È una delle novità più pesanti dell'OM 27/2026 e va conosciuta prima di compilare le 150 preferenze: chi rinuncia a una supplenza, non prende servizio o abbandona l'incarico rischia sanzioni molto più dure che in passato. Non si tratta più di "saltare un anno": la perdita delle supplenze annuali e al 30 giugno può valere per l'intero biennio 2026/2028 (art. 15, c. 1).
01 Cosa dice l'ordinanza (art. 15)
In sintesi: chi rinuncia a una supplenza assegnata da GaE o GPS, o non prende servizio entro il termine, perde le supplenze annuali e fino al 30 giugno per tutto il biennio 2026/2028; chi abbandona il servizio perde anche le supplenze brevi; per le supplenze da graduatorie di istituto la rinuncia pesa solo sull'anno scolastico e su quella graduatoria. I casi sono tutti nell'articolo 15 dell'OM 27 del 16 febbraio 2026.
L'articolo 15 dell'OM 27/2026 stabilisce che:
- la rinuncia a una supplenza assegnata da GaE/GPS o la mancata assunzione di servizio comporta "la perdita della possibilità di conseguire supplenze" ma solo per le supplenze annuali e fino al 30 giugno (art. 2, c. 6, lett. a e b): da GaE, GPS e, se esaurite, da graduatorie d'istituto e interpelli, per tutte le classi di concorso e i posti cui l'aspirante ha titolo; restano possibili le supplenze brevi e temporanee da graduatoria d'istituto (art. 15, c. 1, lett. a), "per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie";
- l'abbandono del servizio (dopo la presa di servizio) è ancora più grave: esclude anche dalle supplenze brevi e temporanee, sempre per l'intero biennio.
In più, la mancata presentazione dell'istanza delle 150 preferenze costituisce rinuncia (art. 12, comma 4), così come la mancata indicazione di alcune sedi/classi vale come rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse.
Per approfondire puoi leggere la guida su supplenze al 30 giugno, al 31 agosto e spezzoni.
Il comma 1 si apre con una regola generale: la stipula del contratto è condizione necessaria per la presa di servizio. L'articolo 12, comma 11, aggiunge che chi ha rinunciato o non ha preso servizio entro il termine non partecipa alle fasi successive di attribuzione, nemmeno per disponibilità sopraggiunte. Rinunce, mancate prese di servizio e abbandoni sono comunicati dalle scuole al sistema informativo (articolo 14, comma 8).
02 Supplenze da graduatorie di istituto: il comma 2
Per le supplenze assegnate dalle graduatorie di istituto l'articolo 15, comma 2, distingue così:
- rinuncia su posto comune (a una proposta, alla proroga o alla conferma, anche a titolo di completamento): perdita delle supplenze, per quell'anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto, sia per lo stesso insegnamento sia per il relativo posto di sostegno dello stesso grado;
- rinuncia su posto di sostegno, per gli aspiranti specializzati: perdita delle supplenze, per quell'anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il sostegno sia per tutte le tipologie di posto o classi di concorso dello stesso grado;
- in entrambi i casi la sanzione riguarda esclusivamente chi non ha già fornito accettazione per un'altra supplenza;
- la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione, o la mancata risposta nei termini a una proposta la cui comunicazione risulta effettivamente pervenuta, equivale alla rinuncia esplicita;
- l'abbandono del servizio fa perdere le supplenze annuali, fino al 30 giugno e temporanee, per tutte le graduatorie, classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie (lettera b).
Interpelli. I contratti stipulati con gli interpelli delle scuole sono soggetti ai vincoli dell'ordinanza, comprese le disposizioni dell'articolo 15 (articolo 14, comma 22). Il caso è approfondito nella pagina sulla presa di servizio dopo un interpello.
03 La differenza con il passato
Con la precedente OM 88/2024 (art. 14, c. 1) rinuncia e mancata presa di servizio facevano perdere le supplenze annuali e al 30 giugno solo "per l'anno scolastico di riferimento", mentre l'abbandono le toglieva già per l'intero periodo di vigenza. Con l'OM 27/2026 anche rinuncia e mancata presa di servizio valgono per l'intero periodo di vigenza, e l'abbandono fa perdere anche le brevi (art. 15, c. 1, lett. b). È un inasprimento netto.
