ScuolaGoScuolaGo
HomeATAGorizia › Terza fascia

Graduatorie terza fascia ATA Gorizia, triennio 2024/27

In aggiornamento Aggiornato il 23 settembre 2026 alle 16:00 Copertura 80% · in continuo aggiornamento

Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA di Gorizia del triennio 2024/27 (DM 89/2024), nella versione in vigore per l'anno scolastico 2026/27, lette scuola per scuola: quanti candidati ci sono per ogni profilo, con che punteggi, dove c'è meno concorrenza e quanto vale un punto in più.

1.801candidati di terza fascia a Gorizia
1.541collaboratori scolastici in graduatoria
1.509assistenti amministrativi in graduatoria
81%sotto i 10 punti (collaboratore scolastico)
🔎 Trova la tua posizione a Gorizia 🧮 Calcola il tuo punteggio 📈 Quali titoli ti fanno salire

Quanto vale un punto in più in terza fascia a Gorizia

Le graduatorie di terza fascia sono piene di punteggi bassi e vicinissimi tra loro: il titolo di accesso vale da 6 a 10 punti e molti candidati hanno solo quello. Per questo pochi punti spostano centinaia di posizioni.

ProfiloPunteggio a metà graduatoriaCon 1 punto in più scavalchiCon 3 punti in più

Stima per chi si trova a metà graduatoria: valore mediano sulle graduatorie di 4 scuole di Gorizia con almeno 30 candidati per il profilo. Non è una previsione di chiamata: dipende dalle scuole scelte e dalle assenze da coprire.

Aggiornamento terza fascia ATA 2027: con le regole del 2024 valevano solo i titoli posseduti alla scadenza

Il 2026/27 è l'ultimo anno del triennio. Con le regole del 2024, chi era già inserito manteneva il punteggio riconosciuto e poteva aggiungere i titoli e i servizi nuovi posseduti alla scadenza della domanda; chi si iscriveva per la prima volta veniva valutato da zero. Scopri quali titoli valgono per il tuo profilo e quanti punti danno.

Scopri quali titoli ti fanno salire →

Punteggi di terza fascia ATA a Gorizia

Collaboratore scolastico: 1.541 persone, ciascuna contata una volta con il punteggio più alto

meno di 7
26%
da 7 a 8
26%
da 8 a 9
18%
da 9 a 10
10%
da 10 a 12
9%
da 12 a 15
4%
da 15 a 20
4%
20 e oltre
3%

Candidati di terza fascia per profilo a Gorizia

ProfiloPersoneScuolePer scuolaIl 10° ha
Collaboratore scolastico1.54131.39528,9 punti
Assistente amministrativo1.50941.37428,8 punti
Operatore scolastico341231727 punti

Valori mediani tra le scuole. Una persona può essere iscritta in più scuole.

Il requisito per entrare in terza fascia ATA: la certificazione digitale (CIAD)

Per iscriversi in terza fascia, in tutti i profili tranne il collaboratore scolastico, insieme al titolo di studio serve la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). La prevede il CCNL del 18 gennaio 2024 (Allegato A) ed è ripresa dal DM 89/2024 (art. 2, c. 5). A Gorizia sono 1.538 i candidati iscritti in almeno uno di questi profili.

Quali certificazioni valgono

DM 89/2024, Allegato A, avvertenza K, che riprende la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 18 gennaio 2024.

In vista del 2027

Nel triennio 2024/27 chi era inserito senza CIAD doveva conseguirla entro il 30 aprile 2025 (DM 89/2024, art. 2, c. 6). Con le regole del 2024 i titoli andavano posseduti entro la scadenza della domanda (art. 6, c. 2): per il rinnovo 2027 farà fede il nuovo decreto. Per i collaboratori scolastici la CIAD non è richiesta per l'accesso; un'altra certificazione informatica vale 0,25 punti in tutti i profili e, dove la CIAD è requisito, deve essere diversa da quella usata per l'accesso (Allegato A).

