Il docente, di ruolo o supplente, può ottenere a domanda permessi brevi per esigenze personali di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e comunque fino a due ore, contate in ore di lezione. In un anno scolastico non si può superare il proprio orario settimanale di insegnamento, e le ore si recuperano entro i due mesi lavorativi successivi (CCNL del 29 novembre 2007, articolo 16, ancora in vigore). Tutte le altre assenze sono nella guida su ferie, permessi e malattia dei supplenti docenti.
01 Quanto durano e quante ore in un anno
I permessi brevi sono regolati dall'articolo 16 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007: il CCNL del 18 gennaio 2024 non lo ha abrogato, e i contratti 2022-2024 e 2025-2027 non lo toccano. Il testo:
- spettano «al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato», cioè il comma 1 nomina espressamente anche i supplenti;
- si concedono compatibilmente con le esigenze di servizio, per esigenze personali e a domanda (comma 1);
- durano non più della metà dell'orario giornaliero individuale e, per i docenti, al massimo due ore; per i docenti si riferiscono a unità minime che siano orarie di lezione (comma 1);
- nell'anno scolastico, per i docenti, il totale non supera il rispettivo orario settimanale di insegnamento (comma 2); per il personale ATA il limite è di 36 ore;
- per i docenti il permesso è concesso solo se è possibile la sostituzione con personale in servizio (comma 5).
L'orario settimanale di insegnamento è di 25 ore nella scuola dell'infanzia, 22 nella primaria e 18 nella secondaria (CCNL 2024, articolo 43, comma 5). L'articolo 16 non dice altro sui motivi: parla solo di esigenze personali, senza elencarle.
02 Si contano le ore di lezione, non quelle del collegio
L'ARAN ha risposto alla domanda se il permesso si calcoli solo sulle ore di lezione o anche sulle ore del collegio dei docenti (orientamento del 22 marzo 2022). Le ore a cui si riferisce l'articolo 16 sono le ore di insegnamento (25, 22 o 18); le ore del collegio fanno parte del monte di attività collegiali fino a 40 ore annue e «non concorrono al calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve». L'orientamento cita gli articoli 28 e 29 del CCNL 2007, oggi sostituiti dagli articoli 43, comma 5, e 44, comma 3, lettera a), del CCNL 2024, che riportano gli stessi orari e le stesse 40 ore.
L'ora di programmazione nella primaria
Per la scuola primaria il contratto stabilisce che alle 22 ore di insegnamento «vanno aggiunte 2 ore» dedicate esclusivamente alla programmazione didattica, in incontri collegiali, «in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni» (CCNL 2024, articolo 43, comma 5). Né l'articolo 16 né gli orientamenti ARAN letti trattano espressamente un permesso breve chiesto per l'ora di programmazione: sul punto i testi non danno altre indicazioni.
03 Il recupero: entro due mesi, anche senza preavviso
Le ore di permesso vanno restituite. L'articolo 16 prevede che:
- entro i due mesi lavorativi successivi a quello del permesso il dipendente recupera le ore non lavorate, in una o più volte, in relazione alle esigenze di servizio (comma 3);
- per i docenti il recupero avviene prima di tutto con supplenze o con interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove il docente avrebbe dovuto fare lezione (comma 3);
- se il recupero non è possibile per fatto imputabile al dipendente, la scuola trattiene la retribuzione delle ore non recuperate (comma 4).
Con l'orientamento del 12 giugno 2025 l'ARAN ha scritto che il contratto pone sul lavoratore l'obbligo di recuperare in relazione alle esigenze di servizio, e che la richiesta di recupero «può intervenire anche senza preavviso», soprattutto quando l'esigenza nasce nella stessa giornata.
Cosa succede se la supplenza finisce prima dei due mesi e le ore non sono state ancora recuperate: l'articolo 16 non lo dice.
04 Visite mediche: per i docenti non c'è un permesso apposito
Nella parte scuola del CCNL 2024 l'unico articolo sui permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami è il 69, che li riconosce ai dipendenti ATA: 18 ore per anno scolastico, compresi i tempi di viaggio (comma 1). Per i docenti il contratto non ha un articolo uguale.
