Con le nuove sanzioni introdotte dall'OM n. 27 del 16 febbraio 2026, rinunciare a una nomina su uno spezzone di cattedra comporta la stessa penalizzazione prevista per la rinuncia a un posto intero. La conseguenza è la perdita, per l'intero biennio 2026/2028, delle supplenze annuali e al 30 giugno da GAE, GPS, graduatorie d'istituto e interpelli, non solo per l'anno in corso (art. 15, c. 1, lett. a).
01 Cosa cambia con l'OM 27/2026
L'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 ha introdotto un regime di sanzioni più rigido per chi rinuncia a una nomina da supplenza attinta dalle GPS. Rispetto alla normativa precedente, che limitava la sanzione all'anno scolastico di riferimento, la nuova disciplina, richiamata anche dall'articolo 15 dell'Ordinanza, estende la penalizzazione all'intero biennio di validità delle graduatorie, il 2026/2028.
Il tema è stato oggetto di approfondimento in un question time del 20 luglio con Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, proprio perché la scelta di inserire o meno uno spezzone tra le 150 preferenze avviene senza conoscere le disponibilità effettive al momento della domanda, ma resta comunque decisiva per i turni di nomina.
Per approfondire puoi leggere la guida su supplenze al 30 giugno, al 31 agosto e spezzoni.
02 La sanzione per la rinuncia allo spezzone
La novità principale riguarda le nomine su spezzone, cioè su ore che non costituiscono cattedra o posto intero. Con l'OM 27/2026, chi viene nominato su uno spezzone e rinuncia è soggetto alla stessa sanzione prevista per la rinuncia a un posto intero: la perdita delle supplenze annuali e al 30 giugno per tutto il biennio 2026/2028. Già con l'OM 88/2024 spezzone e posto intero erano trattati allo stesso modo, ma la sanzione valeva solo per l'anno scolastico (OM 88/2024, art. 14, c. 1).
Chi incorre nella sanzione mantiene comunque la possibilità di ricevere supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto, dalle quali però è ancora più frequente ottenere nomina per un solo spezzone. Per questo motivo tutte le variabili vanno valutate con attenzione già in fase di compilazione della domanda delle 150 preferenze, prima ancora di ricevere un'eventuale proposta.
Il testo dell'articolo 15, comma 1, lettera a), non distingue tra posto intero e spezzone: parla di rinuncia «all'assegnazione della supplenza» e di mancata assunzione di servizio entro il termine. Sono due cose diverse dalla rinuncia a una nomina:
- non indicare gli spezzoni tra le preferenze: è rinuncia limitata alle preferenze non espresse, per quell'anno scolastico (articolo 12, comma 4);
- abbandonare il servizio dopo averlo preso: fa perdere tutte le supplenze, anche le temporanee, per l'intero periodo di vigenza (articolo 15, comma 1, lettera b).
Tutti i casi sono nella pagina su rinuncia e abbandono.
03 Come funziona l'assegnazione degli spezzoni
Secondo quanto spiegato nel question time, il sistema che gestisce le nomine da GPS assegna comunque uno spezzone se lo trova disponibile, anche quando non riesce a individuare subito un completamento con un altro spezzone. Solo in un secondo momento verifica, tra le preferenze successive indicate dall'aspirante, se esiste un altro spezzone compatibile con cui completare l'orario. Poiché il sistema non può assegnare preferenze non indicate, è opportuno inserire più preferenze relative agli spezzoni: in caso contrario non avrebbe elementi per cercare un eventuale completamento.
Anche l'ambito territoriale scelto per il completamento incide sul risultato: indicando la provincia, il sistema può abbinare scuole molto distanti tra loro, mentre indicando il comune o il distretto la ricerca del completamento resta circoscritta a quell'area. Per i posti orario, invece, gli abbinamenti non dipendono dalla scelta dell'aspirante, perché sono stabiliti in anticipo dall'Ufficio Scolastico Provinciale secondo le regole previste per le cattedre orario esterne, le cosiddette COE.
Proprio perché la scelta delle sedi avviene senza conoscere in anticipo le disponibilità effettive, conviene indicare tra le preferenze un numero adeguato di spezzoni e ragionare in anticipo sull'ambito territoriale di completamento più adatto alla propria situazione. Con le sanzioni dell'OM 27/2026, infatti, una nomina su spezzone accettata senza questa valutazione può portare a una rinuncia dalle conseguenze pesanti quanto quelle di un posto intero, con la perdita delle supplenze annuali e al 30 giugno per l'intero biennio 2026/2028.
I bollettini pubblicati dagli uffici scolastici si consultano nella sezione Nomine GPS. Sullo stesso argomento: Lasciare una supplenza per la nomina GPS: quando si può.
Che cosa dicono i testi ufficiali sul completamento. Chi riceve una supplenza a orario non intero conserva titolo al completamento nella provincia di inserimento, fino all'orario del personale di ruolo, con altre supplenze assegnate dagli uffici anche fuori dalla procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse e senza frazionare le disponibilità (OM 27/2026, articolo 12, comma 12). La circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 precisa che, a differenza del passato, il diritto «non è subordinato ad alcuna condizione»: nel 2024 lo perdeva chi aveva avuto lo spezzone pur in presenza di posti interi (OM 88/2024, articolo 12, comma 13). La guida operativa del Ministero avverte che il completamento è assegnato solo tra le preferenze per spezzoni espresse in domanda, con un livello territoriale che comprenda i due istituti. Le regole sono nella guida sul completamento orario.
Un esempio ipotetico. Una docente indica anche gli spezzoni e riceve 9 ore fino al 30 giugno. Se accetta, conserva titolo al completamento. Se rinuncia, perde le supplenze annuali e fino al 30 giugno da GaE, GPS, graduatorie di istituto e interpelli per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie; la norma non tocca le supplenze temporanee delle scuole.
04 Domande frequenti
Rinunciare a uno spezzone ha la stessa sanzione di un posto intero?
Sì: la norma parla di rinuncia all'assegnazione della supplenza, senza distinguere, e la conseguenza è la perdita delle supplenze annuali e fino al 30 giugno per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie (OM 27/2026, articolo 15, comma 1, lettera a).
Dopo la rinuncia posso avere supplenze brevi?
La sanzione per la rinuncia riguarda le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche; l'abbandono del servizio fa invece perdere anche le temporanee (OM 27/2026, articolo 15, comma 1, lettere a e b).
Se ricevo uno spezzone ho diritto al completamento?
Sì: chi riceve una supplenza a orario non intero conserva titolo al completamento nella provincia di inserimento; la circolare precisa che il diritto non è subordinato ad alcuna condizione (OM 27/2026, articolo 12, comma 12; circolare MIM n. 11814/2026, punto 3).
Posso evitare gli spezzoni?
La mancata indicazione di sedi, classi di concorso o tipologie di posto vale come rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse (OM 27/2026, articolo 12, comma 4); il tipo di contratto, spezzone compreso, è uno degli elementi di ogni preferenza (guida operativa del Ministero).
05 Fonti
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 (articoli 12 e 15)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 (punto 3)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Guida operativa per la compilazione dell'istanza 2026-27 (Informatizzazione Nomine Supplenze)
- Orizzonte Scuola · Supplenze 2026/27, se si viene nominati su spezzone e si rinuncia la sanzione è uguale a quella del posto intero
