma 3: la prima comprende chi è nelle graduatorie provinciali dello stesso profilo; la seconda chi negli ultimi tre anni scolastici ha prestato almeno trenta giorni di servizio nelle scuole senza essere nelle graduatorie provinciali, chi era nelle graduatorie provinciali per le supplenze con almeno trenta giorni di servizio e, per i collaboratori scolastici, gli inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; la terza chi ha il titolo di studio valido per il profilo. La prima fascia si aggiorna con le graduatorie dei 24 mesi, la seconda è ad esaurimento, la terza è triennale (comma 6).
03 La supplenza annuale (al 31 agosto)
È la supplenza su posto vacante e disponibile, che dura fino al 31 agosto (cioè copre tutto l'anno scolastico, ferie estive comprese). La conferisce l'Ufficio Scolastico scorrendo le graduatorie provinciali (prima fascia, poi seconda). È la più ambita perché garantisce continuità e stipendio anche d'estate.
Il conferimento avviene con un piano che, nel rispetto delle posizioni, tiene conto dell'ordine di priorità indicato dall'aspirante su tre elementi: rilevanza economica del contratto, sede, graduatorie preferenziali (articolo 3, comma 1). L'accettazione scritta e senza riserve rende l'operazione non soggetta a revisione; le disponibilità successive, anche per rinuncia, vanno in ulteriori fasi a chi non era stato interessato dalle proposte precedenti (comma 3). Alla nomina ci si può far rappresentare da un delegato (circolare, punto 4): come funziona è nella pagina sulla delega.
04 La supplenza fino al 30 giugno
È la supplenza su posto disponibile ma non vacante, che dura fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). La procedura e le graduatorie di provenienza sono le stesse dell'annuale (provinciali prima, istituto dopo). La differenza principale rispetto all'annuale è che non copre i mesi estivi.
Due regole valgono per entrambe. Chi ha accettato una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche può accettarne un'altra per un diverso profilo, sempre annuale o al 30 giugno, purché prima dell'inizio delle lezioni (circolare, punto 4). Chi ha una supplenza a orario ridotto ha diritto al completamento fino all'orario ordinario, in non più di due scuole e solo tra posti dello stesso profilo; è consentito lasciare uno spezzone per un posto intero, se al momento della convocazione il posto intero non era disponibile (DM 430/2000, articolo 4; circolare, punto 4). Il caso è spiegato nella pagina su spezzoni e completamento.
05 La supplenza breve e saltuaria
Serve a sostituire personale ATA temporaneamente assente (malattia, maternità, permessi) e a coprire i posti che si liberano dopo il 31 dicembre. La conferisce direttamente la singola scuola dalle proprie graduatorie di circolo e di istituto, che hanno tre fasce da usare in ordine: prima gli inseriti nelle graduatorie permanenti (24 mesi), poi la seconda fascia, poi la terza (DM 430/2000, art. 5 e 6). La terza fascia è il canale da cui parte, in genere, chi si affaccia per la prima volta al lavoro nella scuola.
Per alcune assenze la legge limita le sostituzioni: gli assistenti amministrativi (salvo nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto) e gli assistenti tecnici si possono sostituire dal trentesimo giorno di assenza, i collaboratori scolastici non per i primi sette giorni (L. 190/2014, art. 1, c. 332; L. 205/2017, art. 1, c. 602; circolare MIM n. 11814/2026).
Il regolamento aggiunge due casi: se tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività, esami compresi, l'assenza di assistenti amministrativi, assistenti tecnici o collaboratori scolastici impedisce le attività indispensabili, il dirigente può prorogare le supplenze con determinazione motivata; e può sostituire, in caso di necessità, guardarobiere, cuoco, infermiere o comunque il dipendente unico nel profilo (articolo 6, commi 4 e 5). I limiti alle sostituzioni sono approfonditi nella pagina sulle supplenze brevi ATA.
06 Convocazione, accettazione e rinuncia
La scuola usa la procedura informatica del sistema per vedere chi è libero e manda la proposta per posta elettronica (PEC o, in mancanza, email ordinaria): per le supplenze di 30 giorni o più servono almeno 24 ore di preavviso per rispondere e almeno altre 24 ore per prendere servizio (DM 89/2024, art. 9 e 10). Per questo l'indirizzo email indicato nella domanda va controllato spesso.
Gli effetti di rinuncia e abbandono sono fissati dal regolamento delle supplenze (DM 430/2000, art. 7):
- supplenza dalle graduatorie di istituto: la rinuncia non ha effetti; l'abbandono fa perdere ogni supplenza per l'anno scolastico in corso;
- supplenza dalle graduatorie provinciali permanenti: rinuncia o mancata presa di servizio fanno perdere le supplenze da quelle graduatorie per l'anno scolastico successivo; l'abbandono fa perdere anche ogni supplenza per l'anno in corso;
- le sanzioni non si applicano se c'è un giustificato motivo documentato.
Per il 2026/27 la circolare MIM n. 11814/2026 precisa che non si applicano le sanzioni dell'art. 7 in caso di rinuncia o di mancata presa di servizio. L'abbandono del servizio resta sanzionato. Il dettaglio è nella news su rinuncia e abbandono.
