Il personale docente ha diritto a cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione, con l'esonero dal servizio e con la sostituzione prevista dalle regole sulle supplenze brevi (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 36, comma 8). Gli stessi cinque giorni spettano a chi partecipa come formatore, esperto o animatore, ma i giorni da corsista e quelli da formatore non sono cumulabili (comma 10). Le altre assenze sono nella guida su ferie, permessi e malattia dei supplenti docenti.
01 Cinque giorni con esonero, anche per i formatori
La formazione dei docenti è regolata dall'articolo 36 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, che ha abrogato gli articoli 63 e 64 del CCNL del 2007 (comma 15). Il comma 4 la definisce un diritto e un dovere del personale. Sui giorni di permesso il testo dice:
- il personale docente ha diritto a cinque giorni nell'anno scolastico per iniziative di formazione, con l'esonero dal servizio e con sostituzione secondo la normativa sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici (comma 8);
- con le stesse modalità e nello stesso limite di cinque giorni, gli insegnanti di strumento musicale e delle discipline artistiche possono partecipare ad attività musicali e artistiche, a titolo di formazione (comma 8);
- oltre i cinque giorni, il dirigente scolastico assicura un'articolazione flessibile dell'orario per consentire la partecipazione ad altre iniziative, nelle forme e nella misura compatibili con la qualità del servizio (comma 9).
Questi permessi riguardano la partecipazione ai corsi, non il punteggio: nelle GPS i titoli si valutano con le tabelle dell'OM 27/2026, e per master e perfezionamenti le regole sono nella news su master e perfezionamenti nelle GPS.
Chi fa il formatore, l'esperto o l'animatore
Il comma 10 estende le stesse opportunità, cioè i cinque giorni e l'adattamento dell'orario, al docente che partecipa a iniziative di formazione in qualità di formatore, esperto e animatore. Lo stesso comma aggiunge che i cinque giorni da docente del corso e quelli da corsista non sono cumulabili: chi nello stesso anno insegna in un corso e ne frequenta un altro ha in tutto cinque giorni, non dieci.
Il comma 10 dà poi carattere di priorità al completamento della laurea e all'iscrizione a corsi di laurea degli insegnanti diplomati in servizio.
02 Quando servono: il corso deve cadere in orario di lavoro
L'ARAN, rispondendo a un docente che chiedeva un giorno di permesso per un incontro online fuori dal suo orario, ha scritto che il permesso per la formazione «è finalizzato a consentire la partecipazione del lavoratore all'attività formativa laddove la stessa coincida con l'orario di lavoro», e che può essere chiesto solo nei limiti in cui l'attività programmata impedisce di partecipare al corso (orientamento applicativo dell'11 aprile 2023). L'orientamento cita l'articolo 64, commi 5 e 6, del CCNL 2007, oggi abrogato: i commi 8 e 9 dell'articolo 36 riprendono quelle frasi, con «il personale docente» al posto di «gli insegnanti».
Gli altri commi dell'articolo 36 sui tempi della formazione:
- i corsi organizzati dall'amministrazione o dalle scuole si svolgono di norma durante l'orario di servizio e comunque fuori dall'orario di insegnamento; chi vi partecipa è in servizio a tutti gli effetti e, se il corso è fuori sede, ha il rimborso delle spese di viaggio (comma 5, che fa salvo il comma 8);
- per i docenti la formazione avviene in orario non coincidente con le ore di insegnamento; le ore ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 44, comma 4, sono pagate con compensi, anche forfettari, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (comma 7). L'articolo 44, comma 4, destina alla formazione programmata dal collegio le ore delle 40 più 40 di attività collegiali non usate per le riunioni, nei limiti di quelle ore.
03 Autorizzazione del dirigente e criteri della scuola
Per le iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati serve l'autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, nel limite delle ore necessarie al percorso. Quando l'aggiornamento riguarda lo sviluppo e l'arricchimento della professionalità, il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo per raggiungere la sede (articolo 36, comma 6).
I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento si decidono in ogni scuola con il confronto tra dirigente e sindacati (comma 14). Il comma rinvia all'articolo 30 del CCNL 2024, che è stato abrogato e sostituito dall'articolo 11 del CCNL 2022-2024 firmato il 23 dicembre 2025: la stessa voce è oggi al comma 9, lettera b3), fra i temi di confronto a livello di istituzione scolastica (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026).
Per chi è iscritto a corsi di laurea, di perfezionamento o a scuole di specializzazione, il dirigente garantisce modalità specifiche di articolazione dell'orario, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio (comma 12).
04 Supplenti e docenti di ruolo
Il comma 8 parla di «personale docente» senza distinguere tra ruolo e tempo determinato. L'articolo 35, che contiene le regole sulle assenze dei supplenti, rinvia in generale alle disposizioni su ferie, permessi e assenze del personale di ruolo, nei limiti della durata del contratto, ma non nomina la formazione; l'orientamento ARAN dell'11 aprile 2023 non tratta il caso dei supplenti. Sul punto i testi letti non dicono altro.