Scopri quali titoli ti fanno salire in graduatoria

Graduatorie di terza fascia 2024/27: le scuole di Gorizia

Mostra tutte le scuole
ScuolaComuneColl. scolasticoAss. amministrativoAss. tecnico
Pascoli GiovanniCormons1.3951.379-
CPIA 1 GoriziaMonfalcone-706-
Randaccio GiovanniMonfalcone1.4591.438-
Dante AlighieriStaranzano1.3881.368-

Anche a Gorizia

Come controllare la tua posizione in terza fascia a Gorizia

  1. Sugli albi delle scuole che hai scelto nella domanda: ogni scuola pubblica la propria graduatoria. Oggi la graduatoria è definitiva e si può impugnare davanti al giudice del lavoro (DM 89/2024, art. 8, commi 2 e 4).
  2. Su Istanze Online (POLIS), nell'area riservata, tra i servizi dedicati alle graduatorie di istituto ATA del triennio 2024/27. Il percorso può cambiare nel tempo.
  3. Su ScuolaGo, nello strumento Graduatorie ATA: trovi la graduatoria di ogni scuola che abbiamo letto, con i nomi ridotti alle iniziali, e puoi cercare il tuo cognome.

Come salire in terza fascia ATA a Gorizia prima del 2027

Il punteggio è la somma di titolo di accesso (il voto riportato a 10), titoli culturali e servizio. I titoli culturali che danno punti cambiano da profilo a profilo (DM 89/2024, Allegato A, tabelle A/1-A/6):

Si valuta un solo titolo per voce. Calcola il punteggio sul tuo profilo. Le certificazioni linguistiche non valgono per l'ATA, e i corsi che "preparano al ruolo" senza rilasciare uno di questi titoli non danno punteggio.

Domande frequenti sulla terza fascia ATA a Gorizia

Validità e domanda 2027

Fino a quando valgono le graduatorie di terza fascia ATA?

Le graduatorie attuali sono quelle del triennio 2024/27, formate con il DM 89/2024: valgono per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e 2026/27. Il 2026/27 è l'ultimo anno di validità (DM 89/2024, art. 1, c. 2).

Quando si presenta la domanda per il triennio 2027/2030?

Il decreto per il triennio 2027/2030 non è ancora uscito: si sa solo che le graduatorie attuali scadono con l'anno 2026/27 (DM 89/2024, art. 1, c. 2). Le testate di settore lo aspettano nella primavera 2027, ma non c'è una data ufficiale. Nel 2024 la finestra è stata dal 28 maggio al 28 giugno, solo online su Istanze Online (DM 89/2024, art. 4, c. 1 e art. 5, c. 1).

La domanda si rinnova da sola?

No. Le nuove graduatorie sostituiscono per intero le precedenti, quindi la domanda va presentata di nuovo. Con le regole del 2024 chi era già inserito presentava una domanda di conferma, che mantiene il punteggio già riconosciuto, o di aggiornamento se aveva nuovi titoli o servizi, e doveva indicare di nuovo le scuole (DM 89/2024, art. 1, commi 2 e 4; art. 5, commi 4, 5 e 13). Per il 2027 farà fede il nuovo decreto.

Entro quando devo avere titoli e certificazioni per il 2027?

Con le regole del DM 89/2024 requisiti e titoli dovevano essere posseduti alla data di scadenza della domanda (art. 2, c. 13 e art. 6, c. 2): un titolo ottenuto dopo si fa valere solo all'aggiornamento successivo. Nel 2024 c'è stata un'unica eccezione, per la CIAD (art. 2, c. 6). Per il 2027 farà fede il nuovo decreto.

Quante scuole posso scegliere, e in quante province?

Fino a 30 scuole di una sola provincia, per tutti i profili insieme; anche chi conferma la domanda deve indicarle di nuovo. Chi presenta domanda in più province viene escluso (DM 89/2024, art. 5, c. 13 e art. 7, c. 2; DM 430/2000, art. 5, c. 7).

