Con le supplenze 2026/27 in corso, tra i docenti torna la domanda di ogni anno: le ferie maturate con una supplenza si godono o vengono pagate? Per i docenti la risposta sta soprattutto nella legge 228/2012, che fissa quando le ferie si godono e non può essere derogata dai contratti, e nell'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, che limita il pagamento delle ferie non godute. Il CCNL scuola stabilisce quanti giorni spettano. Qui trovi solo quello che è scritto in quei testi.
01 Quante ferie maturano con una supplenza
Il CCNL scuola del 18 gennaio 2024, articolo 35, comma 1, applica al personale a tempo determinato le regole su ferie, permessi e assenze del personale di ruolo, nei limiti della durata del rapporto di lavoro. Il comma 2 aggiunge che le ferie dei supplenti sono proporzionali al servizio prestato.
La misura annua è nell'articolo 13 del CCNL del 29 novembre 2007: 32 giorni lavorativi, comprese le due giornate previste dalla legge 937/1977 (comma 2); 30 giorni per i neo-assunti nella scuola (comma 3), che diventano 32 dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato (comma 4). Nell'anno di assunzione o di cessazione si calcolano in dodicesimi e la frazione di mese superiore a quindici giorni vale come mese intero (comma 6).
02 Quando si godono: i giorni di sospensione delle lezioni
La legge 228/2012, articolo 1, comma 54, stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Il comma 56 aggiunge che questa regola non può essere derogata dai contratti collettivi e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le ferie si chiedono al dirigente scolastico (CCNL 2007, articolo 13, comma 8).
03 Quando le ferie non godute vengono pagate
Il CCNL 2024, articolo 35, comma 2, prevede che, quando la durata del contratto non consente di godere le ferie maturate, queste siano liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nell'anno. L'articolo 38 dello stesso CCNL precisa che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo alla cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle norme di legge.
La norma di legge è l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012: le ferie sono obbligatoriamente fruite, possono essere sostituite da un'indennità solo alla cessazione del rapporto, e la mancata fruizione che dipende da una scelta consapevole del lavoratore non dà diritto al pagamento.
04 L'eccezione per i supplenti brevi e per i contratti al 30 giugno
L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 8, aggiunto dalla legge 228/2012 (articolo 1, comma 55), stabilisce che quella regola non si applica al personale docente supplente breve e saltuario e al docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito loro di goderle.
In altre parole, per queste due categorie la legge esclude dal divieto di pagamento solo i giorni di ferie che non è stato possibile godere. Il testo non nomina i docenti con contratto fino al 31 agosto.
05 Le quattro giornate di riposo
Oltre alle ferie, il CCNL 2007, articolo 14, attribuisce 4 giornate di riposo ai sensi della legge 937/1977. Per il personale docente si godono esclusivamente tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo, oppure nei periodi di sospensione delle lezioni (comma 2).
06 Domande frequenti
Quante ferie matura un supplente docente? Le ferie sono proporzionali al servizio prestato (CCNL 2024, articolo 35, comma 2), sulla base di 32 giorni annui, o 30 per i neo-assunti nei primi tre anni (CCNL 2007, articolo 13, commi 2-4), calcolati in dodicesimi.
Quando un docente può prendere le ferie? Nei giorni di sospensione delle lezioni fissati dai calendari regionali, esclusi quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative (legge 228/2012, articolo 1, comma 54).
Al supplente al 30 giugno pagano le ferie non godute? Il D.L. 95/2012, articolo 5, comma 8, esclude dal divieto di pagamento il docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ma solo per la differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui gli è stato consentito goderle.
Il CCNL può prevedere regole diverse? No per i commi 54 e 55 della legge 228/2012: il comma 56 stabilisce che non possono essere derogati dai contratti collettivi.
