La terza fascia è la porta d'ingresso al lavoro ATA nella scuola per chi non ha ancora i 24 mesi di servizio. A differenza della prima e della seconda fascia, non è provinciale ma di circolo e d'istituto: la gestisce e la pubblica ogni singola scuola.
In questa guida vediamo cos'è, il triennio di validità (DM 89/2024), come si presenta domanda, come si forma il punteggio, il ruolo della CIAD e come consultare la propria posizione.
01 Cos'è la terza fascia
Sono le graduatorie di circolo e d'istituto per titoli: ogni scuola forma le proprie e le usa per chiamare i supplenti ATA. Vi si accede senza bisogno di esperienza pregressa, con il solo titolo di studio richiesto per il profilo. Nella domanda si sceglie una provincia e, al suo interno, un numero massimo di scuole in cui essere inseriti.
Il numero è scritto nel DM 89 del 21 maggio 2024, articolo 5, comma 13: si indicano fino a 30 scuole di una sola provincia, per l'insieme dei profili a cui si ha titolo, compresa la scuola a cui è indirizzata la domanda; chi non le indica è inserito nella sola scuola destinataria. I profili sono otto: assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico (articolo 1, comma 1). La domanda in più province comporta l'esclusione da tutte le graduatorie richieste e la decadenza da quelle in cui si è già inseriti (articolo 7, comma 2).
02 Il triennio 2024/2027
La terza fascia in vigore è disciplinata dal DM n. 89 del 21 maggio 2024 e vale per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. L'anno scolastico 2026/27 è l'ultimo di validità: il prossimo aggiornamento, per il triennio 2027/2030, è atteso nella primavera 2027 (ne parliamo nella news dedicata).
03 Come si presenta domanda
La domanda si presenta online su Istanze Online (POLIS) con SPID o CIE, nella finestra aperta dal Ministero all'inizio del triennio (per il 2024/2027 fu tra fine maggio e fine giugno 2024). Si indicano il profilo (o i profili) per cui si hanno i titoli e le scuole della provincia scelta. Il rinnovo triennale sostituisce integralmente le graduatorie precedenti: non c'è conferma automatica, va sempre ripresentata la domanda.
Il decreto distingue tre domande (articolo 5, commi 4, 5 e 6): di conferma, per chi era già inserito e chiede gli stessi profili con i titoli già dichiarati; di aggiornamento, per aggiungere titoli di cultura o servizi non dichiarati prima; di inserimento, per chi entra per la prima volta. Chi conferma mantiene il punteggio delle graduatorie precedenti (articolo 1, comma 4); le 30 scuole vanno indicate di nuovo in ogni caso (articolo 5, comma 13), e i titoli di preferenza vanno sempre ridichiarati, perché se non riconfermati si intendono non più posseduti (comma 7).
Requisiti e titoli devono essere posseduti alla scadenza della domanda (articolo 2, comma 13). I titoli di studio esteri valgono per l'accesso se dichiarati equipollenti entro quella data; se è stata solo presentata l'istanza di riconoscimento, l'inserimento è con riserva e non permette la stipula del contratto fino allo scioglimento (comma 12). Chi era già in terza fascia nel triennio precedente conserva, per lo stesso profilo, il titolo di studio con cui era stato inserito (comma 6).
04 Come si calcola il punteggio
Il punteggio della terza fascia (Allegato del DM 89/2024) è la somma di tre componenti:
- Titolo di accesso: il voto del titolo di studio richiesto, rapportato a 10 (vale quindi da 6 a 10);
- Titoli culturali: variano per profilo (per esempio la laurea, la qualifica socio-assistenziale, la certificazione informatica che vale 0,25, una sola valutabile);
- Titoli di servizio: il servizio già prestato, con un punteggio per mese che cambia a seconda che sia nello stesso profilo o in altro profilo ATA.
Le tabelle del DM 89/2024 non hanno una voce per le certificazioni linguistiche. È una stima: per il punteggio ufficiale fa fede la tabella allegata al decreto.