Se sono nella graduatoria 24 mesi posso restare in terza fascia?

No, per lo stesso profilo: chi entra nella graduatoria permanente 24 mesi di un profilo viene cancellato dalla terza fascia di quel profilo ed entra nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, se sceglie le scuole (DM 89/2024, art. 1, c. 6 e art. 2, c. 2). Per un profilo diverso si può restare in terza fascia, ma nella stessa provincia della 24 mesi (DM 89/2024, art. 4, c. 1).

Punteggio e titoli

Come si calcola il punteggio di terza fascia?

Con la tabella del proprio profilo allegata al DM 89/2024 (Allegato A). Il titolo di accesso vale il voto riportato a 10 (sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9, oppure la media dei voti); poi si sommano i titoli culturali previsti dal profilo e il servizio. Nelle scuole statali il servizio nello stesso profilo vale 0,50 punti al mese, fino a 6 all'anno; altro servizio nelle scuole vale 0,10 al mese (0,15 per collaboratore scolastico, operatore scolastico, guardarobiere e operatore agrario); il servizio in amministrazioni statali ed enti locali 0,05 al mese. Conta come mese la frazione superiore a 15 giorni, e nelle scuole non statali il punteggio è dimezzato (Allegato A, avvertenza F e tabelle A/1-A/6).

Come si valutano il servizio part time, quello nelle paritarie e il servizio civile?

Il servizio part time si valuta per intero (DM 89/2024, Allegato A, avvertenza H). Il servizio nelle scuole paritarie e nelle altre scuole non statali indicate dalla tabella vale la metà e non conta come requisito di accesso (avvertenza F). Il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione della leva vale come servizio alle dipendenze di amministrazioni statali (avvertenza A), cioè 0,05 punti al mese nelle tabelle della terza fascia.

La laurea o il diploma danno punti in terza fascia?

Dipende dal profilo. La laurea vale 2 punti per assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e infermiere; il diploma di maturità vale 3 punti per guardarobiere e operatore dei servizi agrari. Per collaboratore scolastico e operatore scolastico né laurea né diploma danno punti come titoli culturali. Si valuta un solo titolo, e non può essere lo stesso già usato come titolo di accesso: per l'infermiere, per esempio, la laurea è il titolo di accesso (DM 89/2024, Allegato A, avvertenza D e tabelle A/1-A/4).

Quanto vale una certificazione informatica?

Se ne valuta una sola e vale 0,25 punti in tutti i profili. Per i profili che richiedono la CIAD come titolo di accesso, la certificazione che dà punti deve essere diversa dalla CIAD usata per l'accesso. Le certificazioni linguistiche non sono tra i titoli valutabili (DM 89/2024, Allegato A, tabelle A/1-A/6).

Come può salire un collaboratore scolastico prima del 2027?

Con una qualifica ottenuta al termine di corsi socio assistenziali o socio sanitari, o di operatore di assistenza educativa ai disabili, rilasciata dalla Regione: vale 1 punto, e se rilasciata dal 2012 in poi deve essere una qualifica IeFP. Prima di iscriverti a un corso verifica che rilasci proprio questo tipo di qualifica. Poi con una certificazione informatica (0,25 punti) e con il servizio. Se si hanno più titoli di accesso si valuta il più favorevole. Tutto va posseduto entro la scadenza della domanda (DM 89/2024, tabella A/5; art. 2, c. 13).

Serve la CIAD?

Sì, per tutti i profili tranne il collaboratore scolastico. È requisito di accesso dal CCNL del 18 gennaio 2024 (Allegato A), ripreso dal DM 89/2024 (art. 2, c. 5); quando serve per l'accesso non dà punteggio. Nel triennio 2024/27 chi era inserito senza CIAD, anche al primo inserimento, doveva conseguirla entro il 30 aprile 2025 (art. 2, c. 6). Per le graduatorie 24 mesi 2026 è già richiesta ai nuovi inserimenti (nota MIM 10009/2026); per il rinnovo 2027 farà fede il nuovo decreto.

