Dal 1° ottobre 2026 sono cambiate le regole sul Piano educativo individualizzato (PEI). Le ha modificate il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre), che all'articolo 1 interviene sull'articolo 7 del D.Lgs. 66/2017 e sull'articolo 15 della legge 104/1992. Le novità riguardano chi definisce le ore di sostegno, entro quando va chiuso il PEI e cosa succede alle ore nel passaggio da un anno all'altro. Qui trovi solo quello che è scritto nei testi, nella versione in vigore pubblicata su Normattiva.
01 Le ore di sostegno: il PEI le definisce, con motivazione
Prima del decreto, l'articolo 7, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 66/2017 prevedeva che il PEI esplicitasse le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe. Il decreto-legge ha soppresso queste parole e ha inserito la nuova lettera d-bis): il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.
Resta fermo il comma 2-bis dello stesso articolo: le misure del comma 2 si realizzano a invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente e ATA assegnato a livello regionale, e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza di quegli interventi.
02 Le scadenze: 15 ottobre e prime due settimane di ottobre
Il testo precedente della lettera g) diceva che il PEI era redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre. Ora la lettera g) distingue due casi.
Nuova iscrizione o nuova certificazione: il PEI è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre.
Alunni già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti nella stessa scuola: il PEI è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane di ottobre. Resta la possibilità di modificarlo anche dopo, in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
03 Da un anno all'altro: priorità al mantenimento delle ore
La nuova lettera g-bis) riguarda il passaggio da un anno di corso a quello successivo: è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona.
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, oppure in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona o di diverse condizioni di contesto, il PEI è aggiornato anche per definire, limitatamente a quel passaggio, il numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe.
04 Chi approva il PEI e cosa succede se manca una componente
Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, il GLO (D.Lgs. 66/2017, articolo 7, comma 2, lettera a).
Il decreto-legge aggiunge all'articolo 15 della legge 104/1992 il comma 11-bis: il PEI può essere approvato dal GLO anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, quando la mancata partecipazione non consente di rispettare i termini previsti per la sua adozione.
05 È un decreto-legge: deve essere convertito
Le nuove regole sono in vigore dal 1° ottobre 2026, ma sono contenute in un decreto-legge. L'articolo 77 della Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Quello riportato qui è il testo in vigore oggi, come pubblicato su Normattiva.
06 Domande frequenti
Entro quando va approvato il PEI definitivo per un alunno con nuova certificazione? Entro e non oltre il 15 ottobre: è la scadenza fissata dall'articolo 7, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 66/2017, come modificato dal decreto-legge 170/2026, per le nuove iscrizioni e le nuove certificazioni.
E per gli alunni già seguiti nella stessa scuola? Il PEI è definitivo entro giugno e può essere aggiornato, corretto e integrato entro le prime due settimane di ottobre; dopo si può modificare in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Le ore di sostegno dell'anno scorso sono confermate? La lettera g-bis) dice che nel passaggio all'anno successivo è valutato in via prioritaria il mantenimento delle ore dell'anno precedente, fatta salva l'assegnazione dell'organico e salvo aggiornamenti motivati da nuove condizioni della persona.
Il GLO può approvare il PEI se manca qualcuno? Sì, se la componente assente era stata regolarmente convocata e la sua mancata partecipazione non consente di rispettare i termini (legge 104/1992, articolo 15, comma 11-bis).
