Per l'anno scolastico 2026/2027, l'assegnazione delle supplenze annuali (al 31/08) e fino al termine delle attività didattiche (al 30/06) da GaE e GPS avviene tramite procedura informatizzata nazionale. Le vecchie convocazioni in presenza (o via email dei singoli uffici) per queste supplenze sono ormai superate.
01 Cosa prevede l'ordinanza
Lo stabilisce l'articolo 12 dell'OM 27/2026: le operazioni di conferimento delle supplenze "sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata", tramite un'istanza telematica "attraverso il sistema informativo del Ministero". Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti "assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata… sulla base della posizione occupata in graduatoria", con pubblicazione degli esiti all'albo online.
Lo stesso articolo fissa le altre regole della procedura (come si compila la lista delle sedi è nella guida alle 150 preferenze GPS):
- possono ottenere queste supplenze esclusivamente gli aspiranti di GaE e, in subordine, di GPS che hanno presentato l'istanza telematica (comma 2);
- le sedi si indicano con preferenza sintetica o analitica, e il sistema tiene conto delle disponibilità che si determinano fino al 31 dicembre, nei diversi turni di nomina (comma 3);
- la mancata presentazione dell'istanza costituisce rinuncia alle supplenze annuali e fino al 30 giugno da GaE, da GPS e, se esaurite, dalle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico di riferimento; la mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso o tipi di posto costituisce rinuncia per quelle (comma 4);
- l'assegnazione di una sede indicata nella domanda comporta l'accettazione (comma 5);
- insieme agli esiti l'ufficio pubblica il quadro delle disponibilità usate per le nomine (comma 6);
- per i posti di sostegno si scorrono prima gli elenchi aggiuntivi alle GaE, poi la prima e la seconda fascia delle GPS di sostegno, e solo dopo i docenti senza specializzazione (commi 7, 8 e 9);
- l'assegnazione non è soggetta a rifacimento; le disponibilità successive, anche per rinuncia, vanno in ulteriori fasi agli aspiranti che non hanno ottenuto un incarico sulla base delle preferenze espresse (comma 10);
- chi rinuncia o non prende servizio entro il termine non partecipa alle fasi successive (comma 11) e perde le supplenze annuali e fino al 30 giugno per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie (articolo 15, comma 1, lettera a);
- chi riceve un posto a orario non intero conserva titolo al completamento nella provincia di inserimento, con supplenze assegnate dagli uffici anche fuori dalla procedura informatizzata (comma 12);
- chi lo chiede può ottenere il tempo parziale (comma 13), e nelle nomine si applicano le riserve di posti previste dalla legge (comma 14).
Sui singoli punti: rinuncia e abbandono, completamento orario, part time dei supplenti, sostegno senza specializzazione.
02 Nazionale, ma eseguita a livello provinciale
Un chiarimento importante per evitare fraintendimenti: la piattaforma è unica e nazionale, ma le operazioni di assegnazione e la pubblicazione degli esiti restano in capo agli USP/ATP provinciali. Non è un unico "clic" centralizzato del Ministero: è un algoritmo nazionale eseguito su base provinciale.
03 Non è una novità assoluta
Il conferimento informatizzato con le 150 preferenze esiste già dai bienni precedenti (era previsto anche dall'OM 88/2024). La novità del 2026 non è il "passaggio al digitale", già avvenuto, ma il perfezionamento del meccanismo di scorrimento nei turni successivi al primo (vedi la news sul nuovo algoritmo).
04 Cosa cambia per te
- Niente file agli uffici: esprimi le tue preferenze online, una volta sola, nel periodo fissato dal Ministero: per il 2026/27 dal 16 luglio (ore 14) al 29 luglio 2026 (ore 14), come indicato dalla circolare n. 11814 del 6 maggio 2026.
- Contano solo punteggio e preferenze: l'assegnazione è automatica, senza margini di trattativa.
- Serve precisione: un errore nelle preferenze non si "aggiusta" a voce con l'ufficio. Compila con attenzione (vedi la guida alle 150 preferenze).
Restano invece con modalità diverse le supplenze brevi da graduatoria d'istituto, gestite dalle singole scuole (vedi la guida sulle graduatorie d'istituto).
I bollettini pubblicati dagli uffici scolastici si consultano nella sezione Nomine GPS.
05 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Un docente indica nell'istanza trenta sedi per una sola classe di concorso. Al suo turno di nomina nessuna di quelle sedi è disponibile. L'ordinanza dice che in questo caso è considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso per cui non ha espresso preferenza (articolo 12, comma 4), e che le disponibilità che si determinano dopo sono attribuite, in ulteriori fasi, agli aspiranti che non sono risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse (comma 10).
Cosa controllare a ogni turno: l'albo on line dell'ufficio scolastico, dove escono gli esiti; il quadro delle disponibilità pubblicato insieme; il termine per la presa di servizio indicato dall'amministrazione. Dove trovarli è nella pagina sulle convocazioni GPS.
06 Domande frequenti
Le convocazioni GPS si fanno ancora in presenza?
No: le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche sono conferite ordinariamente con modalità informatizzata (OM 27/2026, articolo 12, comma 1).
Cosa succede se non presento l'istanza?
La mancata presentazione costituisce rinuncia alle supplenze annuali e fino al 30 giugno da GaE, GPS e, se esaurite, graduatorie di istituto, per l'anno scolastico di riferimento (OM 27/2026, articolo 12, comma 4).
Posso rifiutare la sede che mi assegna il sistema?
L'assegnazione sulla base delle preferenze espresse comporta l'accettazione; la rinuncia fa perdere le supplenze annuali e fino al 30 giugno per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie (OM 27/2026, articolo 12, comma 5; articolo 15, comma 1, lettera a).
Fino a quando continuano i turni di nomina?
Il sistema tiene conto delle disponibilità che si determinano fino al 31 dicembre, in relazione ai diversi turni di nomina (OM 27/2026, articolo 12, comma 3).
