È aperta dal 16 al 29 luglio 2026, fino alle ore 14, la finestra per presentare la domanda delle 150 preferenze GPS, secondo la Circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026. La procedura si svolge su Istanze Online, attraverso la funzione "Informazione nomine supplenze", e quest'anno riguarda, oltre ai supplenti già inseriti nelle GPS 2026/28, anche i docenti di ruolo già assunti.
01 Cosa prevede la Circolare MIM 11814/2026
La domanda per le 150 preferenze relative alle GPS 2026/27 va presentata su Istanze Online dal 16 al 29 luglio 2026, entro le ore 14, come stabilito dalla Circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026. Lo strumento consente di indicare fino a 150 sedi, o combinazioni di sedi, in cui rendersi disponibili per le supplenze, in ordine di preferenza.
La circolare rimanda, per le modalità di conferimento delle supplenze, all'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale che disciplina le GPS, e per le sanzioni in caso di rinuncia all'articolo 15 della medesima Ordinanza. Chi compila la domanda deve quindi tenere presente non solo l'ordine delle preferenze da indicare, ma anche le conseguenze di un'eventuale rinuncia a una nomina ottenuta tramite l'algoritmo.
02 La novità per i docenti di ruolo
Rispetto alle finestre precedenti, la circolare conferma che la domanda può essere presentata anche dai docenti di ruolo già assunti che risultano inseriti nelle GPS 2026/28, allo scopo di ottenere supplenze. La base normativa è l'articolo 47 del CCNL 2019/21, che consente al personale docente a tempo indeterminato di accettare, nell'ambito del settore scuola, un rapporto di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado di istruzione, oppure per un'altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore a un anno scolastico o fino al 30 giugno. In questo caso il docente mantiene, senza assegni, la titolarità della sede per un massimo complessivo di tre anni scolastici, ma l'accettazione dell'incarico comporta la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico stesso.
La possibilità è soggetta a più vincoli. Il primo riguarda la classe di concorso: un docente di ruolo non può chiedere supplenze sulla stessa classe di concorso, tipologia di posto o grado di istruzione su cui è già titolare, perché la domanda serve a ottenere un incarico su un grado o una classe di concorso diversi da quelli di titolarità. Il secondo vincolo riguarda chi non ha ancora superato l'anno di formazione e prova: ai sensi del DM n. 137/2025, l'accettazione della supplenza resta preclusa fino al completamento positivo di tale periodo. Il terzo riguarda il sostegno: chi è inserito nelle GPS sostegno resta soggetto al vincolo triennale di permanenza su questo tipo di posto.
03 Vincoli pratici: anno di prova, sostegno e posti interi
La Circolare MIM 11814/2026 precisa inoltre che il personale di ruolo, a differenza dei supplenti, deve indicare nell'istanza informatizzata solamente i posti interi, senza poter selezionare gli spezzoni di cattedra. La scelta delle sedi resta quindi vincolata a incarichi su posto intero, in un ordine, grado o classe di concorso diversi da quello di titolarità.
Anche il vincolo triennale legato al sostegno merita attenzione, come chiarito dalle FAQ del Ministero: riguarda il posto di sostegno nel suo complesso, senza distinzioni tra tipologie. Un docente titolare su un posto di sostegno ADEE, ad esempio nella tipologia "psicofisico", non può quindi partecipare a supplenze per le altre tipologie di posto di sostegno dello stesso grado, anche se la domanda online non prevede un blocco automatico in tal senso: la verifica del rispetto del vincolo resta a carico dell'aspirante prima dell'invio dell'istanza.