Quali certificazioni valgono come CIAD?

Quelle rilasciate da un ente accreditato presso l'ente nazionale di accreditamento e registrate presso di esso, valide al momento dell'iscrizione e con un test finale su sistemi operativi, videoscrittura, fogli elettronici e posta elettronica (DM 89/2024, Allegato A, avvertenza K).

Cos'è il profilo di operatore scolastico?

È un profilo dell'area degli operatori previsto dal CCNL del 18 gennaio 2024 (Allegato A). Per la terza fascia il DM 89/2024 (art. 2, c. 5, lett. G) richiede in alternativa: la qualifica professionale di operatore dei servizi sociali più la CIAD; oppure il diploma di qualifica triennale (o il certificato di competenze del primo triennio con promozione alla classe IV) più la CIAD e una certificazione di competenze socio assistenziali. Il profilo non è attivato per il 2026/27 (nota MIM 10009/2026, lett. j, che richiama l'art. 18, c. 7, del DL 19/2026).

Convocazioni

In che ordine vengono chiamati i supplenti ATA?

Per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno si usa prima la graduatoria permanente 24 mesi (art. 554 D.Lgs. 297/1994), poi gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento (DM 75/2001 e DM 35/2004); i posti rimasti li coprono le scuole dalle graduatorie d'istituto (circolare MIM 11814/2026, punto 4). Le supplenze temporanee le dà la scuola dalla propria graduatoria d'istituto, nell'ordine prima, seconda e terza fascia (DM 89/2024, art. 11, c. 2; DM 430/2000, art. 6).

Come arriva la convocazione dalla graduatoria d'istituto e quanto tempo ho per rispondere?

La scuola scrive all'indirizzo indicato nella domanda: via PEC oppure, se non l'hai indicata, via posta elettronica ordinaria (DM 89/2024, art. 10, commi 1 e 4). Il messaggio deve riportare data di inizio, durata, orario settimanale con i singoli giorni, il giorno e l'ora entro cui rispondere e i recapiti della scuola (art. 10, c. 3). Per le supplenze di 30 giorni o più la proposta deve essere inviata con almeno 24 ore di anticipo rispetto al termine per rispondere, e dopo c'è un ulteriore termine di almeno 24 ore per prendere servizio (art. 10, c. 2); per le supplenze più brevi il decreto non fissa un preavviso minimo. Se cambi indirizzo aggiornalo tramite Istanze Online: l'amministrazione non risponde dei messaggi non recapitati per un indirizzo sbagliato o non aggiornato (art. 6, c. 3, lett. d, e c. 8).

Mi hanno convocato insieme ad altri candidati: quando so se la supplenza è mia?

Nelle convocazioni inviate a più aspiranti la scuola deve indicare la tua posizione rispetto agli altri convocati e la data in cui assegnerà la supplenza. Trascorse 24 ore da quella data, chi aveva dato la disponibilità e non è stato scelto è libero da ogni impegno di accettazione (DM 89/2024, art. 10, c. 3).

Sono in graduatoria ma non mi convocano: perché?

Le cause previste dalle norme sono diverse. La scuola usa prima la prima fascia, poi la seconda e solo dopo la terza (DM 89/2024, art. 11, c. 2). Prima di convocare deve consultare la procedura informatica che mostra chi è già occupato, e convoca solo chi è libero, chi è occupato a orario parziale e può completare l'orario, o chi è su una supplenza breve e può lasciarla per una fino al termine delle attività didattiche (art. 9, c. 1; DM 430/2000, art. 7, c. 2). Per gli assistenti tecnici serve il titolo di accesso all'area di laboratorio del posto (DM 89/2024, art. 11, c. 3). Ci sono poi i limiti per profilo sulle supplenze brevi (legge 190/2014, art. 1, c. 332; legge 205/2017, art. 1, c. 602). La parte di graduatoria consultata per ogni supplenza resta agli atti della scuola (DM 89/2024, art. 9, c. 4) e puoi chiedere di vederla (legge 241/1990, artt. 22 e seguenti); i reclami contro la mancata proposta si presentano al dirigente della scuola (DM 89/2024, art. 8, c. 6).

