Da settimane sui social e sulle testate di settore si parla di un "nuovo algoritmo" delle GPS, di "scorrimento meritocratico" e di un sistema che "torna indietro" a ripescare chi era stato scavalcato. Proviamo a fare chiarezza separando ciò che c'è scritto nell'ordinanza da ciò che è, per ora, un'etichetta giornalistica.
01 Cosa dice il testo dell'ordinanza
Il conferimento informatizzato delle supplenze è disciplinato dall'articolo 12 dell'OM n. 27 del 16 febbraio 2026. Il punto chiave è il comma 10, che prevede che "le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione" nei confronti degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari.
Il cambiamento si vede mettendo i due testi uno accanto all'altro:
- OM 88/2024, articolo 12, comma 10: le disponibilità successive vanno agli aspiranti «collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura»;
- OM 27/2026, articolo 12, comma 10: vanno agli aspiranti «utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse».
La circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 (punto 3) parla di «nuovi criteri di scorrimento delle graduatorie». Né l'ordinanza né la circolare descrivono il funzionamento tecnico del programma.
Per approfondire puoi leggere la guida su come funzionano le GPS.
Le altre regole dello stesso articolo che contano nei turni successivi:
- il sistema tiene conto delle disponibilità che si determinano fino al 31 dicembre, nei diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico (comma 3);
- chi non può essere soddisfatto sulle preferenze espresse è considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso non indicate (comma 4);
- a ogni turno l'ufficio pubblica gli esiti e il quadro delle disponibilità (commi 5 e 6);
- l'assegnazione non è soggetta a rifacimento, e la rinuncia preclude il rifacimento anche in altra classe di concorso (comma 10);
- chi ha rinunciato o non ha preso servizio non partecipa alle fasi successive, per tutte le graduatorie e per l'intero periodo di vigenza (comma 11);
- chi ha un posto a orario non intero conserva titolo al completamento: nel 2024 lo perdeva chi aveva avuto lo spezzone pur in presenza di posti interi (OM 88/2024, articolo 12, comma 13), mentre ora il diritto «non è subordinato ad alcuna condizione» (comma 12; circolare, punto 3).
02 Perché si parla di "algoritmo che torna indietro"
«Algoritmo che torna indietro» non è un'espressione dell'ordinanza: è la formula con cui stampa di settore e sindacati indicano il cambio di regola sui turni successivi alla prima assegnazione, e sulla quale i sindacati hanno chiesto trasparenza (Orizzonte Scuola, tra le fonti). Il cambio sta nel comma 10 dell'articolo 12, messo a confronto qui sopra con il testo del 2024: le disponibilità successive non vanno più agli aspiranti collocati dopo l'ultimo candidato trattato dalla procedura, ma agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.
03 Attenzione allo slogan
Ecco il punto da maneggiare con onestà:
- Le espressioni "scorrimento meritocratico" e "algoritmo che torna indietro" non sono terminologia ufficiale del MIM: sono formule delle testate.
- I sindacati chiedono trasparenza sul funzionamento tecnico effettivo del software, che non è stato reso pubblico nel dettaglio. Orizzonte Scuola titola esplicitamente che "'l'algoritmo torna indietro' non deve essere uno slogan".
04 Cosa significa per te, in pratica
Se hai un punteggio alto ma temi di restare fuori per via delle sedi, il meccanismo dei turni successivi gioca a tuo favore: aumenta le probabilità di essere richiamato quando si liberano posti. Resta però fondamentale come compili le 150 preferenze: un ripescaggio serve a poco se non hai indicato sedi dove i posti effettivamente si liberano.
I bollettini pubblicati dagli uffici scolastici si consultano nella sezione Nomine GPS. Sullo stesso argomento: Bollettini GPS 2026/27: errori frequenti e decreti di rettifica.
05 Un esempio
Esempio ipotetico. Al primo turno una docente in posizione 40 non ottiene nulla, perché nelle sedi che ha indicato non ci sono posti; il sistema nomina fino alla posizione 120. Al secondo turno si libera, per una rinuncia, una delle sedi che lei aveva indicato.
- Con il testo del 2024 quella disponibilità era destinata agli aspiranti collocati dopo l'ultimo candidato trattato, cioè dalla posizione 121 in poi.
- Con il testo del 2026 è destinata agli aspiranti utilmente collocati che non hanno ottenuto un incarico sulla base delle preferenze espresse: la docente in posizione 40 rientra in questa definizione.
Resta fuori dai turni successivi chi ha rinunciato o non ha preso servizio (comma 11). Le conseguenze sono nella pagina su rinuncia e abbandono.
06 Domande frequenti
Che cosa è cambiato nei turni di nomina GPS dal 2026?
Le disponibilità successive vanno agli aspiranti utilmente collocati che non sono risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse; nel 2024 andavano a chi era collocato dopo l'ultimo candidato trattato dalla procedura (OM 27/2026 e OM 88/2024, articolo 12, comma 10).
Fino a quando si fanno i turni di nomina?
Il sistema tiene conto delle disponibilità che si determinano fino al 31 dicembre, in relazione ai diversi turni di nomina (OM 27/2026, articolo 12, comma 3).
Chi ha rinunciato può essere nominato nei turni successivi?
No: chi ha rinunciato o non ha preso servizio entro il termine non partecipa alle ulteriori fasi, per tutte le graduatorie e per l'intero periodo di vigenza (OM 27/2026, articolo 12, comma 11).
Il Ministero ha pubblicato come funziona l'algoritmo?
L'ordinanza e la circolare n. 11814/2026 fissano i criteri (articolo 12; punto 3 della circolare, che parla di nuovi criteri di scorrimento) ma non descrivono il funzionamento tecnico del programma.