I valori completi dei titoli di servizio, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:
| Servizio | Al mese | Massimo per anno scolastico |
|---|---|---|
| Nello stesso profilo, in scuole statali | 0,50 | 6 |
| Altro servizio prestato nelle stesse scuole | 0,10 (0,15 per collaboratore e operatore scolastico) | 1,20 (1,80) |
| Alle dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, patronati scolastici | 0,05 | 0,60 |
| Lo stesso servizio in scuole paritarie e non statali | la metà | la metà |
Altre regole dell'Allegato A: il servizio a tempo parziale vale per intero (avvertenza H); il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto vale come servizio nella stessa qualifica, quello non in costanza di rapporto e il servizio civile volontario valgono come servizio presso amministrazioni statali (avvertenza A); se nello stesso periodo ci sono più servizi se ne dichiara uno solo, e il totale dell'anno non può superare il massimo del servizio più favorevole (nota 7); conta il servizio effettivamente prestato o coperto da contratto con retribuzione, anche ridotta (nota 1). I punti dei titoli di cultura, profilo per profilo, sono nella pagina su laurea, qualifiche e certificazioni in terza fascia; per il calcolo c'è il calcolatore del punteggio ATA.
05 La CIAD e i profili
La CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale) è prevista dall'Allegato A del CCNL del 18 gennaio 2024 tra i titoli di accesso ai profili ATA, tranne il collaboratore scolastico, e il DM 89/2024 l'ha applicata alla terza fascia 2024/2027 (art. 2, c. 5). Quando è titolo di accesso non dà punteggio come certificazione informatica, ma senza di essa non ci si può inserire per quel profilo.
Per il profilo operatore scolastico il DM 89/2024 prevede due strade alternative: l'attestato di qualifica di operatore dei servizi sociali più la CIAD, oppure il diploma di qualifica triennale di un istituto professionale (o il certificato di competenze del primo triennio con promozione alla classe IV) più la CIAD e una certificazione di competenze socio-assistenziali (art. 2, c. 5, lett. G). La decorrenza del nuovo ordinamento professionale ATA, di cui il profilo fa parte, è stata spostata all'anno scolastico 2027/2028 (DL 127/2025, art. 3, c. 1, come modificato dal DL 19/2026, art. 18, c. 7).
06 Come si consulta la propria posizione
Le graduatorie definitive sono pubblicate dalle singole scuole sui propri albi. La consultazione ufficiale del candidato avviene su Istanze Online; esiste inoltre il portale ministeriale pubblico delle graduatorie ATA. Poiché il dato è disperso su migliaia di scuole, per farsi un'idea della propria collocazione conviene ragionare sul punteggio e sulla distribuzione dei punteggi del profilo.
Le graduatorie provvisorie e definitive sono pubblicate nello stesso giorno in tutta la provincia, nel termine fissato dall'ufficio territoriale (articolo 8, comma 5). Contro l'esclusione o la graduatoria provvisoria si presenta reclamo al dirigente della scuola che gestisce la domanda entro 10 giorni dalla pubblicazione; nello stesso termine si chiede la correzione degli errori materiali. La graduatoria definitiva si impugna davanti al giudice del lavoro (commi 1-4).
La scuola del primo contratto controlla tutte le dichiarazioni: se l'esito è negativo, il dirigente esclude l'aspirante o ridetermina il punteggio e lo comunica alle scuole scelte; il servizio prestato senza titolo o con dichiarazioni mendaci è dichiarato prestato di fatto e non di diritto, senza punteggio (articolo 6, commi 11, 13 e 15). Le graduatorie pubblicate dalle scuole si consultano nella sezione Terza fascia ATA.
07 Che supplenze assegna
La terza fascia assegna soprattutto le supplenze brevi e temporanee (sostituzioni di personale assente), conferite direttamente dalla scuola. Viene utilizzata dopo che sono esaurite la prima fascia (24 mesi) e la seconda fascia (dove esiste): è quindi l'ultima a essere scorsa, ma è quella da cui parte quasi sempre chi entra per la prima volta nel mondo ATA.