04 Le eccezioni che ti conviene conoscere
Il testo prevede alcune valvole di sicurezza importanti:
- Dalla breve alla lunga si può passare. Chi ha una supplenza breve/temporanea può lasciarla per accettarne una annuale o al 30/06 senza subire le sanzioni; e chi preferisce tenere la supplenza breve e non accettare la nomina da GPS non subisce la sanzione della lett. a (art. 15, comma 3).
- Graduatorie d'istituto, sanzione più lieve. Per le supplenze da graduatoria d'istituto la rinuncia sanziona "esclusivamente" chi non abbia già accettato un'altra supplenza, e solo per l'anno in corso e per quella specifica graduatoria (art. 15, comma 2). Chi ha già accettato altrove non è sanzionato per la rinuncia all'istituto.
Depennamento ed esclusione. L'articolo 15, comma 4, regola un caso diverso dalla rinuncia. Sono depennati da GaE, GPS e graduatorie di istituto coloro che sono stati destituiti o dispensati per persistente insufficiente rendimento, licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o in via disciplinare, o dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi (articolo 6, comma 2, lettere b, e, f). Chi è stato dispensato per mancato superamento del periodo di prova o per incapacità didattica (lettere c, d) è escluso solo per la classe di concorso o tipologia di posto interessata. In questi casi il contratto eventualmente stipulato è risolto e il servizio prestato è dichiarato non valido ai fini giuridici.
05 La regola pratica: pensa prima di scrivere le preferenze
La conseguenza operativa è semplice ma decisiva: non inserire tra le 150 preferenze sedi che non saresti davvero disposto ad accettare. Se il sistema ti assegna lì, rinunciare ti fa perdere per l'intero biennio le supplenze annuali e al 30 giugno (art. 15, c. 1, lett. a). La scelta va fatta a monte, con lucidità, non a settembre sotto pressione.
I bollettini pubblicati dagli uffici scolastici si consultano nella sezione Nomine GPS. Sullo stesso argomento: Lasciare una supplenza per la nomina GPS: quando si può.
Come scegliere e ordinare le sedi è spiegato nella guida alle 150 preferenze GPS.
06 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Un docente riceve dal turno GPS una cattedra fino al 30 giugno e decide di non presentarsi. Per l'articolo 15, comma 1, lettera a), per tutto il biennio non può più ottenere supplenze annuali o fino al 30 giugno da GaE, GPS, graduatorie di istituto e interpelli, in nessuna classe di concorso; può ancora ricevere supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto. Se invece avesse preso servizio e poi lasciato l'incarico, avrebbe perso anche quelle (lettera b).
Cosa controllare:
- da quale graduatoria arriva la supplenza: GaE e GPS (comma 1) o graduatoria di istituto (comma 2);
- la durata del contratto in corso: solo da una supplenza temporanea si può passare a una annuale o al 30 giugno senza sanzioni (comma 3);
- il termine per la presa di servizio indicato dall'ufficio o dalla scuola, e i casi in cui la normativa consente di rinviarla (articolo 14, comma 3).
07 Domande frequenti
Cosa succede se rinuncio a una supplenza assegnata dalle GPS?
Si perde la possibilità di ottenere supplenze annuali e fino al 30 giugno da GaE, GPS, graduatorie di istituto e interpelli, per tutte le classi di concorso e i posti cui si ha titolo, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie (OM 27/2026, articolo 15, comma 1, lettera a).
Dopo la rinuncia posso ancora avere supplenze brevi?
La lettera a) dell'articolo 15, comma 1, riguarda le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche; quelle temporanee si perdono con l'abbandono del servizio (lettera b).
E se rinuncio a una supplenza da graduatoria di istituto?
Si perdono le supplenze da quella specifica graduatoria di istituto per l'anno scolastico in corso, ma solo se non si è già accettata un'altra supplenza (OM 27/2026, articolo 15, comma 2, lettera a).
Non rispondere a una convocazione della scuola è una rinuncia?
Sì, per le supplenze da graduatorie di istituto: la mancata risposta nei termini a una proposta effettivamente pervenuta, come la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione, equivale alla rinuncia esplicita (articolo 15, comma 2, lettera a).
Posso lasciare una supplenza breve per una nomina GPS?
Sì: chi è in servizio su una supplenza temporanea può lasciarla per una supplenza annuale o fino al 30 giugno; chi sceglie di restare non subisce le sanzioni del comma 1 (articolo 15, comma 3).