Ho una supplenza su spezzone: posso completare l'orario?

Sì. Per le supplenze su spezzone il completamento è garantito fino all'orario ordinario del personale di ruolo, anche con più contratti (DM 430/2000, art. 4, commi 1 e 2; circolare MIM 11814/2026, punto 4). Il completamento è possibile al massimo in due scuole facilmente raggiungibili, anche non statali, e solo tra posti dello stesso profilo. Puoi lasciare uno spezzone per un posto intero se, quando ti hanno convocato per lo spezzone, non c'era un posto intero disponibile (circolare 11814/2026, punto 4). Nello stesso anno puoi lavorare anche come docente o in un altro profilo, purché non negli stessi periodi (DM 430/2000, art. 4, c. 3).

Rinunce, proroghe e controlli

Cosa succede se rinuncio a una supplenza o la abbandono?

Rinunciare a una proposta dalle graduatorie d'istituto non ha conseguenze (DM 430/2000, art. 7, c. 1, lett. B, n. 1). La circolare MIM 11814/2026 (punto 4) precisa inoltre che, non ricorrendo le condizioni dell'art. 3 del DM 430/2000, le sanzioni dell'art. 7 per rinuncia a una proposta o mancata presa di servizio non si applicano; sull'abbandono la circolare non dice nulla, e restano le regole del DM. L'abbandono dopo la presa di servizio fa perdere, per l'anno in corso, qualsiasi supplenza, provinciale o d'istituto; se la supplenza abbandonata era stata conferita dalle graduatorie provinciali, si perdono anche le supplenze provinciali dell'anno scolastico successivo (art. 7, c. 1, lett. A, n. 2, e lett. B, n. 2). Le sanzioni non scattano se c'è un giustificato motivo documentato (art. 7, c. 5).

Se ho accettato una supplenza posso accettarne un'altra?

Dipende. Chi è su una supplenza breve può lasciarla per una supplenza fino al termine delle attività didattiche, cioè al 30 giugno, e secondo la lettura corrente anche per una annuale (DM 430/2000, art. 7, c. 2). Chi ha una supplenza d'istituto può lasciarla per una dalle graduatorie provinciali (art. 7, c. 4). Chi ha accettato una supplenza annuale o fino al 30 giugno può accettarne un'altra dello stesso tipo solo per un profilo diverso e prima dell'inizio delle lezioni. Si può lasciare uno spezzone per un posto intero, se al momento della convocazione per lo spezzone non c'era un posto intero disponibile (circolare MIM 11814/2026, punto 4).

La proroga della supplenza ATA è obbligatoria?

Per la scuola sì; per te no, se la supplenza viene dalla graduatoria d'istituto. Se l'assenza del titolare prosegue senza interruzioni, o interrotta solo da un giorno festivo o libero, la supplenza è prorogata allo stesso supplente, dal giorno dopo la scadenza del contratto precedente (circolare MIM 11814/2026, punto 5). Se il titolare è assente da almeno sette giorni prima di un periodo di sospensione delle lezioni fino ad almeno sette giorni dopo la ripresa, il contratto copre l'intera assenza, con domeniche e festività retribuite (CCNL 29/11/2007, art. 40, c. 3, e art. 60, commi 1 e 2, richiamati dalla circolare, punto 5). Per le supplenze dalle graduatorie d'istituto, rinunciare alla proroga o alla conferma non comporta alcun effetto (DM 430/2000, art. 7, c. 1, lett. B, n. 1). Diverso è l'abbandono dopo la presa di servizio, che fa perdere tutte le supplenze dell'anno in corso (art. 7, c. 1, lett. B, n. 2).

