Il nuovo CCNI sulla mobilità annuale è stato firmato il 10 luglio 2026 ed è in vigore per il triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Da quella data, e fino al 23 luglio, i docenti possono presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2026/27, per ottenere un incarico in una sede diversa da quella di titolarità.
01 Il CCNI firmato il 10 luglio
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina la mobilità annuale è stato firmato il 10 luglio 2026 e resta in vigore per il triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Per il personale docente, educativo e per gli insegnanti di religione cattolica, la finestra per la presentazione delle domande si è aperta il 10 luglio alle ore 15 e resta attiva fino al 23 luglio 2026. Il personale ATA dispone di una finestra propria, che si estende fino al 4 agosto 2026.
La sottoscrizione del contratto è stata accompagnata dalla nota ministeriale n. 18007 del 10 luglio 2026. Dal 28 luglio 2026 saranno disponibili sul portale SIDI, nel menù dedicato alla gestione della mobilità in organico di fatto, le funzioni per la valutazione delle domande. Per il personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno concludersi entro il 24 agosto 2026, termine necessario per consentire lo svolgimento delle procedure di conferimento delle supplenze a tempo determinato, comprese quelle previste dall'articolo 13 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.
02 Utilizzazione o assegnazione provvisoria: di cosa si tratta
La domanda riguarda i docenti che vogliono ottenere un incarico annuale in una sede diversa da quella in cui sono titolari, restando comunque titolari della propria cattedra. Si tratta quindi di uno strumento temporaneo, valido per il solo anno scolastico 2026/27, distinto dalla mobilità definitiva.
Chi presenta domanda deve indicare se richiede un'utilizzazione oppure un'assegnazione provvisoria, il grado di scuola e la tipologia di posto, comune, sostegno, lingua inglese o educazione motoria, oltre alle preferenze geografiche su scuole e comuni. La domanda di assegnazione provvisoria può riguardare anche un altro grado di scuola o un'altra classe di concorso, con le relative cattedre orario esterne.
03 Motivi di richiesta e deroghe al vincolo
L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per i motivi di famiglia previsti dal CCNI: il ricongiungimento ai propri genitori, ai figli o ai soggetti affidatari, al coniuge, alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi della Legge 76/2016, oppure a conviventi stabili, inclusi parenti e affini, purché risulti una convivenza anagrafica stabile. Rientrano tra i motivi anche l'assistenza a parenti con disabilità ai sensi della Legge 104/92, anche se non conviventi, e le gravi esigenze di salute del richiedente.
Per chi è ancora soggetto al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, il CCNI prevede alcune deroghe: i genitori di figli minori di 14 anni, chi ha una disabilità anche non grave con un grado di invalidità di almeno il 67 per cento ai sensi dell'articolo 21 della Legge 104/92, chi ha una disabilità grave ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della stessa legge, chi assiste un familiare con disabilità grave ai sensi dell'articolo 33, comma 3, chi fruisce del congedo straordinario biennale ex articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001, il coniuge o il figlio di un soggetto mutilato o invalido civile ai sensi della Legge n. 118/1971, e i figli che chiedono il ricongiungimento a un genitore che ha superato i 65 anni di età.
