Ci siamo quasi: i sindacati sono stati convocati dal Ministero per la sottoscrizione del contratto integrativo (CCNI) sulla mobilità annuale 2026/27 — cioè assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Appena il contratto è firmato si conosceranno le date delle domande. In questo articolo mettiamo in fila cosa sta succedendo, chi potrà presentare istanza, le deroghe, le domande con riserva e cosa conviene preparare fin da ora.
⚠️ Nota: finché il CCNI 2026/27 non è firmato non ci sono date ufficiali. Le indicazioni qui sotto si basano sul CCNI 2025/28 e sulla normativa vigente; aggiorniamo l'articolo appena esce il contratto.
01 Cosa sta succedendo
La mobilità annuale dei docenti — assegnazioni provvisorie e utilizzazioni — viene disciplinata ogni anno da un CCNI, il contratto integrativo tra Ministero e sindacati. Per il 2026/27 il testo è in dirittura d'arrivo: le parti sono state convocate per la firma, ma finché la sottoscrizione non è formalizzata non partono le domande e non ci sono scadenze ufficiali.
Appena il contratto viene firmato, il Ministero pubblica l'ordinanza e apre le istanze su Istanze Online (con SPID o CIE) per una finestra di solito collocata tra luglio e agosto. Da quel momento contano pochi giorni: conviene arrivare preparati, con la propria posizione già chiara e la documentazione pronta.
02 Assegnazione provvisoria e utilizzazione: le due forme di mobilità annuale
Sono entrambe forme di mobilità annuale: valgono per un solo anno scolastico e non cambiano la sede di titolarità, a cui il docente torna l'anno dopo (salvo rinnovo). La differenza pratica:
- l'assegnazione provvisoria si chiede di norma per un motivo di famiglia o di salute, per avvicinarsi a chi si assiste;
- l'utilizzazione riguarda soprattutto chi, nel proprio ruolo, non ha una sede o un posto su cui operare (per esempio dopo una modifica dell'organico).
Questo articolo si concentra sull'assegnazione provvisoria dei docenti, quella che interessa la maggior parte di chi vuole avvicinarsi a casa per un anno.
03 I motivi per fare domanda
Per presentare domanda serve almeno uno di questi motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati minorenni;
- ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile o al convivente (con convivenza risultante dall'anagrafe);
- assistenza a un familiare con disabilità grave ai sensi della L. 104/1992, anche non convivente;
- gravi esigenze di salute del richiedente, con certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Avere il motivo è necessario ma non sufficiente: bisogna fare i conti con l'anno di assunzione e con gli eventuali vincoli di permanenza.
04 Attenzione ai vincoli: neoassunti e GPS sostegno
Due categorie sono soggette a un vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione, che limita soprattutto la domanda verso un'altra provincia:
- neoassunti in ruolo dal 2023/24 — vincolo di 3 anni nella stessa scuola, tipo di posto e classe di concorso (art. 13, comma 5, D.lgs. 59/2017); lo stesso vale per i non abilitati assunti dai concorsi PNRR;
- assunti da GPS sostegno (DL 44/2023) — possono muoversi solo dopo 3 anni di servizio effettivo nella scuola dell'anno di prova (art. 5, comma 10).
Il punto pratico: la domanda provinciale (nella provincia di titolarità) resta quasi sempre possibile; per l'interprovinciale serve in genere una deroga. Il vincolo, inoltre, decade in caso di soprannumero/esubero o nelle situazioni di assistenza ex art. 33, commi 5 o 6, della L. 104/1992 per fatti sopravvenuti.
Lo schema completo, caso per caso (di ruolo, GPS sostegno, non abilitati PNRR, straordinario bis, con o senza deroga, con o senza riserva) è nella nostra guida: Assegnazione provvisoria 2026/27: chi può fare domanda, deroghe e riserve.
05 Le deroghe (che sbloccano l'interprovinciale)
Quando serve una deroga per la domanda verso un'altra provincia, si intende rientrare in una di queste condizioni previste dal CCNI sulla mobilità:
- genitori di figlio con meno di 14 anni;
- situazioni previste dagli artt. 21 e 33 (commi 3, 5, 6) della L. 104/1992;
- chi fruisce dei permessi dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001;
- coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (L. 118/1971);
- genitori con più di 65 anni — la novità introdotta dall'art. 18, comma 2, del DL 19/2026.
06 Le domande con riserva
Chi è stato assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo — da GPS, da concorso straordinario bis o come non abilitato dei concorsi PNRR — presenta domanda con riserva, cioè condizionata alla verifica successiva del superamento dell'anno di prova o del conseguimento dell'abilitazione. Se la condizione non si realizza, la domanda non viene convalidata e non si partecipa ai movimenti. Per i non abilitati c'è anche l'obbligo di comunicare l'abilitazione all'Ufficio scolastico entro i termini fissati dal Ministero.
07 Cosa conviene fare adesso
Anche senza le date ufficiali, ci si può portare avanti. Ecco cosa fare in questi giorni:
- Verifica il tuo caso. Controlla se rientri tra chi può fare domanda e se sei soggetto a un vincolo, con lo schema della guida (e a breve con il Verificatore).
- Raccogli la documentazione. A seconda del motivo: certificazione anagrafica per la convivenza, documentazione L. 104/1992 per l'assistenza, certificazione sanitaria per i motivi di salute.
- Ragiona sulle preferenze. Pensa fin da ora alle sedi, ai comuni e alle province verso cui vorresti muoverti: quando la finestra apre, avrai pochi giorni.
- Tieni d'occhio Istanze Online e attiva l'avviso qui sotto: ti scriviamo appena escono le date.
08 Quando escono le date
Le date delle domande dipendono dalla firma del CCNI 2026/27: al momento non sono ancora fissate. Le pubblichiamo qui e in un aggiornamento dedicato appena disponibili.
