Chi lavora come supplente ATA ha gli stessi istituti del personale di ruolo, ma con alcune differenze che dipendono dal tipo di contratto. La regola generale è nell'articolo 35 del CCNL scuola del 18 gennaio 2024: al personale a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni su ferie, permessi e assenze previste per il personale a tempo indeterminato, con le precisazioni dei commi successivi. Questa guida le mette in ordine, una per una, riportando solo quello che è scritto nei contratti e nelle leggi citate.
01 Ferie
Le ferie dei supplenti sono proporzionali al servizio prestato (CCNL 2024, articolo 35, comma 2). La misura annua è quella dell'articolo 13 del CCNL del 29 novembre 2007: 32 giorni lavorativi, 30 per i neo-assunti nei primi tre anni di servizio, calcolati in dodicesimi nell'anno di assunzione o di cessazione.
Se la durata del contratto non consente di godere le ferie maturate, queste sono liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nell'anno (articolo 35, comma 2). Il pagamento delle ferie non godute resta nei limiti fissati dalla legge (D.L. 95/2012, articolo 5, comma 8).
02 Permessi per motivi personali o familiari
Qui conta il tipo di contratto.
Contratti al 31 agosto o al 30 giugno: tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, a domanda, per motivi personali o familiari documentati anche con autocertificazione. Per il personale ATA questi permessi si possono fruire anche a ore, con le modalità dell'articolo 67 del CCNL (articolo 35, comma 12).
Altri contratti a tempo determinato: permessi non retribuiti, fino a un massimo di sei giorni per anno scolastico, per gli stessi motivi (articolo 35, comma 13).
03 Lutto, matrimonio, concorsi ed esami
Lutto: tre giorni di permesso retribuito per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di un componente della famiglia anagrafica e di affini di primo grado (articolo 35, comma 8).
Matrimonio: un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi, entro i limiti di durata del rapporto (comma 9).
I permessi per lutto e per matrimonio sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (comma 10).
Concorsi ed esami: permessi non retribuiti nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli per il viaggio (comma 14).
04 Permessi brevi, da recuperare
L'articolo 16 del CCNL 2007 nomina espressamente anche il personale con contratto a tempo determinato. Compatibilmente con le esigenze di servizio, si possono chiedere brevi permessi per esigenze personali di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio. Per il personale ATA il totale non può superare 36 ore nell'anno scolastico.
Le ore vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi, in una o più soluzioni secondo le esigenze di servizio. Se il recupero non è possibile per fatto imputabile al dipendente, l'amministrazione trattiene la retribuzione delle ore non recuperate.
05 Visite, terapie ed esami diagnostici
L'articolo 69 del CCNL 2024 riconosce ai dipendenti ATA permessi specifici per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: fino a 18 ore per anno scolastico, fruibili a giornata o a ore, compresi i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Con il part time le ore si riproporzionano (comma 7).
La domanda va presentata con almeno tre giorni di preavviso; nei casi di particolare e comprovata urgenza anche nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro (comma 8). L'assenza si giustifica con l'attestazione, anche con l'orario, della struttura o del medico che ha svolto la prestazione (comma 9). Questi permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del periodo di comporto (comma 2).
Per le stesse finalità si possono usare, in alternativa, i permessi brevi a recupero e quelli per motivi personali o familiari (comma 15).
06 Malattia
Contratti al 31 agosto o al 30 giugno: conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico (articolo 35, comma 3). In ciascun anno scolastico la retribuzione è intera nel primo mese di assenza e al 50% nel secondo e nel terzo; per il resto il posto si conserva senza assegni (comma 4).
Contratti stipulati dal dirigente scolastico: conservazione del posto, nei limiti di durata del contratto, per non più di 30 giorni annuali, retribuiti al 50%; si applica inoltre l'articolo 5 del D.L. 463/1983 (comma 6).
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio (comma 7); i periodi senza assegni la interrompono (comma 15). Ai supplenti si applicano anche le disposizioni sulle gravi patologie dell'articolo 17, comma 9, del CCNL 2007 (comma 11).
07 Maternità, congedo parentale e malattia del figlio
L'articolo 35, comma 11, applica ai supplenti le norme sui congedi parentali dell'articolo 34 del CCNL. Quell'articolo prevede che nel congedo di maternità e di paternità spetti l'intera retribuzione fissa mensile e che il periodo sia considerato servizio effettivamente prestato anche per l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza (comma 2).
Per il congedo parentale, i primi trenta giorni, calcolati per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero (comma 3); la domanda si presenta di norma cinque giorni prima (comma 6).
Per la malattia del figlio, fino al terzo anno di vita il CCNL riconosce trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino, calcolati per entrambi i genitori (comma 4). Il D.Lgs. 151/2001, articolo 47, prevede inoltre, per i figli tra i tre e i quattordici anni, il diritto di astenersi dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, alternativamente; il certificato è inviato per via telematica dal medico che ha in cura il minore.
08 Domande frequenti
Un supplente ATA al 30 giugno ha i tre giorni di permesso retribuito? Sì: l'articolo 35, comma 12, del CCNL 2024 li riconosce a chi ha un contratto per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e per l'ATA possono essere fruiti anche a ore.
E chi ha un altro tipo di contratto a tempo determinato? Ha permessi non retribuiti fino a sei giorni per anno scolastico per motivi personali o familiari (articolo 35, comma 13), oltre ai permessi brevi a recupero dell'articolo 16 del CCNL 2007.
Quante ore ci sono per le visite mediche? L'articolo 69 del CCNL 2024 riconosce ai dipendenti ATA fino a 18 ore per anno scolastico, compresi i tempi di percorrenza, da chiedere con tre giorni di preavviso e da giustificare con l'attestazione della struttura.
I permessi brevi vanno recuperati? Sì, entro i due mesi lavorativi successivi; durano al massimo metà dell'orario giornaliero e non possono superare 36 ore nell'anno scolastico per il personale ATA (CCNL 2007, articolo 16).
09 Fonti
- ARAN · CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 (articoli 34, 35, 67 e 69)
- ARAN · CCNL Scuola del 29 novembre 2007 (articoli 13, 16 e 17)
- Normattiva · D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, articolo 47
- Normattiva · D.L. 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 8
- Normattiva · D.L. 12 settembre 1983, n. 463, articolo 5
