Mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 14:00, scade il termine improrogabile per presentare la domanda delle 150 preferenze su Istanze Online. La domanda si compone di diverse sezioni, dai dati personali alle preferenze vere e proprie, fino alle regole sull'attribuzione degli incarichi e alle precedenze della legge 104.
01 Il termine di oggi
Il termine per la presentazione della domanda delle 150 preferenze scade oggi, mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 14:00. Si tratta di una scadenza improrogabile: le funzioni sono attive dal 16 luglio e la domanda va compilata e inviata su Istanze Online (www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm), raggiungibile anche tramite il portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it, con autenticazione SPID o CIE.
Possono presentarla i docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento e nelle GPS di prima e seconda fascia, posto comune e sostegno, per il biennio 2026/2028, oltre ai docenti di ruolo ai sensi dell'articolo 47, a condizione che la scelta riguardi classi di concorso o tipologie di posto diverse da quella di titolarità. La compilazione non è un procedimento obbligatorio, ma è comunque consigliata a chi vuole mantenere la possibilità di supplenze annuali o fino al 30 giugno. Va inoltre ripresentata anche da chi l'aveva già inviata lo scorso anno scolastico, eventualmente modificando le preferenze indicate.
Per approfondire puoi leggere la guida su le 150 preferenze GPS.
Le date sono nella circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026 (punto 1.1): dalle 14.00 del 16 luglio alle 14.00 del 29 luglio 2026. La guida operativa del Ministero aggiunge che le domande inserite ma non inoltrate non sono valide e che, dopo l'inoltro, si può modificare solo annullando l'inoltro e facendone uno nuovo entro il termine. Il numero massimo di preferenze è 150.
02 Le sezioni della domanda
La domanda è articolata in tre macro aree. La prima riguarda la richiesta di supplenza finalizzata al ruolo da GPS sostegno di prima fascia, riservata agli aspiranti inseriti a pieno titolo: chi ottiene l'incarico deve accettare esplicitamente la sede entro cinque giorni, pena la decadenza dalla nomina. La seconda è la richiesta vera e propria delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno 2027, con le 150 preferenze, i dati personali e gli spezzoni orario che il candidato è disposto ad accettare. La terza è la richiesta di priorità per la conferma della supplenza sul sostegno, prevista dall'articolo 13 dell'OM 27/2026: entro il 31 maggio il dirigente scolastico acquisisce l'eventuale richiesta di continuità della famiglia e ne comunica l'esito entro il 15 giugno; nell'istanza il docente esprime la volontà di essere confermato.
Tra le preferenze, la domanda distingue anche tra Cattedra Orario Esterna (COE), che garantisce sempre un orario di lavoro completo, ad esempio 18 ore nella scuola secondaria, ed è già prefigurata nell'organico scolastico, e posto orario, creato invece dagli Uffici Scolastici Territoriali prima delle nomine informatizzate accorpando gli spezzoni residui della stessa classe di concorso, che può non raggiungere il monte ore completo.
03 Algoritmo di attribuzione e precedenze
Oltre alle preferenze, la domanda richiede di prendere visione del funzionamento dell'algoritmo che attribuisce le supplenze in base alle scelte indicate e alla posizione in graduatoria. Le preferenze sintetiche possono riferirsi a comune, distretto o provincia; per la procedura sui posti di sostegno la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 (punto 1.2) precisa che, dentro il comune o il distretto, l'ordine delle scuole segue l'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico: è possibile anche indicare l'intera provincia, così da massimizzare le possibilità di ottenere una supplenza.
La mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso o tipi di posto equivale a una rinuncia per quelli non espressi. Attenzione però: se al proprio turno di nomina non si può essere soddisfatti con le preferenze espresse, si è considerati rinunciatari e non si riceve l'incarico da GaE e GPS per le graduatorie in cui si era in turno, per l'anno scolastico di riferimento (OM 27/2026, art. 12, c. 4). Diverso il caso della rinuncia dopo l'assegnazione: rinunciare alla supplenza assegnata, anche su posto orario, fa perdere le supplenze annuali e fino al 30 giugno da GaE e GPS (e, in caso di loro esaurimento, dalle graduatorie di istituto e dagli interpelli) per tutte le classi di concorso e per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie (OM 27/2026, art. 15, c. 1, lett. a). Chi ha diritto alle precedenze previste dalla legge 104 deve segnalarlo nella medesima procedura, in un'apposita sezione della domanda.
Altre regole dell'articolo 12 dell'ordinanza: l'assegnazione di una sede indicata comporta l'accettazione (comma 5); il sistema tiene conto delle disponibilità che si determinano fino al 31 dicembre (comma 3); chi riceve un posto a orario non intero conserva titolo al completamento (comma 12). Chi è di ruolo indica solo posti interi e non può ottenere contratti sulla classe di concorso o sul tipo di posto di titolarità (circolare, punto 3). Le conseguenze di chi non presenta la domanda sono nella pagina senza 150 preferenze.
04 La procedura straordinaria sostegno e la mini call veloce
La stessa istanza consente ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento finalizzata all'immissione in ruolo. La procedura riguarda i posti di sostegno vacanti e disponibili rimasti dopo le ordinarie immissioni in ruolo e si svolge nella stessa provincia di inserimento nelle GPS: per parteciparvi occorre manifestare la volontà sulla piattaforma Polis, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.
I docenti che partecipano alla procedura ma non ricevono alcuna proposta di assunzione potranno successivamente aderire alla mini call veloce, il passaggio successivo del cronoprogramma estivo che riguarda immissioni in ruolo e nomine da GPS sostegno.
Per ragionare su province e sedi c'è il simulatore delle supplenze GPS. Sullo stesso argomento: Senza 150 preferenze si lavora dalle graduatorie di istituto.
05 Domande frequenti
Quando scadeva la domanda delle 150 preferenze per il 2026/27?
Alle 14.00 del 29 luglio 2026; le funzioni erano aperte dalle 14.00 del 16 luglio (circolare MIM n. 11814/2026, punto 1.1).
La domanda va ripresentata ogni anno?
L'istanza riguarda le supplenze dell'anno scolastico di riferimento, e la mancata presentazione vale come rinuncia per quell'anno (OM 27/2026, articolo 12, comma 4).
Entro quanto si accetta la sede nella procedura sul sostegno finalizzata al ruolo?
Entro 5 giorni dall'assegnazione, con la funzione del sistema informativo, a pena di decadenza dall'incarico (circolare MIM n. 11814/2026, punto 1.2).
Come funziona la conferma sul posto di sostegno?
Se la famiglia chiede la continuità e il dirigente scolastico valuta che ci sono le condizioni, il docente esprime nell'istanza la volontà di essere confermato e l'ufficio lo conferma con precedenza assoluta sul posto dell'anno precedente, entro il 31 agosto (OM 27/2026, articolo 13).
06 Fonti
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 (punti 1.1, 1.2 e 3)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 (articoli 12, 13 e 15)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Guida operativa per la compilazione dell'istanza 2026-27 (Informatizzazione Nomine Supplenze)
- Orizzonte Scuola · Supplenze, domanda 150 preferenze: guida alla compilazione
