Quando le graduatorie di istituto, anche delle scuole vicine, sono esaurite, la scuola può pubblicare un interpello (OM 27/2026, articolo 14, comma 22). Nei gruppi dei docenti la domanda più frequente di questi giorni riguarda i tempi: chi abita lontano chiede se può chiedere alla scuola uno o due giorni in più per presentarsi. La circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 e l'OM 27/2026 dicono cosa deve contenere l'avviso, entro quando si prende servizio e in quali casi la presa di servizio si può rinviare. Qui trovi solo quello che è scritto nei testi ufficiali.
01 Il termine: 24 ore dall'accettazione
La circolare 11814, al punto 3.2 dedicato agli interpelli, elenca gli elementi essenziali di ogni avviso. Il quinto è questo: le modalità e i termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione.
Lo stesso limite compare nell'OM 27/2026, all'articolo 14, comma 3, per le supplenze da graduatorie di istituto: acquisita l'accettazione, il dirigente scolastico assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
02 Cosa deve contenere l'avviso di interpello
Secondo la circolare 11814, per ogni classe di concorso o tipologia di posto l'avviso indica:
- data di inizio della supplenza, durata, orario settimanale e sede di servizio;
- titoli di accesso richiesti: abilitazione o specializzazione sul sostegno e, in subordine, i titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS; se la scuola valuta anche candidati senza questi titoli, deve indicare ulteriori criteri di priorità;
- modalità e termini per presentare la candidatura, con il modello predisposto dalla scuola;
- modalità e termini di riscontro alla convocazione e della presa di servizio, entro 24 ore dall'accettazione;
- il richiamo alle sanzioni dell'articolo 15 dell'OM 27/2026;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali e ogni altro elemento ritenuto utile dalla scuola.
Per le supplenze fino a dieci giorni nella scuola dell'infanzia e primaria la circolare consente interpelli preventivi, pubblicati senza data di inizio, durata, orario e sede.
03 Quando la presa di servizio si può rinviare
Nelle disposizioni comuni la circolare 11814 scrive che al personale a tempo determinato è estesa la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa, e fa tre esempi: maternità, malattia, infortunio. L'articolo 14, comma 3, dell'OM rinvia allo stesso modo ai casi previsti dalla normativa vigente.
La distanza dalla scuola o i tempi di viaggio non compaiono tra gli esempi indicati dal Ministero, e né la circolare né l'ordinanza ne parlano. Per questo conviene leggere con attenzione l'avviso prima di candidarsi: è lì che la scuola indica i propri termini di riscontro e di presa di servizio.
04 Se non ci si presenta: le regole dell'articolo 15
L'articolo 14, comma 22, dell'OM 27/2026 stabilisce che i contratti stipulati con gli interpelli sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 15.
L'articolo 15, comma 2, lettera a), per le supplenze da graduatorie di istituto, dice che la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione equivale alla rinuncia esplicita. Per chi non ha già accettato un'altra supplenza, la rinuncia su posto comune fa perdere, per quell'anno scolastico, le supplenze da quella specifica graduatoria di istituto, sia per lo stesso insegnamento sia per il sostegno dello stesso grado.
Diverso è l'abbandono del servizio dopo averlo preso: la lettera b) dello stesso comma prevede la perdita delle supplenze di tutti i tipi, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.
05 Chi non può rispondere agli interpelli
La circolare 11814 esclude dalla procedura chi è già in possesso di un contratto a tempo determinato e chi è già stato individuato per una supplenza ed è in attesa del contratto. Resta la facoltà, per chi è in servizio su una supplenza breve, di lasciarla per accettare una supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
Sono esclusi anche i docenti assunti a tempo determinato sui posti comuni della secondaria con le procedure dei DD.DD.GG. n. 2575/2023, 3059/2024 e 2939/2025 senza abilitazione, e chi ha avuto una sede assegnata nella procedura sul sostegno di prima fascia, anche se poi vi ha rinunciato.
06 Domande frequenti
Entro quando devo prendere servizio dopo aver accettato un interpello? Secondo la circolare 11814 (punto 3.2) entro 24 ore dall'accettazione. L'avviso della scuola deve indicarlo.
Posso chiedere di prendere servizio qualche giorno dopo perché abito lontano? La circolare prevede il differimento per i casi contemplati dalla normativa e cita maternità, malattia e infortunio. La distanza non è tra gli esempi e i testi non ne parlano.
Cosa succede se accetto e poi non mi presento? L'OM 27/2026, articolo 15, comma 2, lettera a), dice che la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione equivale alla rinuncia esplicita, con le conseguenze previste da quel comma.
Se ho già un contratto a tempo determinato posso rispondere a un interpello? No, secondo la circolare 11814. Chi è in servizio su una supplenza breve può però lasciarla per una supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno.
