Il dipendente ATA che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità ha diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese, che può usare anche a ore, fino a 18 ore mensili (legge 104/1992, articolo 33, comma 3; CCNL del 18 gennaio 2024, articolo 68). I giorni si comunicano di norma con una programmazione mensile, e nei casi urgenti entro l'inizio dell'orario di lavoro. Le stesse regole valgono per i supplenti, per la durata del contratto. Le altre assenze sono nella guida su ferie, permessi e malattia dei supplenti ATA.
01 Chi ha diritto ai tre giorni al mese
Il comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/1992 riconosce i tre giorni al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno, se ne è:
- coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto;
- parente o affine entro il secondo grado;
- parente o affine entro il terzo grado, ma solo se i genitori o il coniuge (o la parte dell'unione civile o il convivente) della persona da assistere mancano o sono deceduti, hanno patologie invalidanti o hanno compiuto 65 anni.
Per assistere la stessa persona il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più familiari, che lo usano in alternativa tra loro, entro il limite complessivo di tre giorni al mese. Per assistere più persone si veda la domanda frequente in fondo. Le stesse regole valgono per gli affidatari (comma 7).
02 Tre giorni o 18 ore al mese, e come si comunicano
Per il personale ATA l'articolo 68, comma 1, del CCNL del 18 gennaio 2024 stabilisce che i tre giorni:
- possono essere usati a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
- sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima.
La legge li prevede retribuiti, con contribuzione figurativa e fruibili anche in modo continuativo (articolo 33, comma 3). L'articolo 67 del CCNL, sui permessi orari per motivi personali o familiari, vieta di usarli nella stessa giornata insieme ad altri permessi a ore, ma esclude da questo divieto i permessi della legge 104 (comma 2, lettera d). Il CCNL non dice come si calcolano le 18 ore per chi lavora a tempo parziale.
I giorni si comunicano di norma con una programmazione mensile, all'ufficio, all'inizio di ogni mese (articolo 68, comma 2); in caso di necessità e urgenza, nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno del permesso (comma 3). Se la persona assistita vive in un comune a più di 150 chilometri di distanza stradale, il lavoratore dimostra con il titolo di viaggio, o con altra documentazione idonea, di averne raggiunto la residenza (legge 104/1992, articolo 33, comma 3-bis).
03 I supplenti ATA
L'articolo 35, comma 1, del CCNL 2024 applica al personale a tempo determinato, nei limiti della durata del rapporto, le regole su permessi e assenze del personale di ruolo, senza distinguere tra supplenze brevi e al 30 giugno o al 31 agosto: anche il supplente ATA ha i tre giorni al mese, o le 18 ore, per il periodo coperto dal contratto. Il CCNL 2022-2024, firmato il 23 dicembre 2025, non ha modificato gli articoli 35 e 68. Per gli altri permessi dei supplenti c'è la news sui permessi per motivi personali dei supplenti ATA.
04 Se la disabilità è del dipendente, e i genitori
Il dipendente maggiorenne con disabilità in situazione di gravità può usare, in alternativa, i tre giorni al mese oppure le due ore di permesso giornaliero retribuito (legge 104/1992, articolo 33, comma 6).
Per i genitori, anche adottivi, di un figlio con disabilità in situazione di gravità:
- fino ai tre anni del bambino possono chiedere due ore di permesso giornaliero retribuito, in alternativa al prolungamento del congedo parentale (articolo 33, comma 2);
- in alternativa, i tre giorni al mese spettano a entrambi i genitori, che li usano alternativamente, anche in modo continuativo nel mese (D.Lgs. 151/2001, articolo 42, comma 2); negli stessi giorni l'altro genitore non può usare gli stessi benefici (comma 5-bis);
- riposi e permessi si cumulano con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio (articolo 42, comma 4).
05 Gli altri diritti collegati
- Sede di lavoro: chi assiste ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona assistita e non può essere trasferito senza il suo consenso (articolo 33, comma 5); lo stesso vale per il dipendente con disabilità grave rispetto al proprio domicilio (comma 6).
- Turni notturni: i dipendenti nelle situazioni previste dalla legge 104 possono chiedere di esserne esclusi (CCNL 2024, articolo 66, comma 3; vedi l'orario di lavoro ATA).
- Lavoro agile: chi usa i permessi dei commi 2 e 3 ha priorità nell'accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile (comma 6-bis).
- Congedo straordinario: è un istituto diverso, fino a due anni per ciascuna persona assistita nell'arco della vita lavorativa, con un'indennità pari all'ultima retribuzione per le voci fisse e continuative, entro un tetto annuo (D.Lgs. 151/2001, articolo 42, commi 5, 5-bis e 5-ter).
- Decadenza: se il datore di lavoro o l'INPS accertano che le condizioni non ci sono o sono venute meno, il lavoratore decade dai diritti dell'articolo 33, ferma la verifica della responsabilità disciplinare (comma 7-bis).
Gli avvisi aperti delle scuole si trovano nella sezione interpelli ATA e DSGA.
06 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Un collaboratore scolastico con supplenza fino al 30 giugno assiste il padre, con disabilità in situazione di gravità e non ricoverato. All'inizio di novembre comunica alla scuola la programmazione: tre ore il martedì per quattro settimane, cioè 12 ore, sotto il limite di 18. Una mattina il padre ha bisogno di lui senza preavviso: può comunicare il permesso entro l'inizio dell'orario di quel giorno, restando nel limite mensile.
Cosa controllare: il grado di parentela (per il terzo grado, le condizioni del comma 3); che la persona non sia ricoverata a tempo pieno; che con gli altri familiari non si superino i tre giorni del mese; il titolo di viaggio oltre i 150 chilometri; la fine del contratto.
07 Domande frequenti
Il personale ATA può usare i permessi della legge 104 a ore?
Sì. L'articolo 68 del CCNL del 18 gennaio 2024 permette di usare i tre giorni mensili anche a ore, fino a un massimo di 18 ore al mese.
I supplenti ATA hanno i permessi della legge 104?
Sì, nei limiti della durata del contratto: l'articolo 35, comma 1, del CCNL 2024 applica al personale a tempo determinato le regole sui permessi del personale di ruolo, senza distinguere tra supplenze brevi e annuali.
Con quanto anticipo vanno comunicati?
Di norma con una programmazione mensile comunicata all'inizio del mese. Nei casi di necessità e urgenza bastano le 24 ore precedenti, e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno del permesso.
I permessi della legge 104 riducono le ferie?
No: per l'articolo 68 del CCNL sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.
Si possono assistere due familiari?
Sì, se il lavoratore è coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente o affine di primo grado; di secondo grado se i genitori o il coniuge della persona da assistere hanno 65 anni, patologie invalidanti o mancano (legge 104/1992, articolo 33, comma 3).