Sono in maternità o in malattia: posso accettare una supplenza?

Sì. La circolare MIM 11814/2026 (punto 5) estende al personale a tempo determinato la possibilità di rinviare la presa di servizio nei casi previsti dalla normativa, per esempio maternità, malattia e infortunio; con la stipula del contratto si possono usare subito aspettative e congedi previsti dal contratto collettivo. Le sanzioni per mancata presa di servizio o risoluzione anticipata non si applicano se c'è un giustificato motivo che risulti da una tua richiesta documentata (DM 430/2000, art. 7, c. 5).

Dopo il primo contratto controllano la mia domanda?

Sì. La scuola dove firmi il primo contratto dalla terza fascia controlla tutte le dichiarazioni della domanda, per tutte le graduatorie in cui sei inserito, e poi convalida i dati (DM 89/2024, art. 6, commi 11 e 12). Se trova errori ridetermina punteggio e posizione, oppure dispone l'esclusione se manca un requisito, e lo comunica a te e alle scuole che hai scelto (art. 6, c. 13; art. 7, c. 1). Il servizio svolto senza il titolo di accesso o in base a dichiarazioni false è considerato prestato di fatto e non di diritto: non dà punteggio né anzianità (art. 6, c. 15). Le dichiarazioni false comportano l'esclusione dalla terza fascia per tutti i profili richiesti, la decadenza da quelle graduatorie e le sanzioni degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 (art. 7, c. 3).

Dove vedo la mia posizione ufficiale?

La graduatoria è pubblicata all'albo di ogni scuola scelta nella domanda. Nel 2024 contro la graduatoria provvisoria si poteva presentare reclamo entro 10 giorni; oggi la graduatoria è definitiva e si può impugnare davanti al giudice del lavoro (DM 89/2024, art. 8, commi 2 e 4). La posizione si può consultare anche su Istanze Online, nell'area riservata, tra i servizi dedicati alle graduatorie di istituto ATA: il percorso può cambiare nel tempo.

Fonti ufficiali sulla terza fascia ATA

Verificato sui testi ufficiali il 22 settembre 2026. Per il punteggio fa fede la tabella allegata al decreto; per il rinnovo 2027 farà fede il nuovo decreto, non ancora pubblicato.

Terza fascia ATA nelle altre province

In Friuli-Venezia Giulia

Terza fascia PordenoneTerza fascia TriesteTerza fascia Udine

Tutte le province d'Italia

Abruzzo

ChietiL'AquilaPescaraTeramo

Basilicata

MateraPotenza

Calabria

CatanzaroCosenzaCrotoneReggio CalabriaVibo Valentia

Campania

AvellinoBeneventoCasertaNapoliSalerno

Emilia-Romagna

BolognaFerraraForlì-CesenaModenaParmaPiacenzaRavennaReggio EmiliaRimini

Friuli-Venezia Giulia

GoriziaPordenoneTriesteUdine

Lazio

FrosinoneLatinaRietiRomaViterbo

Liguria

GenovaImperiaLa SpeziaSavona

Lombardia

BergamoBresciaComoCremonaLeccoLodiMantovaMilanoMonza e BrianzaPaviaSondrioVarese

Marche

AnconaAscoli PicenoFermoMacerataPesaro e Urbino

Molise

CampobassoIsernia

Piemonte

AlessandriaAstiBiellaCuneoNovaraTorinoVerbano-Cusio-OssolaVercelli

Puglia

BariBarletta-Andria-TraniBrindisiFoggiaLecceTaranto

Sardegna

CagliariNuoroOristanoSassariSud Sardegna

Sicilia

AgrigentoCaltanissettaCataniaEnnaMessinaPalermoRagusaSiracusaTrapani

Toscana

ArezzoFirenzeGrossetoLivornoLuccaMassa-CarraraPisaPistoiaPratoSiena

Umbria

PerugiaTerni

Veneto

BellunoPadovaRovigoTrevisoVeneziaVeronaVicenza