Lo stesso articolo 7 prevede due facoltà di lasciare: chi non è già in servizio su una supplenza fino al termine delle attività didattiche può risolvere il contratto per accettarne una di quella durata (comma 2); chi è in servizio su una supplenza da graduatoria di istituto può lasciarla per una attribuita dalle graduatorie provinciali (comma 4). Per il personale già di ruolo in altro profilo che ha chiesto le supplenze, la mancata accettazione ripetuta in due anni scolastici fa perdere in via definitiva la possibilità di ottenerle (comma 3); le regole per chi è di ruolo sono nella pagina sull'articolo 70 del CCNL. Le nomine pubblicate dagli uffici si consultano nella sezione Nomine ATA.
07 Quando le graduatorie della scuola finiscono
Se la graduatoria di circolo e di istituto è esaurita, il dirigente scolastico conferisce la supplenza usando le graduatorie delle altre scuole della provincia, in ordine di vicinanza e d'intesa con i loro dirigenti (DM 430/2000, art. 6, c. 3). Il regolamento delle supplenze ATA e la circolare 2026/27 non prevedono la MAD. La regola di fondo resta: prima le graduatorie.
08 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Una collaboratrice scolastica in terza fascia sta sostituendo una collega assente per tre settimane, chiamata dalla graduatoria della scuola. L'ufficio scolastico, esaurite le graduatorie provinciali, comunica posti residui e un'altra scuola le propone una supplenza fino al 30 giugno: può risolvere il contratto breve per accettarla (DM 430/2000, articolo 7, comma 2). Se invece lasciasse il servizio senza un'altra proposta di quel tipo, sarebbe abbandono, con la perdita di ogni supplenza per l'anno scolastico in corso.
Cosa controllare: da quale graduatoria arriva la proposta (provinciale o di istituto); la durata del contratto in corso; l'indirizzo di posta dichiarato, perché la proposta arriva lì; se c'è un giustificato motivo documentato, che esclude le sanzioni (articolo 7, comma 5).
09 Come ti aiuta ScuolaGo
Conoscere le regole è metà del lavoro; l'altra metà è sapere dove sei tu. Con ScuolaGo puoi consultare la graduatoria della tua provincia e cercare il tuo nominativo (prima e seconda fascia), calcolare il punteggio con le tabelle ufficiali del profilo e stimare la tua posizione, capendo in quale provincia avresti più possibilità.
10 Novità e aggiornamenti
Le ultime notizie di ScuolaGo su questo argomento:
- Convocazioni ATA 2026/27: come funziona la delega (14 settembre 2026)
- ATA di ruolo che insegna: il posto torna a supplenza 2026/27 (11 settembre 2026)
- Supplenze ATA: rinvio della presa di servizio, quando si può (10 settembre 2026)
- Supplenze ATA 2026/27: secondo turno e nuove disponibilità (9 settembre 2026)
- Supplenze brevi ATA 2026/27: divieti e deroghe (6 settembre 2026)
11 Domande frequenti
Da quale graduatoria arriva una supplenza annuale ATA?
Dalle graduatorie provinciali: prima la prima fascia (24 mesi), poi la seconda fascia dove esiste. Solo a esaurimento di queste si passa alle graduatorie d'istituto.
Che differenza c'è tra supplenza al 31 agosto e al 30 giugno?
La supplenza al 31 agosto è su posto vacante e copre anche l'estate; quella al 30 giugno è su posto solo disponibile e termina con le lezioni. Le graduatorie di provenienza sono le stesse.
Le supplenze brevi da chi vengono assegnate?
Direttamente dalla singola scuola, dalle proprie graduatorie di circolo e di istituto, scorrendo nell'ordine prima, seconda e terza fascia (DM 430/2000, art. 5 e 6). Servono a sostituire personale temporaneamente assente.
La MAD vale per l'ATA?
Il regolamento delle supplenze ATA (DM 430/2000) e la circolare MIM n. 11814/2026 non la prevedono. Se le graduatorie della scuola sono esaurite, il dirigente usa le graduatorie delle altre scuole della provincia, in ordine di vicinanza (DM 430/2000, art. 6, c. 3).
Posso lasciare una supplenza breve ATA per una fino al 30 giugno?
Sì: chi non è già in servizio su una supplenza fino al termine delle attività didattiche può risolvere anticipatamente il contratto per accettarne una di quella durata; chi è su una supplenza da graduatoria di istituto può lasciarla per una dalle graduatorie provinciali (DM 430/2000, articolo 7, commi 2 e 4).
Ho accettato una supplenza annuale: posso accettarne un'altra in un profilo diverso?
Sì, se anche la seconda è annuale o fino al termine delle attività didattiche e la proposta arriva prima dell'inizio delle lezioni (circolare MIM n. 11814/2026, punto 4).
Con uno spezzone ATA posso completare l'orario?
Sì, fino all'orario ordinario del personale di ruolo, in non più di due scuole e solo tra posti dello stesso profilo (DM 430/2000, articolo 4, commi 1 e 2; circolare MIM n. 11814/2026, punto 4).
12 Fonti
- Normattiva · Decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 (regolamento delle supplenze ATA, articoli 2-7)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 (punto 4, supplenze al personale ATA)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (articoli 9 e 10)
