Con le supplenze ATA 2026/27 ormai conferite, tra collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici torna una domanda: le ferie maturate con una supplenza si godono o vengono pagate? Le regole stanno in tre testi: l'articolo 35 del CCNL scuola del 18 gennaio 2024, dedicato al personale a tempo determinato, l'articolo 13 del CCNL del 29 novembre 2007, ancora in vigore per la durata e la fruizione delle ferie, e l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, che limita il pagamento delle ferie non godute. Qui trovi solo quello che è scritto in quei testi.
01 Quante ferie maturano con una supplenza
Il CCNL scuola 2024, articolo 35, comma 1, applica al personale a tempo determinato le regole su ferie, permessi e assenze del personale di ruolo, nei limiti della durata del rapporto di lavoro. Il comma 2 aggiunge che le ferie dei supplenti sono proporzionali al servizio prestato.
La misura annua è fissata dall'articolo 13 del CCNL 2007: 32 giorni lavorativi, comprese le due giornate previste dalla legge 937/1977 (comma 2); 30 giorni per i neo-assunti nella scuola (comma 3), che diventano 32 dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato (comma 4). Nell'anno di assunzione o di cessazione le ferie si calcolano in dodicesimi del servizio prestato e la frazione di mese superiore a quindici giorni vale come mese intero (comma 6).
02 Settimana su cinque giorni: il calcolo per il personale ATA
L'articolo 13, comma 5, del CCNL 2007 contiene una regola che riguarda solo il personale ATA: se l'istituto ha la settimana articolata su cinque giorni, il sesto giorno è comunque considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie, e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana si contano 1,2 per ciascun giorno.
03 Come si chiedono e quando si godono
Le ferie si chiedono al dirigente scolastico (articolo 13, comma 8). Il personale ATA, compatibilmente con le esigenze di servizio, può frazionarle in più periodi, nel rispetto dei turni stabiliti e assicurando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo tra il 1° luglio e il 31 agosto (comma 11).
Le ferie sono sospese dalle malattie documentate che hanno dato luogo a ricovero o sono durate più di 3 giorni (comma 13), e il loro periodo non si riduce per le assenze per malattia (comma 14).
04 Quando le ferie non godute vengono pagate
Il CCNL 2024, articolo 35, comma 2, prevede che, quando la durata del contratto non consente di godere le ferie maturate, queste siano liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nell'anno.
L'articolo 38 dello stesso CCNL riscrive il comma 15 dell'articolo 13 del 2007: le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo alla cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle norme di legge.
La legge è l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012: le ferie sono obbligatoriamente fruite, il datore di lavoro deve invitare formalmente il personale a goderle e la mancata fruizione che dipende da una scelta consapevole del lavoratore non dà diritto al pagamento. Nella dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 2024 le parti indicano come casi di pagamento quelli in cui l'impossibilità di godere le ferie non dipende dal dipendente, ad esempio decesso, malattia e infortunio, inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio di maternità o paternità.
05 L'eccezione scritta nella legge
L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 8, aggiunto dalla legge 228/2012 (articolo 1, comma 55), stabilisce che quella regola non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario o al docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito loro di goderle.
Per il personale ATA, il testo nomina il supplente breve e saltuario; non menziona gli ATA con contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Il comma 56 della stessa legge stabilisce che queste disposizioni non possono essere derogate dai contratti collettivi.
06 Domande frequenti
Quante ferie matura un supplente ATA? Le ferie sono proporzionali al servizio prestato (CCNL 2024, articolo 35, comma 2), sulla base di 32 giorni annui, o 30 per i neo-assunti nei primi tre anni (CCNL 2007, articolo 13, commi 2-4), calcolati in dodicesimi.
Le ferie non godute vengono pagate? Solo alla cessazione del rapporto e nei limiti di legge (CCNL 2024, articolo 38). Il D.L. 95/2012, articolo 5, comma 8, esclude il pagamento se le ferie non sono state godute per scelta consapevole del lavoratore; l'eccezione riguarda, per l'ATA, il supplente breve e saltuario, per i giorni che non gli è stato consentito godere.
Un collaboratore scolastico può dividere le ferie in più periodi? Sì, compatibilmente con le esigenze di servizio, garantendo almeno 15 giorni lavorativi continuativi tra il 1° luglio e il 31 agosto (CCNL 2007, articolo 13, comma 11).
Con la settimana corta come si contano i giorni di ferie? Per il personale ATA il sesto giorno è considerato lavorativo e i giorni goduti per frazioni inferiori alla settimana valgono 1,2 ciascuno (CCNL 2007, articolo 13, comma 5).