La legge regola invece l'assenza per malattia dovuta a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, per tutti i dipendenti pubblici: è giustificata con un'attestazione, anche sull'orario, del medico o della struttura, anche privati, che hanno svolto la prestazione, oppure inviata da loro per posta elettronica (D.Lgs. 165/2001, articolo 55-septies, comma 5-ter).
I supplenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno hanno inoltre tre giorni di permesso retribuito nell'anno per motivi personali o familiari, documentati anche con autocertificazione (CCNL 2024, articolo 35, comma 12). Per chi ha altri contratti le regole sono nella guida sulle assenze.
05 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Un docente supplente di scuola secondaria con contratto al 30 giugno ha 4 ore di lezione il martedì e chiede un permesso per le ultime due: la metà del suo orario di quel giorno è 2 ore e il massimo per i docenti è 2 ore: la richiesta resta nei limiti del comma 1. Nell'anno può arrivare in tutto a 18 ore, il suo orario settimanale. Entro i due mesi lavorativi successivi la scuola può chiedergli di recuperarle con supplenze, prima di tutto nella classe che ha lasciato, anche lo stesso giorno in cui nasce l'esigenza.
| Assenza | Chi | Quanto | Va recuperata |
|---|---|---|---|
| Permesso breve (CCNL 2007, art. 16) | Docenti e ATA, di ruolo e supplenti | Docenti: fino a 2 ore, in un anno quanto l'orario settimanale | Sì, entro due mesi lavorativi |
| Permesso per motivi personali o familiari (CCNL 2024, art. 35, c. 12) | Supplenti al 31 agosto o al 30 giugno | 3 giorni retribuiti nell'anno | Il comma non parla di recupero |
| Permesso per visite (CCNL 2024, art. 69) | Solo personale ATA | 18 ore per anno scolastico | L'articolo non parla di recupero; vale come malattia per comporto e trattamento economico (c. 2) |
Cosa controllare: che la domanda indichi le ore di lezione interessate; che il permesso non superi la metà dell'orario di quel giorno e le due ore; quante ore sono già state usate nell'anno; le date entro cui va fatto il recupero. Gli avvisi aperti delle scuole sono raccolti nella sezione interpelli per le supplenze docenti.
06 Domande frequenti
Quante ore di permesso breve può chiedere un docente?
Non più della metà del suo orario giornaliero e comunque al massimo due ore, contate in ore di lezione; in un anno scolastico non più del proprio orario settimanale di insegnamento (CCNL 2007, articolo 16, commi 1 e 2).
I permessi brevi spettano anche ai supplenti?
Sì: l'articolo 16, comma 1, li attribuisce al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato.
Le ore del collegio dei docenti contano nel permesso breve?
No. Secondo l'orientamento ARAN del 22 marzo 2022 il permesso si riferisce alle ore di insegnamento, e le ore del collegio non concorrono al calcolo del limite giornaliero.
Entro quando si recuperano le ore?
Entro i due mesi lavorativi successivi, in relazione alle esigenze di servizio, prima di tutto con supplenze nella classe lasciata (articolo 16, comma 3). Per l'ARAN (12 giugno 2025) la richiesta di recupero può arrivare anche senza preavviso.
Il docente ha permessi orari per le visite mediche?
Il CCNL 2024 li prevede all'articolo 69 solo per il personale ATA. Per tutti i dipendenti pubblici l'assenza per malattia dovuta a visite o esami si giustifica con l'attestazione del medico o della struttura (D.Lgs. 165/2001, articolo 55-septies, comma 5-ter).
07 Fonti
- ARAN · CCNL Scuola del 29 novembre 2007, articolo 16 (permessi brevi)
- ARAN · CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, articoli 35, 43, 44 e 69
- ARAN · Orientamento applicativo del 22 marzo 2022 sul calcolo del permesso breve
- Normattiva · D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55-septies, comma 5-ter (testo vigente)
