Un supplente docente ha gli stessi istituti del personale di ruolo, ferie, permessi, malattia e congedi, nei limiti della durata del contratto e con differenze che dipendono dal tipo di supplenza. La regola generale è nell'articolo 35 del CCNL scuola del 18 gennaio 2024: al personale a tempo determinato si applicano le disposizioni su ferie, permessi e assenze previste per il personale a tempo indeterminato, con le precisazioni dei commi successivi. La differenza più importante è tra i contratti fino al 31 agosto o al 30 giugno e gli altri contratti, cioè le supplenze temporanee. Questa guida mette le regole in ordine, una per una, riportando solo quello che è scritto nei contratti e nelle leggi citate. I tipi di contratto sono spiegati nella guida su supplenze al 30 giugno, al 31 agosto e spezzoni.
01 Il quadro in una tabella
| Assenza | Contratto al 31 agosto o al 30 giugno | Altri contratti a tempo determinato |
|---|---|---|
| Ferie | In proporzione al servizio | In proporzione al servizio |
| Motivi personali o familiari | 3 giorni retribuiti | Fino a 6 giorni non retribuiti |
| Lutto | 3 giorni retribuiti | 3 giorni retribuiti |
| Matrimonio | 15 giorni consecutivi retribuiti | 15 giorni consecutivi retribuiti |
| Concorsi ed esami | Fino a 8 giorni non retribuiti | Fino a 8 giorni non retribuiti |
| Malattia | Posto conservato fino a 9 mesi in un triennio | 30 giorni per anno scolastico al 50 per cento |
| Maternità | Retribuzione intera | Retribuzione intera |
I riferimenti sono tutti nell'articolo 35 del CCNL 2024: comma 2 per le ferie, commi 12 e 13 per i motivi personali, commi 8 e 9 per lutto e matrimonio, comma 14 per concorsi ed esami, commi 3, 4 e 6 per la malattia, comma 11 per i congedi dei genitori. Il comma 6 è scritto per i contratti stipulati dal dirigente scolastico.
02 Ferie
Le ferie dei supplenti sono proporzionali al servizio prestato; se la durata del contratto non consente di goderle, sono liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto dell'anno (articolo 35, comma 2). La misura annua è di 32 giorni lavorativi, 30 nei primi tre anni di servizio (CCNL del 29 novembre 2007, articolo 13, commi 2, 3 e 4), a cui si aggiungono le 4 giornate di riposo dell'articolo 14.
I docenti godono le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni fissati dai calendari regionali, esclusi quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative (legge 228 del 2012, articolo 1, comma 54). Durante le lezioni sono possibili al massimo sei giornate, se il docente può essere sostituito con personale in servizio e senza oneri aggiuntivi (CCNL 2007, articolo 13, comma 9). Pagamento delle ferie non godute, tempo parziale ed eccezioni sono nella pagina sulle ferie dei supplenti docenti.
03 Permessi per motivi personali o familiari
Qui conta il tipo di contratto.
- Contratti al 31 agosto o al 30 giugno: tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, a domanda, per motivi personali o familiari documentati anche con autocertificazione (articolo 35, comma 12).
- Altri contratti a tempo determinato: permessi non retribuiti, fino a un massimo di sei giorni per anno scolastico, per gli stessi motivi (articolo 35, comma 13).
Per il personale di ruolo il contratto aggiunge che, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, si usano i sei giorni di ferie possibili durante le lezioni, senza le condizioni sulla sostituzione (CCNL 2007, articolo 15, comma 2). L'articolo 35 non ripete questa frase per i supplenti: resta la regola generale del comma 1, che applica loro le disposizioni del personale di ruolo nei limiti della durata del rapporto.
Chi assiste un familiare con disabilità grave ha, se ne ricorrono le condizioni, i permessi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104 del 1992: sono retribuiti, non si contano nei limiti degli altri permessi, non riducono le ferie e i docenti devono fruirne possibilmente in giornate non ricorrenti (CCNL 2007, articolo 15, comma 6).