La legge distingue in due punti:
- la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale per i docenti di ruolo (legge 107/2015, articolo 1, comma 124);
- la Carta del docente, fino a 500 euro annui per corsi, libri e altre spese di aggiornamento, spetta ai docenti di ruolo, ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile, ai supplenti fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo (comma 121). Dal 2025/26 l'importo di ogni anno è fissato con decreto del Ministro.
05 I permessi per la formazione non sono le 150 ore
Le 150 ore per il diritto allo studio sono un istituto diverso, regolato dall'articolo 37 del CCNL 2024: permessi retribuiti fino a 150 ore annue individuali per anno solare, nel limite del 3 per cento del personale in servizio, per frequentare corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria e secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate a rilasciare titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti, e per sostenere i tirocini e gli esami (commi 1 e 2).
| Cosa | Cinque giorni di formazione | 150 ore di diritto allo studio |
|---|---|---|
| Norma | CCNL 2024, art. 36, commi 8 e 10 | CCNL 2024, art. 37 |
| Misura | 5 giorni per anno scolastico | 150 ore per anno solare, entro il 3% del personale |
| Per cosa | Iniziative di formazione, come corsista o come formatore | Corsi che portano a un titolo di studio, tirocini ed esami |
| Criteri | Confronto nella scuola (CCNL 2022-24, art. 11, c. 9, lett. b3) | Contratto integrativo regionale (art. 37, c. 6; oggi CCNL 2022-24, art. 11, c. 4, lett. b4) |
| Documenti | Il contratto non li elenca | Iscrizione, frequenza ed esami; senza, le ore diventano aspettativa senza assegni (c. 5) |
Se le domande superano il 3 per cento, la precedenza va nell'ordine a chi frequenta la scuola secondaria superiore, i corsi universitari e quelli post universitari (articolo 37, comma 3).
06 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Una docente partecipa a un corso di formazione organizzato da un'università in due giornate in cui ha lezione: per quelle giornate può usare due dei cinque giorni con esonero dal servizio, e la scuola provvede alla sostituzione. Se un terzo incontro è online di pomeriggio, quando non ha servizio, secondo l'orientamento ARAN il permesso non si chiede, perché si usa solo quando l'attività programmata impedisce di partecipare. Se più avanti la stessa docente tiene un corso come formatrice, i giorni da usare restano in tutto cinque.
Cosa controllare: i criteri decisi nella propria scuola per i permessi di aggiornamento; per le iniziative di aggiornamento dell'amministrazione, delle università o degli enti accreditati, l'autorizzazione del dirigente prevista dal comma 6; quanti dei cinque giorni sono già stati usati nell'anno, contando anche quelli da formatore. Gli avvisi aperti delle scuole sono raccolti nella sezione interpelli per le supplenze docenti.
07 Domande frequenti
Quanti giorni di permesso per la formazione ha un docente?
Cinque giorni nel corso dell'anno scolastico, con l'esonero dal servizio e con la sostituzione prevista dalle regole sulle supplenze brevi (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 36, comma 8).
Il docente che fa il formatore ha diritto ai cinque giorni?
Sì: il comma 10 dell'articolo 36 dà le stesse opportunità al docente che partecipa come formatore, esperto o animatore. I giorni da formatore e da corsista non sono cumulabili.
Si può chiedere il permesso per un corso online fuori dal proprio orario?
Secondo l'orientamento ARAN dell'11 aprile 2023 il permesso serve quando la formazione coincide con l'orario di lavoro, e si può chiedere solo nei limiti in cui l'attività programmata impedisce di partecipare.
I cinque giorni valgono anche per i supplenti?
Il comma 8 parla di personale docente senza distinguere; l'articolo 35 sulle assenze dei supplenti non nomina la formazione e l'orientamento ARAN non tratta il caso. La Carta del docente spetta per legge ai supplenti al 31 agosto su posto vacante e disponibile e a quelli al 30 giugno (legge 107/2015, articolo 1, comma 121).
Chi decide i criteri per concedere i permessi?
Ogni scuola, con il confronto tra dirigente e sindacati (CCNL 2024, articolo 36, comma 14; oggi CCNL 2022-2024, articolo 11, comma 9, lettera b3). Per le iniziative di aggiornamento del comma 6 serve l'autorizzazione del dirigente.
08 Fonti
- ARAN · CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, articoli 35, 36, 37 e 44
- Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026 · CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, articolo 11
- ARAN · Orientamento applicativo dell'11 aprile 2023 sul permesso per la formazione online
- Normattiva · Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 121 e 124 (testo vigente)
