Tra le domande più frequenti dei supplenti ATA c'è quella sulla malattia: per quanto tempo si conserva il posto e quanto si viene pagati? La risposta è nell'articolo 35 del CCNL scuola del 18 gennaio 2024, dedicato al personale a tempo determinato, e cambia a seconda del tipo di contratto. Per certificato e visite di controllo valgono le regole di legge dei dipendenti pubblici. Qui trovi solo quello che è scritto in quei testi.
01 Contratti al 31 agosto e al 30 giugno: 9 mesi in un triennio
L'articolo 35, comma 3, riguarda il personale docente e ATA assunto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno): chi è assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Il comma 4 fissa la retribuzione, in ciascun anno scolastico: per intero nel primo mese di assenza, al 50% nel secondo e nel terzo mese. Per il periodo restante il posto si conserva senza assegni.
02 Contratti stipulati dal dirigente scolastico: 30 giorni al 50%
Per il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, l'articolo 35, comma 6, prevede due cose. La prima: si applica l'articolo 5 del D.L. 463/1983. La seconda: questo personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
L'articolo 5 del D.L. 463/1983 stabilisce che ai lavoratori a tempo determinato i trattamenti economici di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi precedenti l'evento (comma 1) e che non possono essere corrisposti per periodi successivi alla cessazione del rapporto (comma 2).
03 Anzianità di servizio e gravi patologie
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (articolo 35, comma 7). I periodi di assenza senza assegni, invece, la interrompono (comma 15).
Il comma 11 estende ai supplenti le disposizioni sulle gravi patologie dell'articolo 17, comma 9, del CCNL 2007: quando la patologia richiede terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, i giorni di ricovero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie sono esclusi dal computo dei giorni di malattia e sono pagati per intero.
04 Come si comunica l'assenza e il certificato
L'articolo 35, comma 1, applica ai supplenti, nei limiti della durata del rapporto, le disposizioni su assenze previste per il personale di ruolo. Tra queste, l'articolo 17, comma 10, del CCNL 2007: l'assenza va comunicata alla scuola tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche in caso di prosecuzione.
Per il certificato vale la legge: l'articolo 55-septies, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede che, in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica sia inviata per via telematica all'INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, e che l'INPS la renda disponibile all'amministrazione.
05 Le visite di controllo
L'articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001 affida gli accertamenti medico-legali in via esclusiva all'INPS, d'ufficio o su richiesta (comma 2-bis). Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza cade nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (comma 5).
Le fasce orarie di reperibilità sono fissate con decreto ministeriale (comma 5-bis). Chi deve allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante quelle fasce, per visite mediche, accertamenti o altri giustificati motivi, deve avvisare prima l'amministrazione. Il D.L. 463/1983, articolo 5, comma 14, prevede che chi risulta assente alla visita di controllo senza giustificato motivo perda il trattamento economico per intero fino a dieci giorni e per la metà nel periodo successivo, esclusi i periodi di ricovero o già accertati da una visita precedente. La Corte costituzionale, con la sentenza 78 del 1988, ha dichiarato illegittima questa norma nella parte in cui non prevede una seconda visita di controllo prima della riduzione alla metà per il periodo successivo ai primi dieci giorni.
06 Domande frequenti
Per quanto tempo un supplente ATA al 30 giugno o al 31 agosto conserva il posto in malattia? Per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico (CCNL 2024, articolo 35, comma 3).
Quanto viene pagato in malattia un supplente ATA al 30 giugno o al 31 agosto? In ciascun anno scolastico: per intero nel primo mese di assenza, al 50% nel secondo e nel terzo mese; per il resto il posto si conserva senza assegni (CCNL 2024, articolo 35, comma 4).
E chi ha un contratto stipulato dal dirigente scolastico? Ha diritto, nei limiti di durata del contratto, alla conservazione del posto per non più di 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50%; si applica inoltre l'articolo 5 del D.L. 463/1983 (CCNL 2024, articolo 35, comma 6).
Il certificato medico va consegnato a scuola? La legge prevede che il medico lo invii per via telematica all'INPS, che lo rende disponibile all'amministrazione (D.Lgs. 165/2001, articolo 55-septies, comma 2). L'assenza va comunque comunicata alla scuola entro l'inizio dell'orario di lavoro (CCNL 2007, articolo 17, comma 10).