Per le chiamate le scuole devono usare la procedura informatica di convocazione, che mostra chi può accettare: gli aspiranti totalmente inoccupati, quelli parzialmente occupati con diritto al completamento d'orario e quelli nelle situazioni previste dal Regolamento sulle supplenze ATA (DM 89/2024, articolo 9). Come avvengono le convocazioni è spiegato nella guida sulle supplenze ATA.
L'ordine è scritto nel regolamento delle supplenze ATA (DM 430 del 13 dicembre 2000). Le graduatorie di circolo e di istituto hanno tre fasce da utilizzare nell'ordine (articolo 5, comma 3): la prima con chi è nelle graduatorie provinciali dello stesso profilo, la seconda ad esaurimento, la terza con chi ha il titolo di studio per il profilo. Con queste graduatorie il dirigente scolastico sostituisce il personale temporaneamente assente e copre i posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre (articolo 6, comma 1); se la graduatoria della scuola è esaurita usa quelle delle altre scuole della provincia, in ordine di vicinanza (comma 3).
Sulle rinunce il regolamento è diverso da quello dei docenti: per una supplenza da graduatoria di istituto la rinuncia non ha effetti, mentre l'abbandono fa perdere ogni supplenza per l'anno scolastico in corso; chi è in servizio su una supplenza di istituto può lasciarla per una dalle graduatorie provinciali o per una fino al termine delle attività didattiche; le sanzioni non si applicano se c'è un giustificato motivo documentato (articolo 7).
08 Come ti aiuta ScuolaGo
Conoscere le regole è metà del lavoro; l'altra metà è sapere dove sei tu. Con ScuolaGo puoi consultare la graduatoria della tua provincia e cercare il tuo nominativo (prima e seconda fascia), calcolare il punteggio con le tabelle ufficiali del profilo e stimare la tua posizione, capendo in quale provincia avresti più possibilità.
13 Novità e aggiornamenti
Le ultime notizie di ScuolaGo su questo argomento:
- Terza fascia ATA: chi controlla i titoli e cosa si rischia (22 ottobre 2026)
- OSS, OSA e collaboratore scolastico: quanti punti valgono (19 ottobre 2026)
- CIAD ATA: chi deve averla e come riconoscere quella valida (16 ottobre 2026)
- Servizio civile terza fascia ATA: 0,60 punti l'anno, non 6 (13 ottobre 2026)
- Terza fascia ATA: punti per laurea, qualifiche e certificazioni (7 ottobre 2026)
14 Domande frequenti
Serve esperienza per entrare in terza fascia ATA?
No. La terza fascia è aperta anche a chi non ha mai lavorato nella scuola: basta il titolo di studio richiesto per il profilo (più la CIAD, tranne per il collaboratore scolastico).
Quanto vale il titolo di studio nel punteggio?
Il voto del titolo di accesso si rapporta a 10, quindi vale da 6 a 10 punti. A questo si sommano i titoli culturali e il servizio eventualmente prestato.
Dove vedo la mia posizione in terza fascia?
Sulle graduatorie pubblicate dalle singole scuole (albo d'istituto) e su Istanze Online. Non esiste un elenco provinciale unico, perché la graduatoria è di istituto.
Quando si aggiorna la terza fascia?
È triennale. Quella in corso vale fino al 2026/27; il rinnovo per il triennio 2027/2030 è atteso nella primavera 2027 (da confermare con il bando ufficiale).
Quante scuole posso scegliere in terza fascia ATA?
Fino a 30 scuole di una sola provincia, per l'insieme dei profili a cui si ha titolo, compresa la scuola destinataria della domanda (DM 89/2024, articolo 5, comma 13).
Quanti punti vale un mese di servizio?
0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nello stesso profilo in scuole statali, fino a 6 punti per anno scolastico; nelle scuole paritarie la metà (DM 89/2024, Allegato A).
Come si contesta un errore nella graduatoria?
Con reclamo al dirigente della scuola che gestisce la domanda, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la graduatoria definitiva si impugna davanti al giudice del lavoro (DM 89/2024, articolo 8).
