Una supplente ha lo stesso congedo di maternità di una docente di ruolo: cinque mesi, di regola due prima della data presunta del parto e tre dopo, con l'intera retribuzione fissa mensile. Se il contratto scade durante il congedo, l'indennità di maternità continua a essere pagata dall'amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro. Lo dicono il decreto legislativo 151 del 2001 e l'articolo 34 del CCNL scuola del 18 gennaio 2024, che l'articolo 35 applica al personale a tempo determinato. Qui trovi solo quello che è scritto in quei testi, nella versione in vigore pubblicata su Normattiva. Le differenze tra i tipi di contratto sono nella guida su supplenze al 30 giugno, al 31 agosto e spezzoni.
01 Appena si sa della gravidanza: rischi, mansioni e interdizione
Il testo unico non fissa un termine entro cui comunicare la gravidanza alla scuola. Fissa invece questi obblighi del datore di lavoro.
- Sono vietati il trasporto e il sollevamento di pesi e i lavori pericolosi, faticosi e insalubri indicati negli allegati A e B; per il periodo del divieto la lavoratrice è addetta ad altre mansioni e, se sono inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione e la qualifica (articolo 7, commi 1, 3 e 5).
- Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e le informa dei risultati; se c'è un rischio, modifica temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro e, se non è possibile, applica lo spostamento ad altre mansioni informandone per iscritto il servizio ispettivo (articoli 11 e 12).
L'interdizione dal lavoro prima del congedo è prevista in tre casi (articolo 17, comma 2): gravi complicanze della gravidanza o forme morbose che la gravidanza può aggravare; condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino; impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni. Nel primo caso decide l'azienda sanitaria locale, con un provvedimento da emanare entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza; negli altri due la Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice (commi 3 e 4).
02 Quanto dura il congedo e quali documenti servono
L'articolo 16 vieta di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi dopo. Se il parto avviene dopo la data presunta, il divieto copre anche i giorni in più; se avviene prima, i giorni non goduti si aggiungono al periodo successivo, anche oltre i cinque mesi complessivi.
Sono possibili due scelte diverse, entrambe a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o convenzionato, e il medico competente attestino che non c'è pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro:
| Scelta | Prima del parto | Dopo il parto | Norma |
|---|---|---|---|
| Regola | 2 mesi | 3 mesi | Articolo 16, comma 1 |
| Flessibilità | 1 mese | 4 mesi | Articolo 20 |
| Tutto dopo | Nessuno | 5 mesi | Articolo 16, comma 1.1 |
In caso di interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno, o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo, la lavoratrice può riprendere il lavoro in qualunque momento, con dieci giorni di preavviso e con le stesse attestazioni mediche (articolo 16, comma 1-bis).
I documenti sono due (articolo 21).
- Prima dell'inizio del congedo la lavoratrice consegna al datore di lavoro il certificato medico con la data presunta del parto. La data indicata fa stato, anche se la previsione si rivela sbagliata. Il certificato è inviato all'INPS per via telematica dal medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
- Entro trenta giorni dal parto presenta il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva.
03 Lo stipendio durante il congedo, e dopo
La legge riconosce un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il congedo (articolo 22, comma 1). Il contratto della scuola è più favorevole: nel congedo di maternità e di paternità spetta l'intera retribuzione fissa mensile, con le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 34, comma 2). L'articolo 35, comma 11, applica questa regola al personale a tempo determinato.
Altre quattro regole:
- il congedo è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi tredicesima e ferie (articolo 22, comma 3);
- per il contratto è servizio effettivamente prestato anche ai fini dell'eventuale proroga dell'incarico di supplenza (articolo 34, comma 2);
- ferie e altre assenze non si godono contemporaneamente al congedo (articolo 22, comma 6): le regole sulle ferie sono nella pagina sulle ferie dei supplenti docenti;
- per i contratti a termine delle pubbliche amministrazioni la legge garantisce almeno l'indennità prevista dal testo unico, salve le condizioni di miglior favore dei singoli ordinamenti (articolo 57, comma 1).
Finito il congedo di maternità: Il congedo parentale ha i primi trenta giorni retribuiti per intero, calcolati per entrambi i genitori, e la domanda si presenta di norma cinque giorni prima (CCNL, articolo 34, commi 3 e 6): tutti i casi sono nella pagina sul congedo parentale dei docenti. Nel primo anno di vita del bambino spettano i riposi giornalieri, spiegati nella pagina sui riposi per allattamento.
