«Ho preso una supplenza» può voler dire cose molto diverse. Tra un incarico annuale e una supplenza breve cambiano durata, retribuzione e persino se sei pagato d'estate. Ecco le differenze da conoscere prima di accettare, o di ordinare le tue preferenze.
01 I tre tipi di supplenza
Le supplenze si dividono in tre grandi categorie: annuale (fino al 31 agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e temporanea/breve (per sostituire un collega assente per un periodo determinato). Cambia la durata, e con essa quasi tutto il resto.
Per approfondire puoi leggere la guida su supplenze al 30 giugno, al 31 agosto e spezzoni.
Le definizioni sono nell'OM 27 del 16 febbraio 2026, articolo 2, commi da 6 a 10:
| Annuale | Fino al termine delle attività didattiche | Temporanea | |
|---|---|---|---|
| Su quali posti | Vacanti e disponibili entro il 31 dicembre, che restano presumibilmente tali fino al 31 agosto | Non vacanti ma di fatto disponibili entro il 31 dicembre, e ore che non formano cattedre o posti orario | Ogni altra necessità |
| Fino a quando | 31 agosto | 30 giugno | Ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio |
| Da quali graduatorie | GaE, poi GPS, poi graduatorie di istituto | GaE, poi GPS, poi graduatorie di istituto | Graduatorie di istituto |
| Chi individua il supplente | Ufficio scolastico da GaE e GPS; dirigente scolastico da graduatorie di istituto | Ufficio scolastico da GaE e GPS; dirigente scolastico da graduatorie di istituto | Dirigente scolastico |
| Malattia | Posto conservato fino a 9 mesi in un triennio; in ogni anno primo mese intero, secondo e terzo al 50 per cento, poi senza assegni | Come l'annuale | Posto conservato fino a 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50 per cento |
| Permessi per motivi personali o familiari | 3 giorni retribuiti | 3 giorni retribuiti | Fino a 6 giorni non retribuiti |
Malattia e permessi sono regolati dal CCNL del 18 gennaio 2024, articolo 35: commi 3 e 4 per i contratti al 31 agosto e al 30 giugno, comma 6 per i contratti stipulati dal dirigente scolastico, commi 12 e 13 per i permessi. Valgono per tutti i supplenti, entro la durata del contratto: 3 giorni retribuiti per lutto, 15 giorni consecutivi per matrimonio, fino a 8 giorni non retribuiti per concorsi ed esami, i congedi dei genitori (commi 8, 9, 11 e 14). In ogni caso il contratto produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio.
02 Annuale (31 agosto) vs 30 giugno
La differenza più sentita riguarda l'estate. La supplenza al 31 agosto (su posto vacante e disponibile) ti garantisce la retribuzione anche nei mesi estivi. Quella al 30 giugno (su posto solo disponibile) termina con la fine delle lezioni: niente stipendio a luglio e agosto; le ferie sono proporzionali al servizio prestato e, se la durata del contratto non permette di fruirne, sono liquidate (CCNL del 18 gennaio 2024, articolo 35, comma 2). A parità di sede, l'annuale è quasi sempre più conveniente.
03 Le supplenze brevi e temporanee
Sono gli incarichi più corti, per sostituire un docente assente (malattia, maternità, aspettativa). Durano quanto l'assenza e possono essere prorogate. Non danno la continuità di un annuale, ma sono spesso il primo modo per accumulare punteggio di servizio in vista degli aggiornamenti futuri.
L'articolo 14 dell'ordinanza aggiunge tre regole: la supplenza temporanea non può essere conferita per il primo giorno di assenza del titolare, salve la tutela dell'offerta formativa e le norme di prevenzione dei rischi (comma 9); se a un periodo di assenza ne segue un altro senza interruzione, o interrotto solo da un giorno festivo o da un giorno libero dall'insegnamento, la supplenza è prorogata allo stesso supplente dal giorno successivo alla scadenza (comma 11); se in mezzo c'è un periodo di sospensione delle lezioni il supplente è confermato e il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa (comma 12).
04 Da quali graduatorie arrivano
Le supplenze annuali e al 30 giugno da GPS si assegnano con la procedura informatizzata sulle 150 preferenze. Le supplenze brevi e temporanee, invece, arrivano dalle graduatorie d'istituto delle scuole che hai indicato. Ecco perché conviene curare sia le 150 preferenze sia la scelta delle 20 scuole d'istituto.
I bollettini pubblicati dagli uffici scolastici si consultano nella sezione Nomine GPS. Sullo stesso argomento: Lasciare una supplenza per la nomina GPS: quando si può.
Cambiano anche le conseguenze di una rinuncia (articolo 15 dell'ordinanza). Da GaE e GPS, la rinuncia o la mancata presa di servizio fanno perdere le supplenze annuali e al 30 giugno per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie. Da graduatoria di istituto, la rinuncia fa perdere le supplenze di quell'anno scolastico da quella graduatoria, e solo a chi non ha già accettato un'altra supplenza. L'abbandono del servizio fa perdere in entrambi i casi tutte le supplenze per l'intero periodo di vigenza. Chi è su una supplenza temporanea può lasciarla per accettarne una annuale o al 30 giugno (comma 3). I casi sono nella pagina su rinuncia e abbandono.
05 Domande frequenti
Che differenza c'è tra supplenza al 31 agosto e al 30 giugno?
La prima copre posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre che restano presumibilmente tali fino al 31 agosto; la seconda posti non vacanti ma di fatto disponibili e le ore che non formano cattedre o posti orario (OM 27/2026, articolo 2, comma 6).
Fino a quando dura una supplenza breve?
Fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (OM 27/2026, articolo 2, comma 10, lettera c).
Se il titolare prolunga l'assenza la supplenza breve continua?
Sì: se a un periodo di assenza ne segue un altro senza interruzione, o interrotto solo da un giorno festivo o libero dall'insegnamento, la supplenza è prorogata allo stesso supplente dal giorno successivo alla scadenza (OM 27/2026, articolo 14, comma 11).
Con una supplenza breve ho i permessi retribuiti?
Per i contratti diversi da quelli al 31 agosto e al 30 giugno il contratto prevede permessi non retribuiti fino a sei giorni per anno scolastico per motivi personali o familiari; restano retribuiti i tre giorni per lutto e i quindici per matrimonio (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 35, commi 8, 9 e 13).
