L'orario ordinario del personale ATA è di 36 ore settimanali, in sei ore continuative al giorno, e non può superare le 9 ore giornaliere. Oltre le sei ore continuative spetta, a richiesta, una pausa di almeno 30 minuti, che diventa obbligatoria oltre le 7 ore e 12 minuti. Le ore in più, se autorizzate, sono retribuite o recuperate con riposi compensativi. Lo stabiliscono gli articoli 51, 54 e 55 del CCNL scuola del 29 novembre 2007 e gli articoli da 63 a 66 del CCNL del 18 gennaio 2024. Ferie, permessi e malattia sono nella guida sulle assenze dei supplenti ATA.
01 36 ore a settimana, non più di 9 al giorno
L'articolo 51 del CCNL 2007 fissa l'orario ordinario in 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane nelle istituzioni educative e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali (comma 1). L'orario massimo giornaliero è di nove ore (comma 3).
Come si articolano flessibilità, ritardi, recuperi e riposi compensativi lo decide la contrattazione integrativa di istituto, con questi criteri: orario di lavoro funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza, ottimizzazione dell'impiego del personale, qualità delle prestazioni, fruibilità dei servizi, rapporti con altri uffici, programmazione su base plurisettimanale (comma 2).
02 La pausa: a richiesta oltre 6 ore, obbligatoria oltre 7 ore e 12 minuti
Se la prestazione giornaliera supera le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti, per il recupero delle energie e l'eventuale consumazione del pasto. La pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti (articolo 51, comma 3).
03 Piano delle attività, orario flessibile e plurisettimanale
All'inizio dell'anno scolastico il DSGA formula la proposta di piano delle attività in un incontro specifico con il personale ATA; il dirigente scolastico, verificata la congruenza con il PTOF, lo adotta, e l'attuazione è affidata al DSGA (CCNL 2024, articolo 63, comma 1). Possono coesistere tre tipologie di orario (comma 2).
- Orario flessibile (articolo 64): entrata e uscita anticipate o posticipate, anche su cinque giornate lavorative. Chi è nelle situazioni previste dalla legge 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001 e lo chiede va favorito, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche se la scuola non ha adottato l'orario flessibile; dopo possono essere considerate altre necessità, come figli all'asilo nido o in età scolare e attività di volontariato.
- Orario plurisettimanale (articolo 65): nei periodi di maggiore intensità le 36 ore possono salire fino a 42, per non più di 3 settimane continuative; i periodi di maggiore e di minore concentrazione vanno individuati insieme, di anno in anno, e di norma non superano le 13 settimane ciascuno. Il recupero avviene riducendo l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative.
- Turnazioni (articolo 66): vedi sotto.
Per gli assistenti tecnici l'orario è di almeno 24 ore di assistenza alle esercitazioni in compresenza del docente e delle restanti 12 ore per manutenzione, riparazione delle attrezzature e preparazione del materiale; nei periodi di sospensione delle lezioni si occupano della manutenzione del materiale dei laboratori (articolo 63, commi 3 e 4).
04 I turni: riposo di 11 ore, sera, notte e festivi
Si ricorre ai turni quando le altre tipologie di orario non bastano a coprire il servizio. L'articolo 66 del CCNL 2024 fissa questi criteri:
- in ogni periodo di 24 ore va garantito un riposo di almeno 11 ore consecutive;
- è in turno il personale che si avvicenda a rotazione; la ripartizione segue le professionalità necessarie e può esserci una parziale sovrapposizione tra un turno e il successivo;
- un turno serale oltre le ore 20 si può attivare solo per esigenze specifiche legate alle attività didattiche e al funzionamento della scuola;
- nelle istituzioni educative i turni notturni non superano, di norma, gli otto al mese per dipendente, e i turni festivi un terzo dei giorni festivi dell'anno; il turno notturno è sospeso quando i convittori non sono presenti, salvo comprovate esigenze e con la disponibilità del personale;
- il turno notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.
Chi è nelle situazioni della legge 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001 può chiedere di essere escluso dai turni notturni. Resta il divieto di adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6 dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (comma 3).
