È una delle domande che tornano di più a inizio anno: ho un posto di potenziamento e mi chiedono ore in classe o di sostituire i colleghi assenti, è previsto? Le regole stanno nella legge 107/2015, che ha istituito l'organico dell'autonomia, e negli articoli 41 e 43 del CCNL scuola del 18 gennaio 2024. Qui trovi solo quello che è scritto in quei testi, nella versione in vigore pubblicata su Normattiva.
01 Che cos'è l'organico dell'autonomia
La legge 107/2015, articolo 1, comma 5, istituisce l'organico dell'autonomia per l'intera istituzione scolastica e stabilisce che i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Il comma 63 precisa che l'organico dell'autonomia è costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.
Il CCNL 2024, articolo 41, riprende la stessa impostazione: i docenti che ricoprono in ciascuna scuola i posti del comma 63 appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono al piano triennale con attività individuali e collegiali di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione, di ricerca, di coordinamento didattico e organizzativo.
02 L'orario: prima l'insegnamento, poi il potenziamento
L'articolo 43, comma 5, del CCNL fissa l'attività di insegnamento in 25 ore settimanali nell'infanzia, 22 nella primaria e 18 nella secondaria. Il comma 11 aggiunge che questo orario può essere parzialmente o integralmente destinato ad attività di potenziamento dell'offerta formativa o ad attività organizzative, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.
Lo stesso comma 11 si chiude così: le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
03 Che cosa rientra nel potenziamento
Secondo l'articolo 43, comma 12, il potenziamento dell'offerta formativa comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle necessarie per realizzare gli ordinamenti scolastici.
Queste attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedono quelle funzionali all'insegnamento e non sono comprese nell'orario dell'articolo 43.
04 Sostituzioni fino a dieci giorni: cosa dice il comma 85
Il comma 85 dell'articolo 1 della legge 107/2015, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2026, distingue due casi.
Posto comune nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado: il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti assenti, per le supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell'organico dell'autonomia.
Posti di sostegno e insegnanti della scuola primaria: il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.
Il comma aggiunge che il personale dell'organico dell'autonomia, se impiegato in gradi di istruzione inferiori, conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza.
05 Gli impegni vanno scritti nel piano annuale
L'articolo 43, comma 4, prevede che prima dell'inizio delle lezioni il dirigente scolastico predisponga, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti e con la stessa procedura si modifica nel corso dell'anno per far fronte a nuove esigenze.
06 Domande frequenti
Chi è sul potenziamento può essere utilizzato per sostituire i colleghi assenti? La legge 107/2015, articolo 1, comma 85, prevede che le supplenze temporanee fino a dieci giorni siano coperte con personale dell'organico dell'autonomia: nella secondaria su posto comune il dirigente deve farlo, salvo motivate esigenze di natura didattica; per sostegno e primaria può farlo.
Esiste un organico separato per il potenziamento? La legge istituisce l'organico dell'autonomia per l'intera istituzione scolastica, costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento (articolo 1, commi 5 e 63). L'articolo 41 del CCNL 2024 dice che i docenti su quei posti appartengono all'organico dell'autonomia.
Le ore di potenziamento possono diventare ore di supplenza? L'articolo 43, comma 11, del CCNL stabilisce che le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della primaria e della secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Se vengo impiegato in un grado di scuola inferiore cambia lo stipendio? No: il comma 85 dice che il personale dell'organico dell'autonomia impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza.
