Nel question time di venerdì 24 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite l'esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, è arrivato un chiarimento per chi non presenta la domanda delle 150 preferenze entro il termine del 29 luglio: la mancata presentazione impedisce di ottenere supplenze annuali e supplenze fino al 30 giugno tramite le graduatorie a esaurimento e le GPS, anche dalle graduatorie d'istituto quando le GPS sono esaurite (art. 12, c. 4). Chi non aveva presentato nemmeno la domanda GPS di marzo è invece escluso dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto per l'intero biennio (art. 3, c. 3). Per tutti gli altri restano percorribili le supplenze brevi da graduatoria d'istituto.
01 Cosa si perde senza la domanda
Secondo quanto chiarito nel question time del 24 luglio, chi non presenta la domanda delle 150 preferenze entro i termini perde la possibilità di ottenere supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) tramite le graduatorie a esaurimento (GaE), le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e, se esaurite, le graduatorie d'istituto (art. 12, c. 4). Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 2026/2028 può presentare l'istanza per l'assegnazione di queste supplenze entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026, termine improrogabile.
Per approfondire puoi leggere la guida su le 150 preferenze GPS.
Il testo dell'articolo 12, comma 4, dell'OM 27 del 16 febbraio 2026 è questo: la mancata presentazione dell'istanza «costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato» annuali e fino al termine delle attività didattiche, «sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento». Lo stesso comma aggiunge che è rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, anche la mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto.
02 Perché conta il rinnovo GPS del 16 marzo
La conseguenza della mancata domanda non è identica per tutti gli aspiranti, ma dipende da un passaggio precedente: la domanda di rinnovo o aggiornamento delle GPS, con scadenza lo scorso 16 marzo. Chi l'aveva presentata entro quel termine e salta soltanto la domanda delle 150 preferenze perde, per l'anno scolastico in corso, gli incarichi annuali e fino al 30 giugno da GaE, GPS e graduatorie d'istituto (art. 12, c. 4), ma potrà ripresentare l'istanza il prossimo anno per le supplenze 2027/28, senza ulteriori penalizzazioni sul biennio.
Chi invece non aveva presentato la domanda di rinnovo GPS entro il 16 marzo e ora non presenta neppure quella delle 150 preferenze si trova nella condizione più penalizzante: è escluso dalle GPS e dalle correlate graduatorie d'istituto per l'intero biennio (art. 3, c. 3): niente supplenze da GPS e graduatorie d'istituto, brevi comprese, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie. Un docente, quindi, prima di rinunciare alla compilazione dovrebbe verificare la propria posizione rispetto a entrambe le scadenze.
03 Le supplenze brevi restano possibili
Salvo il caso di esclusione dell'art. 3, c. 3, la mancata domanda delle 150 preferenze non esclude dalle supplenze brevi, che vengono conferite direttamente dalle singole scuole tramite le graduatorie d'istituto. Questo canale si sceglie separatamente, in una sezione dedicata della domanda GPS, e resta quindi accessibile anche a chi non ha presentato le 150 preferenze.
Non restano invece percorribili gli incarichi residui al 31 agosto o al 30 giugno assegnati dalle scuole quando le GPS sono esaurite: la mancata domanda vale come rinuncia anche a queste supplenze attribuite dalle graduatorie d'istituto, per tutto il 2026/27 (art. 12, c. 4).
Nella pratica, le graduatorie d'istituto sono gestite direttamente dalle singole scuole, che le usano direttamente per le supplenze temporanee: per queste supplenze l'ordinanza non prevede il passaggio da GaE e GPS (OM 27/2026, articolo 2, comma 8). È un canale che si attiva quindi in autonomia dalla domanda delle 150 preferenze, ed è per questo che resta aperto anche a chi ha scelto, per qualunque motivo, di non presentarla entro il termine del 29 luglio.
Nel corso della stessa puntata, il question time ha affrontato anche altri quesiti pratici legati al tema, tra cui il funzionamento contrattuale delle supplenze brevi assegnate dalle graduatorie d'istituto e gli obblighi di comunicazione verso la scuola per chi beneficia delle precedenze della legge 104, segno di quanto la platea di aspiranti interessati a questi aspetti operativi sia ampia.
Per ragionare su province e sedi c'è il simulatore delle supplenze GPS. Sullo stesso argomento: 150 preferenze GPS: la domanda scade il 29 luglio alle 14.
In sintesi, i casi sono tre:
- domanda a marzo sì, preferenze a luglio sì: si partecipa a tutte le supplenze;
- domanda a marzo sì, preferenze a luglio no: per il 2026/27 niente supplenze annuali e fino al 30 giugno, da nessuna graduatoria; restano le supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto (articolo 12, comma 4; articolo 2, comma 8);
- né l'una né l'altra, per chi era già inserito nel biennio precedente: esclusione da GPS e graduatorie di istituto per l'intero periodo di vigenza (articolo 3, comma 3).
Non va confusa con questi casi la rinuncia a una supplenza già assegnata, che fa perdere le supplenze annuali e fino al 30 giugno per l'intero periodo di vigenza (articolo 15, comma 1, lettera a). I dettagli sono nelle pagine sulla decadenza dalle GPS e su rinuncia e abbandono.
Un esempio ipotetico. Un docente ha aggiornato la domanda a marzo ma a luglio non presenta le preferenze. A ottobre una scuola tra le venti che ha scelto lo chiama per sostituire una collega in malattia: è una supplenza temporanea, conferita dalla graduatoria di istituto. A novembre la stessa scuola ha un posto fino al 30 giugno da coprire con la graduatoria di istituto perché le GPS sono esaurite: per quel posto vale la rinuncia dell'articolo 12, comma 4.
04 Domande frequenti
Cosa perdo se non presento le 150 preferenze?
Le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE, GPS e, se esaurite, graduatorie di istituto, per l'anno scolastico di riferimento (OM 27/2026, articolo 12, comma 4).
Posso avere comunque supplenze brevi?
Le supplenze temporanee si conferiscono dalle graduatorie di istituto, e la rinuncia dell'articolo 12, comma 4, riguarda quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche (OM 27/2026, articolo 2, comma 8; articolo 12, comma 4).
L'anno dopo posso ripresentare le preferenze?
La rinuncia vale per l'anno scolastico di riferimento (OM 27/2026, articolo 12, comma 4).
Quando si è esclusi dalle graduatorie?
Quando, già inseriti nel biennio precedente, non si è presentata la domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza e non si partecipa nemmeno alla procedura per le supplenze 2026/27 (OM 27/2026, articolo 3, comma 3).