05 Ore in più, ritardi, riposi compensativi e 35 ore
Ore in più. Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio, in quanto autorizzate, sono retribuite, compatibilmente con gli stanziamenti di istituto e con le modalità della contrattazione di istituto (articolo 51, comma 4; articolo 54, comma 3). Chi ha lavorato oltre l'orario per esigenze di servizio e su disposizione può chiedere, al posto della retribuzione, il recupero con ore o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative; i giorni si possono cumulare e usare d'estate o nei periodi di sospensione delle lezioni (articolo 54, comma 4). Non si cumulano oltre l'anno scolastico e vanno usati entro i tre mesi successivi; se il recupero manca per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le ore devono comunque essere retribuite (comma 5).
Ritardi. Il ritardo va recuperato entro l'ultimo giorno del mese successivo; se il recupero manca per inadempienza del dipendente, la retribuzione è decurtata in proporzione, cumulando le frazioni fino a un'ora o frazione non inferiore alla mezz'ora (commi 1 e 2). Ogni mese la scuola fornisce a ciascun dipendente un quadro riepilogativo con ritardi da recuperare e crediti orari (comma 6).
35 ore. La riduzione a 35 ore settimanali riguarda il personale adibito a più turni o con orari che oscillano in modo significativo, nelle istituzioni educative, negli istituti con aziende agrarie e nelle scuole con orario di servizio giornaliero superiore a dieci ore per almeno tre giorni a settimana; chi ne beneficia è individuato a livello di scuola (articolo 55).
Per assentarsi poche ore ci sono anche i permessi del personale ATA; i giorni di riposo si sommano alle ferie.
06 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Una collaboratrice scolastica ha un turno dalle 8 alle 15.30: sono 7 ore e 30 minuti continuativi, più di 7 ore e 12 minuti, quindi la pausa di almeno 30 minuti deve essere prevista. Un altro giorno, su disposizione del DSGA, resta due ore oltre l'orario per una riunione serale: può farsi pagare quelle ore oppure chiedere di recuperarle con un riposo compensativo, da usare entro i tre mesi successivi alla fine dell'anno scolastico.
Cosa controllare:
- il piano delle attività adottato dal dirigente e il contratto integrativo di istituto, dove sono scritte le regole della scuola;
- che le ore in più siano autorizzate prima di svolgerle;
- il riepilogo mensile di ritardi e crediti orari;
- la scadenza dei riposi compensativi.
Le supplenze ancora da coprire sono nella pagina delle nomine ATA.
07 Domande frequenti
Quante ore lavora a settimana il personale ATA?
36 ore, suddivise in sei ore continuative al giorno; l'orario massimo giornaliero è di nove ore (CCNL 29 novembre 2007, articolo 51, commi 1 e 3).
Quando spetta la pausa al personale ATA?
A richiesta, per almeno 30 minuti, quando la prestazione giornaliera supera le sei ore continuative; deve essere comunque prevista se l'orario continuativo supera le 7 ore e 12 minuti (CCNL 2007, articolo 51, comma 3).
Le ore in più del personale ATA vengono pagate?
Sì, se autorizzate. In alternativa il dipendente può chiedere il recupero con riposi compensativi, da usare entro i tre mesi successivi all'anno scolastico; se il recupero non è possibile per esigenze di servizio o impedimenti comprovati, le ore vanno comunque retribuite (CCNL 2007, articolo 54, commi 3, 4 e 5).
Chi ha diritto alle 35 ore settimanali?
Il personale adibito a più turni o con significative oscillazioni di orario nelle istituzioni educative, negli istituti con aziende agrarie e nelle scuole con orario di servizio superiore a dieci ore per almeno tre giorni a settimana, individuato a livello di scuola (CCNL 2007, articolo 55).
Si può essere esclusi dai turni notturni?
Sì, a richiesta, per chi è nelle situazioni previste dalla legge 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001; resta il divieto di lavoro dalle 24 alle 6 dall'accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 66, comma 3).
Entro quando va recuperato un ritardo?
Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato; in caso di mancato recupero per inadempienza del dipendente la retribuzione è decurtata in proporzione (CCNL 2007, articolo 54, commi 1 e 2).
