Nella domanda di terza fascia ATA titoli e servizi si dichiarano senza allegare certificati. Il controllo arriva dopo: lo fa la scuola dove si firma il primo contratto dalle graduatorie di circolo e di istituto, e riguarda tutte le graduatorie in cui si è inclusi. Se l'esito è positivo i dati vengono convalidati; se è negativo il dirigente ridetermina il punteggio o esclude l'aspirante (DM 89/2024, articoli 6 e 7). Il quadro completo è nella guida sulla terza fascia ATA.
01 Nella domanda si dichiara, non si allega
Le dichiarazioni della domanda sono rese sotto la propria responsabilità, come dichiarazioni sostitutive del DPR 445/2000 (articoli 46 e 47). Si dichiarano tutti i titoli di cui si chiede la valutazione, «senza produrre alcuna certificazione»; il servizio nelle scuole statali lo propone il sistema, con i dati già presenti negli archivi del Ministero (DM 89/2024, articolo 6, commi 1, 4 e 5).
Valgono solo requisiti e titoli posseduti entro la scadenza della domanda (articolo 6, comma 2). Per formare le graduatorie le scuole usano esclusivamente i dati scritti dall'aspirante (articolo 6, comma 9): per questo tutti sono inclusi con riserva di accertamento dei requisiti, e l'Amministrazione può escludere in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, chi non li possiede (articolo 7, comma 4).
02 Chi controlla e quando
Il controllo spetta all'istituzione scolastica dove l'aspirante stipula il primo contratto sulla base della graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia, nel periodo in cui la graduatoria è in vigore. Va fatto «tempestivamente» e riguarda «il complesso delle situazioni dichiarate», per tutte le graduatorie in cui l'aspirante risulta incluso (articolo 6, comma 11). Quindi una sola scuola verifica la domanda intera, anche per i profili e le scuole diverse dalla propria.
Le modalità sono quelle degli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000 (articolo 6, comma 10). L'articolo 71 prevede che le amministrazioni controllino le dichiarazioni sostitutive di certificazione consultando gli archivi dell'amministrazione che le certifica o chiedendole conferma scritta.
03 Se l'esito è positivo: convalida per più trienni
Finiti i controlli, il dirigente che li ha fatti convalida a sistema i dati della domanda e lo comunica all'interessato (articolo 6, comma 12). L'accertamento positivo di titoli di servizio e di cultura li valida alla data di scadenza della domanda anche per le graduatorie dei trienni successivi (articolo 6, comma 14). Per i tempi del prossimo rinnovo c'è la news sul rinnovo della terza fascia nel 2027.
04 Se l'esito è negativo: punteggio rifatto o esclusione
Lo stesso dirigente adotta il provvedimento: registra a sistema la rideterminazione di punteggi e posizioni oppure l'esclusione, e la comunica all'aspirante e alle scuole scelte nella domanda (articolo 6, comma 13). L'esclusione è prevista per chi è privo di un requisito di accesso o ha reso dichiarazioni non corrispondenti al vero «e non riconducibili a mero errore materiale» (articolo 7, comma 1).
Le dichiarazioni mendaci e i documenti falsi portano all'esclusione per tutti i profili e le graduatorie e alla decadenza da quelle in cui si è già inseriti, oltre alle sanzioni degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 (articolo 7, comma 3). L'articolo 75 prevede la decadenza dai benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera; l'articolo 76 punisce le dichiarazioni mendaci secondo il codice penale, con la pena aumentata da un terzo alla metà. Le valutazioni sulla responsabilità penale restano al dirigente che ha fatto i controlli (articolo 6, comma 13).
05 Il servizio già svolto senza titolo
Se l'aspirante ha lavorato in supplenza senza il titolo di studio richiesto per il profilo, o sulla base di dichiarazioni mendaci, quel servizio viene dichiarato prestato di fatto e non di diritto: non compare negli attestati di servizio, non dà punteggio e non conta per l'anzianità e la carriera (articolo 6, comma 15). Resta salvo il caso dell'articolo 2, comma 6: per chi era già nelle graduatorie del triennio precedente restano validi, per lo stesso profilo, i titoli di studio con cui era stato inserito a pieno titolo.
06 Reclami e cosa tenere pronto
Contro l'esclusione e contro le graduatorie il DM 89/2024 prevede il reclamo al dirigente della scuola che gestisce la domanda; il termine di 10 giorni indicato dal decreto decorre dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, e nello stesso termine si chiede la correzione degli errori materiali. Dopo l'approvazione definitiva la graduatoria si impugna davanti al giudice del lavoro (articolo 8, commi 1, 2 e 4). Per un provvedimento adottato dopo i controlli il decreto non indica un termine diverso.
Cosa tenere pronto: diploma o qualifica di accesso con il voto, attestati delle certificazioni dichiarate, contratti dei servizi non statali, e per i titoli esteri il provvedimento di riconoscimento. Chi ha un dubbio sul punteggio dichiarato può rifarlo con il calcolatore ATA; i titoli che valgono punti sono nella news sui titoli di cultura della terza fascia, i requisiti nella guida sui profili ATA.
07 Domande frequenti
Chi controlla i titoli dichiarati nella domanda di terza fascia ATA?
La scuola dove si firma il primo contratto dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, per tutte le graduatorie in cui si è inclusi (DM 89/2024, articolo 6, comma 11).
Bisogna allegare i certificati alla domanda?
No: si dichiarano tutti i titoli senza produrre certificazioni; i servizi statali li propone il sistema (articolo 6, commi 4 e 5).
Cosa succede se un titolo dichiarato non risulta?
Il dirigente che ha fatto i controlli ridetermina punteggio e posizione o dispone l'esclusione, e lo comunica all'interessato e alle scuole scelte (articolo 6, comma 13).
Un errore materiale porta all'esclusione?
L'articolo 7, comma 1, prevede l'esclusione per dichiarazioni non vere e non riconducibili a mero errore materiale; le dichiarazioni mendaci portano all'esclusione da tutti i profili e graduatorie (comma 3).
La convalida vale anche per il prossimo triennio?
Sì: l'accertamento positivo valida i titoli di servizio e di cultura anche per le graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi (articolo 6, comma 14).
Il servizio fatto senza il titolo di accesso vale?
No: è dichiarato prestato di fatto e non di diritto, non dà punteggio e non conta per l'anzianità (articolo 6, comma 15), salvo i titoli validi del triennio precedente (articolo 2, comma 6).
