Il docente di sostegno è contitolare della sezione e della classe in cui lavora: partecipa alla programmazione, ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe e al collegio dei docenti (legge 104/1992, articolo 13, comma 6). Allo scrutinio valuta tutti gli alunni della classe, non solo quello con disabilità; se sullo stesso alunno lavorano più docenti di sostegno, esprimono un solo voto. Come si entra nelle graduatorie del sostegno è spiegato nella guida su GPS sostegno e graduatorie incrociate.
01 Cosa vuol dire contitolare: il testo della legge
La regola è scritta due volte, con le stesse parole:
- la legge 104/1992, articolo 13, comma 6: gli insegnanti di sostegno «assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano», partecipano alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti;
- il testo unico della scuola, D.Lgs. 297/1994, articolo 315, comma 5, che aggiunge i consigli di intersezione della scuola dell'infanzia.
Le norme parlano di insegnanti e docenti di sostegno senza distinguere tra docenti di ruolo e supplenti, né tra docenti specializzati e docenti senza titolo di specializzazione nominati su posto di sostegno. Le ore di sostegno, del resto, sono assegnate alla classe: il PEI ne definisce il numero, con adeguata motivazione, «da assegnare alla classe» (D.Lgs. 66/2017, articolo 7, comma 2, lettera d-bis).
02 Lo scrutinio alla primaria e alla secondaria di primo grado
Nel primo ciclo la valutazione è fatta collegialmente dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe, e lo scrutinio è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato (D.Lgs. 62/2017, articolo 2, comma 3). Per il sostegno il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che:
- i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe;
- se la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità è affidato a più docenti di sostegno nel corso dell'anno, la valutazione è espressa congiuntamente.
Per gli alunni con disabilità certificata la valutazione si riferisce al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI, e all'ammissione alla classe successiva e all'esame di fine primo ciclo si guarda al piano educativo individualizzato (articolo 11, commi 1 e 3).
03 Lo scrutinio alle superiori
Nella secondaria di secondo grado la valutazione periodica e finale è del consiglio di classe, presieduto dal dirigente o da un suo delegato, che delibera se necessario a maggioranza (DPR 122/2009, articolo 4, comma 1). Lo stesso comma dice che i docenti di sostegno, contitolari della classe:
- partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse;
- per gli studenti con disabilità applicano, nel proprio giudizio, i criteri dell'articolo 314, comma 2, del testo unico, cioè l'obiettivo dello sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- se uno studente con disabilità è affidato a più docenti di sostegno, questi si esprimono con un unico voto.
Il testo non dice come si calcola il voto unico se i docenti di sostegno non sono d'accordo tra loro.
04 PEI, GLO e GLI
Il PEI è definito dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) di ciascun alunno, composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali interne ed esterne che lavorano con la classe e con l'alunno, e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare (D.Lgs. 66/2017, articolo 9, comma 10). Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, gettone o rimborso.
A livello di istituto c'è il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), di cui fanno parte docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente personale ATA, con specialisti dell'azienda sanitaria e del territorio: è nominato e presieduto dal dirigente e sostiene il collegio nel Piano per l'inclusione e i docenti nell'attuazione dei PEI (articolo 9, comma 8). Le scadenze del PEI di quest'anno sono nella news sul decreto-legge 170/2026 e il PEI.
05 Il supplente di sostegno, specializzato o no
Chi riceve una supplenza su posto di sostegno, dalle GPS, dalle graduatorie di istituto o da un interpello, entra in una classe di cui la legge lo considera contitolare: le norme citate non pongono condizioni legate al tipo di contratto o al titolo. Chi non ha la specializzazione e viene nominato sul sostegno trova le regole della nomina nella news sulle supplenze di sostegno ai non specializzati; per il punteggio del servizio c'è quella sul servizio specifico e aspecifico.
Per il contratto (CCNL del 18 gennaio 2024, articolo 44, comma 3) le attività collegiali di tutti i docenti sono la partecipazione al collegio dei docenti, fino a 40 ore annue; la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse e di intersezione, inclusi i GLO, programmata in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; lo svolgimento di scrutini ed esami, con la compilazione degli atti. I dettagli sono nella news sull'orario di lavoro dei docenti.
06 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. In una seconda classe di un liceo lavorano due docenti di sostegno, ciascuno per una parte delle ore, con lo stesso studente con disabilità. Allo scrutinio di fine trimestre entrambi partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe; per lo studente che seguono esprimono insieme un unico voto, applicando i criteri del PEI. Se la stessa situazione fosse in una scuola media, la valutazione sarebbe espressa congiuntamente.
Cosa controllare: la convocazione dei consigli e dello scrutinio, che riguarda anche il docente di sostegno; il PEI, che indica criteri di valutazione e ore assegnate alla classe; la convocazione del GLO; per i supplenti, la durata del contratto, che stabilisce a quali scrutini si partecipa.
07 Domande frequenti
Il docente di sostegno vota per tutti gli alunni allo scrutinio?
Sì. Nel primo ciclo i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe (D.Lgs. 62/2017, articolo 2, comma 6); alle superiori partecipano alla valutazione di tutti gli studenti (DPR 122/2009, articolo 4, comma 1).
Se sullo stesso alunno ci sono due docenti di sostegno, quanti voti ci sono?
Uno. Alle superiori i docenti di sostegno si esprimono con un unico voto; nel primo ciclo la valutazione è espressa congiuntamente.
Il supplente di sostegno è contitolare della classe?
La legge 104/1992 (articolo 13, comma 6) e il D.Lgs. 297/1994 (articolo 315, comma 5) parlano di insegnanti di sostegno senza distinguere tra ruolo e supplenti, né tra specializzati e non specializzati.
Il docente di sostegno fa parte del GLO?
Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe (D.Lgs. 66/2017, articolo 9, comma 10), e il docente di sostegno è contitolare della classe per la legge 104/1992.
Le ore di sostegno sono dell'alunno o della classe?
Il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe (D.Lgs. 66/2017, articolo 7, comma 2, lettera d-bis).
