Con l'anno scolastico appena avviato, nei gruppi dei docenti tornano le domande sul congedo parentale: con quanto anticipo si chiede, quanto viene pagato, se vale anche per chi ha una supplenza e se si può prendere a ore. Le regole stanno in due testi: il D.Lgs 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) e l'articolo 34 del CCNL scuola del 18 gennaio 2024, che per il personale della scuola aggiunge specificazioni migliorative. Qui trovi solo quello che è scritto in quei testi.
01 Chi ne ha diritto e per quanto tempo
Il D.Lgs 151/2001, articolo 32, comma 1, riconosce a ciascun genitore il diritto di astenersi dal lavoro nei primi quattordici anni di vita del figlio. I congedi dei due genitori insieme non possono superare dieci mesi, elevati a undici se il padre si astiene per almeno tre mesi (comma 2).
Nel limite complessivo il diritto spetta alla madre per un periodo continuativo o frazionato fino a sei mesi e al padre fino a sei mesi (sette nel caso del comma 2). Se c'è un solo genitore, o in caso di affidamento esclusivo, il periodo arriva a undici mesi.
02 La domanda: di norma 5 giorni prima
Il CCNL scuola, articolo 34, comma 6, stabilisce che la domanda, con l'indicazione della durata, si presenta all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima dell'inizio del congedo, anche con raccomandata o altro strumento telematico che garantisca la certezza dell'invio. La stessa regola vale per la proroga.
Il comma 7 prevede che, in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono impossibile rispettare quel termine, la domanda si possa presentare entro le quarantotto ore precedenti l'inizio dell'assenza.
03 I primi 30 giorni pagati per intero, festivi compresi
Secondo l'articolo 34, comma 3, del CCNL scuola, il congedo parentale non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell'anzianità di servizio. I primi trenta giorni, calcolati complessivamente per i due genitori e fruibili anche in modo frazionato, sono retribuiti per intero, esclusi gli straordinari e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Il comma 5 aggiunge che, se il congedo è fruito in modo continuativo, il periodo comprende anche i giorni festivi che ricadono al suo interno; lo stesso vale per la fruizione frazionata quando i periodi non sono separati dal ritorno al lavoro.
Per i periodi successivi valgono le indennità dell'articolo 34 del D.Lgs 151/2001: 30 per cento della retribuzione per tre mesi non trasferibili per ciascun genitore, con alcune mensilità elevate all'80 per cento fino al sesto anno di vita del bambino, alle condizioni indicate da quell'articolo.
04 Vale anche per i supplenti
L'articolo 35, comma 11, del CCNL scuola, dedicato al personale a tempo determinato, stabilisce che ai supplenti si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'articolo 34.
L'articolo 34, comma 2, prevede inoltre che il periodo di congedo di maternità e di paternità sia considerato servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.
05 La fruizione a ore
Il D.Lgs 151/2001, articolo 32, comma 1-bis, affida alla contrattazione collettiva le modalità del congedo su base oraria. Il comma 1-ter prevede che, in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, ciascun genitore possa scegliere tra fruizione giornaliera e oraria, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga precedente; il preavviso per la fruizione oraria è di 2 giorni (comma 3).
L'articolo 34 del CCNL scuola non contiene disposizioni sulla fruizione oraria del congedo parentale.
06 Domande frequenti
Con quanto anticipo devo chiedere il congedo parentale a scuola? Di norma cinque giorni prima, secondo l'articolo 34, comma 6, del CCNL scuola. In situazioni particolari e comprovate si può presentare entro le 48 ore precedenti (comma 7).
Il congedo parentale è pagato per intero? I primi trenta giorni, calcolati per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero (CCNL scuola, articolo 34, comma 3). Per i periodi successivi valgono le indennità dell'articolo 34 del D.Lgs 151/2001.
Se sono supplente ho diritto al congedo parentale? Sì: l'articolo 35, comma 11, del CCNL scuola applica ai supplenti le norme sui congedi parentali dell'articolo 34.
I sabati e le domeniche si contano nel congedo? Nella fruizione continuativa il periodo comprende i giorni festivi che vi ricadono (CCNL scuola, articolo 34, comma 5).
