Il padre lavoratore, quindi anche il docente di ruolo o supplente, ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, che diventano 20 in caso di parto plurimo. Si usano dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi, anche non di seguito ma non a ore (D.Lgs. 151/2001, articolo 27-bis). Per il personale della scuola spetta l'intera retribuzione fissa mensile (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 34, comma 2). Tutte le altre assenze sono nella guida su ferie, permessi e malattia dei supplenti.
01 Dieci giorni lavorativi, venti per i gemelli
Le regole sono nell'articolo 27-bis del D.Lgs. 151/2001, il testo unico su maternità e paternità, nel testo in vigore:
- il padre si astiene dal lavoro per dieci giorni lavorativi, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi (comma 1);
- i giorni si possono usare anche in modo non continuativo, ma non sono frazionabili a ore (comma 1);
- in caso di parto plurimo i giorni diventano venti (comma 2);
- il congedo spetta, nello stesso arco di tempo, anche in caso di morte perinatale del figlio (comma 1);
- si può prendere anche mentre la madre è in congedo di maternità (comma 3);
- spetta anche al padre adottivo o affidatario (comma 4) e al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo dell'articolo 28 (comma 5).
Con la sentenza n. 115 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 27-bis nella parte in cui non riconosce il congedo alla lavoratrice genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La legge parla di giorni lavorativi ma non dice come si contano per chi ha un orario distribuito su meno giorni della settimana: per questo caso il testo non dà indicazioni.
02 Come si chiede: comunicazione scritta, cinque giorni prima
Il padre comunica per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui intende prendere il congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita e sulla base della data presunta del parto. Restano salve le condizioni migliori dei contratti collettivi. La forma scritta può essere sostituita dal sistema informativo per la richiesta delle assenze, dove c'è (articolo 27-bis, comma 6).
La legge chiede al padre solo questa comunicazione dei giorni: non prevede altri adempimenti.
03 Quanto si è pagati e cosa conta
Per i lavoratori in generale la legge prevede un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione (D.Lgs. 151/2001, articolo 29, comma 1); per le pubbliche amministrazioni le indennità corrispondono ai trattamenti previsti da leggi e contratti, che non possono essere inferiori (articolo 2, comma 2).
Per il personale della scuola il contratto stabilisce che nel congedo di paternità degli articoli 27-bis e 28 spetta l'intera retribuzione fissa mensile, con le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti previste per la malattia superiore a 15 giorni. Lo stesso comma aggiunge che il periodo è considerato servizio effettivamente prestato, anche per l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 34, comma 2).
Per il congedo dell'articolo 27-bis la legge richiama anche le regole del congedo di maternità (articolo 29, comma 1, che rinvia all'articolo 22, commi da 2 a 7):
- i giorni si computano nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi tredicesima e ferie (articolo 22, comma 3);
- le ferie e le altre assenze non si godono negli stessi giorni del congedo (articolo 22, comma 6).
04 I supplenti
Il congedo spetta al «padre lavoratore», e per la legge sono lavoratori anche i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, senza distinzione tra tempo indeterminato e determinato (D.Lgs. 151/2001, articolo 2, comma 1, lettera e). Ai supplenti il contratto applica, nei limiti della durata del rapporto, le regole su ferie, permessi e assenze del personale di ruolo (CCNL 2024, articolo 35, comma 1), e l'articolo 34, comma 2, nomina espressamente la proroga dell'incarico di supplenza.
Cosa succede se la supplenza scade prima che il padre abbia usato i giorni: né l'articolo 27-bis né il contratto lo dicono. La finestra fissata dalla legge è comunque quella dai due mesi prima ai cinque mesi dopo il parto.
05 Il congedo di paternità alternativo
È un'altra cosa rispetto ai 10 giorni. L'articolo 28 dà al padre il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte che sarebbe spettata alla madre, in quattro casi: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre (comma 1). Il padre presenta la certificazione delle condizioni; in caso di abbandono basta una dichiarazione sostitutiva (comma 2). Anche qui il contratto riconosce l'intera retribuzione fissa mensile (CCNL 2024, articolo 34, comma 2). Le regole della madre sono nella news sulla maternità delle supplenti.
06 Un esempio e cosa controllare
Esempio ipotetico. Un docente supplente con contratto al 30 giugno ha un figlio con data presunta del parto il 10 dicembre. Può prendere i 10 giorni lavorativi tra il 10 ottobre e il 10 maggio: per esempio tre giorni a cavallo della nascita e sette a gennaio, comunicandoli per iscritto alla scuola almeno cinque giorni prima. Se nascono due gemelli, i giorni sono venti.
| Congedo | Durata | Quando | Retribuzione nella scuola |
|---|---|---|---|
| Paternità obbligatorio (art. 27-bis) | 10 giorni lavorativi, 20 per parto plurimo | Da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto | Intera retribuzione fissa (CCNL art. 34 c. 2) |
| Paternità alternativo (art. 28) | Durata del congedo di maternità o parte residua | Morte, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo | Intera retribuzione fissa (CCNL art. 34 c. 2) |
| Congedo parentale (art. 32) | Vedi la news dedicata | Fino ai 12 anni del figlio | Primi 30 giorni per intero (CCNL art. 34 c. 3) |
Cosa controllare: la data presunta del parto, da cui si contano i due mesi prima e i cinque dopo; che la comunicazione indichi i giorni esatti; che i giorni non coincidano con ferie o altre assenze. Il congedo parentale, che è un istituto diverso, è spiegato nella news sul congedo parentale dei docenti.
07 Domande frequenti
Quanti giorni di congedo di paternità ha un docente?
Dieci giorni lavorativi, venti in caso di parto plurimo, da usare dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi (D.Lgs. 151/2001, articolo 27-bis, commi 1 e 2).
Il congedo di paternità spetta anche ai supplenti?
Sì: spetta al padre lavoratore, e per la legge sono lavoratori anche i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 151/2001, articolo 2, comma 1, lettera e). Il CCNL 2024, articolo 34, comma 2, considera il periodo servizio effettivamente prestato anche per la proroga della supplenza.
Il docente in congedo di paternità è pagato?
Sì, con l'intera retribuzione fissa mensile e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti previste per la malattia superiore a 15 giorni (CCNL 18 gennaio 2024, articolo 34, comma 2).
I giorni si possono prendere separati o a ore?
Separati sì, anche in via non continuativa; a ore no, perché non sono frazionabili ad ore (D.Lgs. 151/2001, articolo 27-bis, comma 1).
Con quanto anticipo va chiesto?
Il padre comunica per iscritto i giorni con almeno cinque giorni di anticipo, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto (D.Lgs. 151/2001, articolo 27-bis, comma 6).
