Chi ottiene una supplenza a orario non intero, uno spezzone, non deve per forza restare con quelle ore: può arrivare all'orario di una cattedra o di un posto intero con altre supplenze. È il completamento d'orario, regolato dall'OM 27/2026 (articoli 2, 12 e 14) e spiegato dalla circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026. Questa guida mette in fila le regole scritte in quei testi: chi ha diritto al completamento, come si ottiene dalle GPS e dalle graduatorie di istituto, quali limiti valgono e cosa succede se si rinuncia.
01 Chi ha diritto al completamento
L'articolo 12, comma 12, dell'OM 27/2026 stabilisce che l'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo.
La circolare 11814 sottolinea una novità: a differenza di quanto accadeva in passato, il diritto al completamento in caso di conferimento di posti non interi non è subordinato ad alcuna condizione.
02 Le due modalità: senza frazionare o frazionando
La circolare 11814 distingue due casi.
- Spezzone fino al termine delle attività didattiche, conferito dalle graduatorie provinciali o, se non bastano, dalle graduatorie di istituto: il completamento è conseguibile senza frazionare le disponibilità (OM 27, articolo 12, comma 12). Le ulteriori supplenze le assegnano gli uffici scolastici, anche fuori dalla procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda.
- Spezzone con supplenza breve e saltuaria, dalle graduatorie di istituto: il completamento è conseguibile anche frazionando l'orario delle disponibilità, salvaguardando l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e verificata la compatibilità oraria (OM 27, articolo 14, comma 19).
03 I limiti: provincia, sedi, comuni e insegnamenti
L'articolo 14, comma 20, dell'OM 27/2026 fissa questi limiti:
- il completamento si ottiene con più contratti a tempo determinato svolti in contemporaneità, solo per insegnamenti con lo stesso orario obbligatorio del personale di ruolo;
- nella secondaria si possono cumulare ore di tutte le classi di concorso, di primo e secondo grado, della stessa classe di concorso o di classi diverse;
- al massimo tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità; il limite vale anche per infanzia e primaria;
- il completamento può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Resta il vincolo dell'articolo 12, comma 12: il completamento è possibile solo nella provincia di inserimento.
04 Gli spezzoni fino a 6 ore nella secondaria
Nella scuola secondaria gli spezzoni pari o inferiori a sei ore settimanali che restano dopo la formazione dei posti orario seguono una regola propria (OM 27, articolo 2, comma 5, e circolare 11814, punto 3.4). Dopo l'inizio dell'anno scolastico sono attribuiti, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella stessa scuola con la specifica abilitazione o specializzazione, in quest'ordine:
- prima al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- poi al personale con contratto a orario completo, prima a tempo indeterminato, poi a tempo determinato.
In subordine la scuola scorre le graduatorie di istituto di prima e seconda fascia.
05 Se si rinuncia a un completamento
L'articolo 15, comma 2, lettera a), dell'OM 27/2026 riguarda le supplenze da graduatorie di istituto: la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, per chi non ha già accettato un'altra supplenza, la perdita delle supplenze da quella specifica graduatoria di istituto per l'anno scolastico in corso, sia per lo stesso insegnamento sia per il sostegno dello stesso grado.
Per le supplenze da GPS l'articolo 12, comma 11, prevede che chi rinuncia all'assegnazione o non assume servizio nel termine non partecipa alle fasi successive di attribuzione per tutte le graduatorie cui ha titolo.
06 Domande frequenti
Con uno spezzone da GPS posso completare l'orario in un'altra provincia? No. L'articolo 12, comma 12, dell'OM 27/2026 prevede il completamento esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento.
In quante scuole posso lavorare per completare l'orario? Al massimo tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità (OM 27, articolo 14, comma 20).
Posso completare l'orario tra una scuola statale e una paritaria? L'articolo 14, comma 20, dice che il completamento può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Serve una condizione particolare per avere diritto al completamento? Secondo la circolare 11814, con le nuove regole il diritto al completamento per i posti non interi non è subordinato ad alcuna condizione.