04 Se il contratto scade, o non c'è ancora
Il divieto di licenziamento dalla gravidanza fino al primo anno del bambino non si applica alla scadenza del termine del contratto (articolo 54, comma 3, lettera c): la supplenza finisce alla data prevista. Cambia però chi paga e a quali condizioni.
- Contratto che scade durante il congedo. L'indennità di maternità è corrisposta anche in questo caso (articolo 24, comma 1).
- Congedo che inizia dopo la fine del contratto. La lavoratrice disoccupata ha diritto all'indennità se tra la fine del rapporto e l'inizio del congedo non sono passati più di sessanta giorni (comma 2). Nel conto non entrano, tra gli altri, i periodi di malattia o infortunio riconosciuti e il congedo parentale o per malattia del figlio di una precedente maternità (comma 3).
- Oltre i sessanta giorni. Chi all'inizio del congedo è disoccupata e percepisce l'indennità di disoccupazione ha diritto all'indennità di maternità al posto di quella (comma 4).
Per chi ha lavorato a termine in una pubblica amministrazione il trattamento è pagato dall'amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro (articolo 57, comma 2).
Se la nomina arriva durante la gravidanza o il congedo, la circolare del Ministero n. 11814 del 6 maggio 2026 (punto 5) ricorda due cose: anche il personale a tempo determinato può differire la presa di servizio nei casi previsti dalla normativa, e cita la maternità; la stipula del contratto rende subito fruibili aspettative e congedi. Come funziona il rinvio è nella pagina sulla presa di servizio dei supplenti.
05 Un esempio e cosa controllare
Un esempio ipotetico. Una docente ha una supplenza fino al 30 giugno e la data presunta del parto è il 20 giugno. Con la regola ordinaria il congedo inizia il 20 aprile, due mesi prima: da quel giorno riceve l'intera retribuzione fissa mensile. Il 30 giugno il contratto scade, ma il congedo continua fino a tre mesi dopo il parto e l'indennità di maternità è pagata dall'amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro. Se a inizio settembre, ancora in congedo, riceve una nuova nomina, può differire la presa di servizio.
Cosa conviene controllare:
- la data presunta del parto scritta nel certificato: è quella che fa stato per calcolare il congedo;
- se si sceglie la flessibilità o il congedo tutto dopo il parto, le due attestazioni mediche richieste;
- la data di scadenza del contratto e quanti giorni passano tra la fine del rapporto e l'inizio del congedo: il limite è di sessanta;
- la consegna del certificato di nascita entro trenta giorni.
06 Domande frequenti
Quanto dura il congedo di maternità di una supplente?
Cinque mesi: due prima della data presunta del parto e tre dopo; con le attestazioni mediche richieste si può scegliere un mese prima e quattro dopo, oppure cinque mesi tutti dopo il parto (D.Lgs. 151/2001, articoli 16 e 20).
Durante la maternità la supplente prende lo stipendio intero?
Sì: nel congedo di maternità spetta l'intera retribuzione fissa mensile, e la regola si applica al personale a tempo determinato (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 34, comma 2, e articolo 35, comma 11).
Se la supplenza scade durante il congedo cosa succede?
Il contratto termina alla scadenza, ma l'indennità di maternità è corrisposta ugualmente, a cura dell'amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro (D.Lgs. 151/2001, articolo 24, comma 1, e articolo 57, comma 2).
Ho diritto all'indennità se il congedo inizia quando non ho un contratto?
Sì, se tra la fine del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo non sono passati più di sessanta giorni; oltre quel termine, chi percepisce l'indennità di disoccupazione ha diritto a quella di maternità al suo posto (D.Lgs. 151/2001, articolo 24, commi 2 e 4).
Chi decide l'interdizione anticipata per gravidanza a rischio?
L'azienda sanitaria locale, in caso di gravi complicanze della gravidanza, con provvedimento entro sette giorni dall'istanza; la Direzione territoriale del lavoro quando dipende dalle condizioni di lavoro o dall'impossibilità di cambiare mansioni (D.Lgs. 151/2001, articolo 17).
