Domani, 1° settembre, molti supplenti ATA prendono servizio. Tra le dichiarazioni richieste c'è quella sull'assenza di incompatibilità con altre attività, e chi ha un secondo lavoro deve sapere cosa è ammesso. La FLC CGIL ha pubblicato una guida sul tema, rilanciata da Tecnica della Scuola. Ecco i principi generali che riguardano il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
01 La regola di base: l'esclusività
Chi lavora per la scuola è un dipendente pubblico, e per i dipendenti pubblici il punto di partenza è l'esclusività del rapporto con l'amministrazione. Di regola, quindi, l'impegno lavorativo è riservato allo Stato, e le altre attività sono ammesse solo nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
Le eccezioni sono regolate da due norme: l'articolo 508 del D.Lgs. 297/1994, il testo unico sulla scuola, e l'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, la legge generale sul pubblico impiego. La guida della FLC CGIL le riassume per docenti, educatori e ATA; qui ci concentriamo su quanto riguarda il personale ATA.
Il tema non è teorico: la dichiarazione sulle incompatibilità fa parte dei documenti che la segreteria chiede alla presa di servizio, insieme a quelli per il contratto e lo stipendio.
02 Le attività escluse
Il primo gruppo di regole riguarda i divieti. Salvo le eccezioni previste dalla legge, per il personale della scuola sono vietati:
- l'esercizio di attività commerciali o industriali;
- l'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.
Chi, al momento della nomina, ha in corso un'attività di questo tipo non dovrebbe aspettare i controlli per porsi il problema: conviene parlarne con la segreteria prima di firmare la dichiarazione, così da capire se la propria situazione rientra in una delle eccezioni.
03 A tempo pieno: solo attività occasionali autorizzate
Chi ha un contratto a tempo pieno può svolgere attività esterne solo se occasionali, e comunque a tre condizioni:
- l'autorizzazione del dirigente scolastico;
- lo svolgimento fuori dall'orario di servizio;
- l'assenza di conflitti di interesse con il lavoro svolto per la scuola.
L'autorizzazione va chiesta prima di iniziare l'attività, non a cose fatte. Nella domanda conviene descrivere con chiarezza di che incarico si tratta, per quanto tempo e con quale impegno, così che il dirigente abbia gli elementi per valutare le tre condizioni. La risposta scritta va conservata: è la prova che l'attività è stata autorizzata.
04 Part-time fino al 50%: più margini
Il quadro cambia per chi lavora con un part-time fino al 50% dell'orario. In questo caso è ammesso svolgere un altro lavoro privato o un'attività autonoma. Resta escluso, invece, un secondo impiego pubblico: anche con metà orario non si può lavorare contemporaneamente per un'altra amministrazione.
Il punto interessa molti supplenti, perché tra le disponibilità ci sono anche posti a orario ridotto. Chi accetta un contratto su poche ore settimanali e ha già un altro lavoro fa bene a chiarire subito con la segreteria come viene inquadrata la propria posizione, prima di firmare.
05 La dichiarazione alla firma: un esempio
All'assunzione va dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità. Non è un modulo da firmare di corsa: quello che si dichiara deve corrispondere alla situazione reale.
Un esempio ipotetico. Un collaboratore scolastico riceve una supplenza a tempo pieno fino al 30 giugno e, qualche fine settimana all'anno, svolge piccoli incarichi retribuiti per privati. Si tratta di un'attività occasionale fuori orario: prima di proseguirla dovrebbe chiedere l'autorizzazione al dirigente, che verificherà anche l'assenza di conflitti di interesse. Se invece gestisse un negozio, quindi un'attività commerciale, rientrerebbe in uno dei casi che la legge esclude, e dovrebbe affrontare la questione con la segreteria prima di firmare.
In entrambi i casi la strada giusta è la stessa: dire tutto subito, per iscritto.
06 Cosa fare prima della firma
Per arrivare alla presa di servizio senza sorprese conviene seguire pochi passi, nell'ordine:
- fare l'elenco delle attività lavorative in corso, comprese quelle saltuarie;
- verificare se una di queste rientra tra quelle escluse, cioè attività commerciali o industriali e impieghi presso altre amministrazioni;
- controllare nel contratto proposto se il rapporto è a tempo pieno o a tempo parziale, perché i margini cambiano;
- per le attività occasionali, preparare la richiesta di autorizzazione da consegnare al dirigente;
- in caso di dubbio, chiedere chiarimenti alla segreteria o a un sindacato prima di firmare la dichiarazione.
Per i casi particolari, che la guida sindacale affronta nel dettaglio e che qui non trattiamo, conviene farsi consigliare prima e non dopo la firma: correggere una dichiarazione inesatta è sempre più complicato che compilarla bene la prima volta.
07 Domande frequenti
Posso lavorare anche per un altro ente pubblico? Di regola no: l'impiego presso altre amministrazioni è escluso, salvo le eccezioni di legge, e resta vietato anche con il part-time fino al 50%.
Serve l'autorizzazione anche per un lavoro di poche ore? Sì, se lavori a tempo pieno: le attività esterne sono ammesse solo se occasionali e autorizzate dal dirigente.
Le regole sono le stesse per i docenti? La guida della FLC CGIL tratta anche docenti ed educatori, con indicazioni specifiche: qui sono riassunti solo i principi generali che riguardano gli ATA.
Dove trovo le norme? Nell'articolo 508 del D.Lgs. 297/1994 e nell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, consultabili su Normattiva.