04 Lutto, matrimonio, concorsi ed esami
Queste regole valgono per tutti i supplenti, qualunque sia il contratto.
- Lutto: tre giorni di permesso retribuito per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di un componente della famiglia anagrafica e di affini di primo grado (articolo 35, comma 8).
- Matrimonio: un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi, entro i limiti di durata del rapporto (comma 9).
- Concorsi ed esami: permessi non retribuiti, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli per il viaggio (comma 14). Per il personale di ruolo gli stessi otto giorni sono retribuiti (CCNL 2007, articolo 15, comma 1).
I permessi per lutto e per matrimonio sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (comma 10).
05 Permessi brevi da recuperare e visite mediche
L'articolo 16 del CCNL 2007 nomina espressamente il personale a tempo determinato. Per esigenze personali, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, si possono ottenere permessi brevi:
- di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e, per i docenti, fino a un massimo di due ore, contate in ore di lezione (comma 1);
- entro un limite annuo pari all'orario settimanale di insegnamento (comma 2);
- solo se il docente può essere sostituito con personale in servizio (comma 5).
Le ore vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi, con priorità per le supplenze e gli interventi didattici integrativi, a partire dalla classe in cui si sarebbe dovuto prestare servizio (comma 3). Se il recupero non avviene per fatto del dipendente, l'amministrazione trattiene la retribuzione delle ore non recuperate (comma 4).
Visite, terapie ed esami diagnostici. Per i docenti il contratto non prevede un permesso apposito per le visite, come invece fa per il personale ATA. La legge regola l'assenza per malattia dovuta a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: è giustificata con l'attestazione, anche sull'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la prestazione (decreto legislativo 165 del 2001, articolo 55-septies, comma 5-ter). Per gli stessi motivi si possono chiedere i permessi brevi e quelli per motivi personali o familiari, alle condizioni viste sopra.
06 Malattia
- Contratti al 31 agosto o al 30 giugno: conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico (articolo 35, comma 3). In ciascun anno scolastico la retribuzione è intera nel primo mese di assenza e al 50 per cento nel secondo e nel terzo; per il resto il posto si conserva senza assegni (comma 4).
- Contratti stipulati dal dirigente scolastico: conservazione del posto, nei limiti di durata del contratto, per non più di 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50 per cento; si applica inoltre l'articolo 5 del decreto-legge 463 del 1983 (comma 6).
Le assenze parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio (comma 7); i periodi senza assegni la interrompono (comma 15). Ai supplenti si applicano le regole sulle gravi patologie: i giorni di ricovero, di day hospital e di assenza per le conseguenze certificate delle terapie non si contano tra quelli di malattia e sono retribuiti per intero (CCNL 2007, articolo 17, comma 9, richiamato dall'articolo 35, comma 11).
L'assenza va comunicata alla scuola non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche in caso di prosecuzione (CCNL 2007, articolo 17, comma 10). Il certificato è inviato all'INPS per via telematica dal medico; per le assenze superiori a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (decreto legislativo 165 del 2001, articolo 55-septies, commi 1 e 2). Nei primi dieci giorni di ogni assenza spetta il solo trattamento economico fondamentale, salvo ricovero, day hospital, infortunio sul lavoro, causa di servizio e terapie salvavita (decreto-legge 112 del 2008, articolo 71, comma 1). Le visite di controllo si effettuano dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, festivi compresi (messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023).
07 Maternità, congedo parentale e malattia del figlio
L'articolo 35, comma 11, applica ai supplenti le norme sui congedi dei genitori dell'articolo 34. Nel congedo di maternità e di paternità spetta l'intera retribuzione fissa mensile e il periodo è considerato servizio effettivamente prestato anche per l'eventuale proroga della supplenza (comma 2): durata, interdizione anticipata e contratto che scade sono nella pagina sulla maternità delle supplenti.
Per il congedo parentale i primi trenta giorni, calcolati per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero (comma 3) e la domanda si presenta di norma cinque giorni prima, o entro quarantotto ore in casi particolari e comprovati (commi 6 e 7): i dettagli sono nella pagina sul congedo parentale. Per la malattia del figlio, fino al terzo anno di vita sono riconosciuti trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino, calcolati per entrambi i genitori (comma 4). Nel primo anno di vita spettano i riposi per allattamento.
