Nel primo anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un'ora ciascuno al giorno, anche cumulabili; il riposo è uno solo se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Le ore sono retribuite per intero e contano come lavoro. Lo stabiliscono gli articoli da 39 a 46 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che il CCNL scuola applica a tutto il personale, supplenti compresi. Le differenze tra i contratti a termine sono nella guida su supplenze al 30 giugno, al 31 agosto e spezzoni.
01 Quante ore: la regola dell'articolo 39
L'articolo 39 del D.Lgs. 151/2001 obbliga il datore di lavoro a consentire alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili nella giornata. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore il riposo è uno solo (comma 1).
Ogni periodo dura un'ora, è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, e comporta il diritto di uscire dal luogo di lavoro (comma 2). I periodi si riducono a mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice usa l'asilo nido o un'altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze (comma 3).
Il testo dell'articolo non nomina l'allattamento: parla di riposi giornalieri della madre nel primo anno di vita del bambino.
02 Quando i riposi spettano al padre
Per l'articolo 40 i riposi sono riconosciuti al padre lavoratore in quattro casi:
- quando i figli sono affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale;
- quando la madre non è lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o grave infermità della madre.
Per l'assenza lunga, distinta dai riposi giornalieri, c'è il congedo parentale a scuola, con le sue regole su domanda e retribuzione.
03 Gemelli, adozione, affidamento e disabilità grave
- Parto plurimo. I periodi di riposo sono raddoppiati, e le ore in più rispetto a quelle dell'articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre (articolo 41).
- Adozione e affidamento. Le regole degli articoli 39, 40 e 41 si applicano entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (articolo 45, comma 1).
- Figlio con disabilità grave. Fino al compimento del terzo anno di vita, e in alternativa al prolungamento del congedo parentale, si applicano le due ore di riposo giornaliero retribuito dell'articolo 33, comma 2, della legge 104/1992 (articolo 42, comma 1). In alternativa i genitori, anche adottivi, possono usare i tre giorni di permesso mensile della stessa legge (comma 2). Riposi e permessi si possono cumulare con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio (comma 4).
04 Retribuzione, anzianità e ferie
Per i riposi è dovuta un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa alle ore di riposo (articolo 43, comma 1). Lo stesso articolo richiama l'articolo 34, comma 5: i periodi sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono ferie, riposi e tredicesima, esclusi gli emolumenti accessori legati all'effettiva presenza in servizio. Per la parte previdenziale l'articolo 44 rinvia all'articolo 35, comma 2, sulla contribuzione figurativa.
I riposi non si possono trasformare in denaro: l'articolo 10 del DPR 1026/1976 stabilisce che non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo. Come maturano le ferie durante l'anno è spiegato nella pagina sulle ferie dei supplenti docenti.
05 A scuola: chi ne ha diritto e come si concordano
Il CCNL scuola del 18 gennaio 2024, articolo 34, comma 1, applica al personale dipendente le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 sulla tutela della maternità; l'articolo 35, comma 1, estende al personale a tempo determinato, nei limiti della durata del rapporto, le regole su permessi e assenze del personale di ruolo. L'articolo 34 non contiene disposizioni specifiche sui riposi giornalieri: valgono quelle di legge.
Sulla collocazione delle ore decide l'accordo. Per l'articolo 10 del DPR 1026/1976 i riposi devono assicurare l'assistenza diretta del bambino e la loro distribuzione nell'orario di lavoro va concordata tra la lavoratrice e il datore di lavoro, tenendo conto anche delle esigenze del servizio; se manca l'accordo, la distribuzione è determinata dall'ispettorato del lavoro.
Chi non rispetta gli articoli 39, 40, 41, 42 e 45 è punito con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro (articolo 46, comma 1).
06 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Una docente con supplenza fino al 30 giugno ha un figlio di cinque mesi. Nei giorni in cui il suo orario di lavoro è inferiore a sei ore ha diritto a un riposo di un'ora; se in un giorno l'orario arriva a sei ore, i riposi sono due. Concorda con il dirigente scolastico in quali ore collocarli. Le ore sono pagate per intero e contano nell'anzianità di servizio. Il diritto vale durante il primo anno di vita del bambino. Se la madre è lavoratrice dipendente e sceglie di non usarli, può chiederli il padre.
Cosa controllare:
- l'orario giornaliero di ciascun giorno: sotto le sei ore il riposo è uno;
- l'età del bambino, o la data di ingresso in famiglia per adozione e affidamento;
- se l'altro genitore li sta già usando: per il padre valgono solo i quattro casi dell'articolo 40;
- l'accordo scritto sulla distribuzione delle ore.
Chi cerca un nuovo incarico trova gli avvisi delle scuole nella pagina degli interpelli per le supplenze docenti.
07 Domande frequenti
Quante ore di allattamento spettano a una docente?
Due periodi di riposo di un'ora ciascuno al giorno, anche cumulabili, nel primo anno di vita del bambino; uno solo se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore (D.Lgs. 151/2001, articolo 39).
Una supplente ha diritto ai riposi per allattamento?
Sì: il CCNL scuola applica al personale dipendente le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 (articolo 34, comma 1) e al personale a tempo determinato le regole su permessi e assenze del personale di ruolo, nei limiti della durata del rapporto (articolo 35, comma 1).
Il padre può prendere i riposi al posto della madre?
Sì, in quattro casi: figli affidati al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale; madre non lavoratrice dipendente; morte o grave infermità della madre (D.Lgs. 151/2001, articolo 40).
Con i gemelli le ore raddoppiano?
Sì: in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre (D.Lgs. 151/2001, articolo 41).
Chi decide in quali ore collocare i riposi?
La distribuzione va concordata tra la lavoratrice e il datore di lavoro, tenendo conto anche delle esigenze del servizio; se manca l'accordo decide l'ispettorato del lavoro (DPR 1026/1976, articolo 10).
I riposi non usati vengono pagati?
No: non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo (DPR 1026/1976, articolo 10).