08 Aspettativa e tempo parziale
L'articolo 18 del CCNL 2007 regola l'aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio, erogata dal dirigente scolastico. Il comma 1 la estende, limitatamente alla durata dell'incarico, ai supplenti con contratto per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche: il testo rinvia al comma 3 dell'articolo 19 dello stesso contratto, poi sostituito dall'articolo 35 del CCNL 2024, che al comma 3 riguarda lo stesso personale. Per gli altri contratti a tempo determinato l'articolo 18 non contiene un'analoga estensione.
Chi ha un contratto annuale o fino al 30 giugno può chiedere anche la trasformazione del rapporto in tempo parziale: le regole sono nella pagina sul part time dei supplenti docenti.
09 Un esempio e cosa controllare
Un esempio ipotetico. Due docenti si ammalano per venti giorni a novembre. La prima ha una supplenza fino al 30 giugno: è nel primo mese di assenza dell'anno e riceve la retribuzione intera, con il solo trattamento fondamentale nei primi dieci giorni. La seconda ha una supplenza temporanea di due mesi: il posto è conservato per non più di trenta giorni nell'anno scolastico, retribuiti al 50 per cento. A gennaio entrambe hanno bisogno di un giorno per motivi familiari: la prima ha tre giorni di permesso retribuito, la seconda può chiedere fino a sei giorni non retribuiti.
Cosa conviene controllare:
- il tipo di contratto e la data di scadenza: da lì dipendono malattia e permessi per motivi personali;
- quanti giorni di permesso e di malattia sono già stati usati nell'anno scolastico;
- la documentazione: autocertificazione per i motivi personali, attestazione con l'orario per le visite, certificato telematico per la malattia;
- per i permessi brevi, il termine di due mesi per il recupero.
Il servizio svolto entra nel punteggio delle graduatorie: per fare il conto c'è il calcolatore del punteggio GPS.
10 Domande frequenti
Quanti giorni di permesso retribuito ha un supplente docente?
Con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno, tre giorni retribuiti nell'anno scolastico per motivi personali o familiari; con gli altri contratti a tempo determinato, fino a sei giorni non retribuiti (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 35, commi 12 e 13).
Un supplente breve è pagato quando è in malattia?
Per i contratti stipulati dal dirigente scolastico il posto è conservato, nei limiti di durata del contratto, per non più di 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50 per cento (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 35, comma 6).
Quanto dura la malattia retribuita con una supplenza annuale?
Il posto è conservato fino a 9 mesi in un triennio scolastico; in ciascun anno la retribuzione è intera nel primo mese di assenza e al 50 per cento nel secondo e nel terzo, poi senza assegni (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 35, commi 3 e 4).
I permessi per concorsi ed esami sono retribuiti per i supplenti?
No: al personale a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli per il viaggio (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 35, comma 14).
Quante ore di permesso breve può chiedere un docente?
Fino a due ore per volta, non oltre la metà dell'orario giornaliero, entro un limite annuo pari all'orario settimanale di insegnamento; le ore si recuperano entro i due mesi lavorativi successivi (CCNL 29 novembre 2007, articolo 16).
Come si giustifica l'assenza per una visita specialistica?
Con l'attestazione, anche sull'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (decreto legislativo 165/2001, articolo 55-septies, comma 5-ter).
Un supplente può chiedere l'aspettativa?
Il contratto la estende, limitatamente alla durata dell'incarico, ai supplenti con contratto per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche; per gli altri contratti a tempo determinato non c'è un'analoga estensione (CCNL 29 novembre 2007, articolo 18, comma 1).
11 Fonti
- ARAN · CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 (articoli 34 e 35)
- ARAN · CCNL Scuola del 29 novembre 2007 (articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18)
- Normattiva · D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55-septies
- Normattiva · D.L. 25 giugno 2008, n. 112, articolo 71
- Normattiva · Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi 54, 55 e 56
- INPS · Messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023
