Con l'avvio dell'anno scolastico, e a breve delle lezioni, le scuole cominciano a fare i conti con le assenze del personale ATA. Non tutte si possono coprire con un supplente: la legge fissa divieti precisi per profilo, con alcune deroghe. Per chi è in graduatoria d'istituto, sapere quando la scuola può chiamare aiuta a capire da dove arrivano le supplenze brevi dei prossimi mesi.
01 I divieti della legge 190/2014
Il punto di partenza è il comma 332 dell'articolo 1 della legge 190/2014, richiamato dalla circolare ministeriale del 6 maggio 2026 sulle supplenze. La norma limita la possibilità di nominare supplenti brevi per il personale ATA, con regole diverse per ciascun profilo:
- assistenti amministrativi: niente supplenze brevi, salvo nelle scuole con meno di tre posti di assistente amministrativo in organico di diritto;
- assistenti tecnici: niente supplenze brevi;
- collaboratori scolastici: divieto di sostituzione per i primi sette giorni di assenza.
In pratica, un'assenza di pochi giorni viene di norma gestita con il personale già in servizio, e il supplente arriva solo quando la legge lo consente.
02 La deroga dal trentesimo giorno
Per assistenti amministrativi e tecnici il divieto non è assoluto. La legge 205/2017, al comma 602 dell'articolo 1, consente di sostituirli dal trentesimo giorno di assenza.
La regola incide soprattutto sulle assenze lunghe, come malattie prolungate o congedi. Nel primo mese la scuola deve organizzarsi con il personale presente; superata quella soglia, può chiamare un supplente dalle graduatorie d'istituto.
Per chi è in graduatoria come assistente amministrativo o tecnico significa che le supplenze brevi esistono, ma riguardano soprattutto assenze che durano più di un mese.
03 Le note richiamate e la lettura di Orizzonte Scuola
La circolare del 6 maggio 2026 richiama anche due note ministeriali sul tema: la nota DPIT prot. 2116 del 30 settembre 2015 e la nota DGPER prot. 10073 del 14 aprile 2016.
Secondo Orizzonte Scuola, la nota 2116 del 2015 va letta come una deroga per i collaboratori scolastici in casi motivati, per esempio per ragioni di sicurezza o per l'assistenza agli alunni con disabilità, anche prima che siano trascorsi i sette giorni. È un'interpretazione giornalistica: il riferimento resta il testo delle note richiamate dalla circolare.
04 Scelta del supplente, proroghe e vacanze
Quando la sostituzione è possibile, la scuola individua il supplente secondo i criteri dell'articolo 6 del DM 430/2000, il regolamento sulle supplenze ATA, che fissa i criteri per le supplenze temporanee.
Se l'assenza del titolare prosegue oltre la data prevista, il contratto viene prorogato allo stesso supplente. È una garanzia di continuità per la scuola e, per chi lavora, la possibilità di vedere prolungato il servizio senza una nuova chiamata.
C'è poi il caso delle assenze che comprendono una sospensione delle lezioni, come le vacanze di Natale o di Pasqua. Gli articoli 40, comma 3, e 60 del CCNL del 29 novembre 2007, richiamati dalla circolare, prevedono che in questa situazione il contratto del supplente copra l'intera durata dell'assenza, compreso il periodo di sospensione.
Il contratto, quindi, non si interrompe all'inizio delle vacanze per ripartire al rientro: prosegue senza soluzione di continuità finché dura l'assenza del titolare.
05 Qualche esempio
Tre situazioni ipotetiche aiutano a orientarsi:
- un collaboratore scolastico è assente per cinque giorni: la scuola non può nominare un supplente, salvo i casi motivati indicati da Orizzonte Scuola nella sua lettura della nota 2116;
- un collaboratore scolastico è assente per tre settimane: superati i primi sette giorni, la scuola può chiamare un supplente dalla graduatoria d'istituto;
- un'assistente amministrativa di una scuola con tre o più posti del suo profilo in organico di diritto è assente per due mesi: il supplente può essere nominato dal trentesimo giorno.
Se la stessa assistente lavorasse in una scuola con meno di tre posti di assistente amministrativo in organico di diritto, il divieto non si applicherebbe fin dall'inizio dell'assenza.
06 Cosa cambia per chi aspetta una chiamata
Per chi è in graduatoria d'istituto queste regole aiutano a leggere le proposte dei prossimi mesi:
- come collaboratore scolastico si possono ricevere proposte anche per sostituzioni di poche settimane, una volta superati i primi sette giorni di assenza del titolare;
- come assistente amministrativo o tecnico ci si deve aspettare soprattutto proposte legate ad assenze superiori al mese, salvo le scuole più piccole per gli amministrativi;
- chi è inserito in più profili ha più occasioni di sostituzione come collaboratore scolastico, dove il divieto dura sette giorni e non trenta;
- una supplenza breve può allungarsi con la proroga, quindi la scadenza indicata nella proposta non è sempre quella definitiva.
Vale la pena tenerlo presente anche nel valutare una proposta breve: un contratto di poche settimane può trasformarsi in un servizio più lungo se l'assenza prosegue.
07 Domande frequenti
Un assistente tecnico assente per quindici giorni viene sostituito? No. Per gli assistenti tecnici la sostituzione è possibile solo dal trentesimo giorno di assenza.
Se l'assenza del titolare si allunga, la scuola chiama un altro supplente? No, il contratto viene prorogato allo stesso supplente.
Una supplenza che comprende le vacanze di Natale si interrompe? No: se l'assenza è a cavallo della sospensione delle lezioni, il contratto copre l'intera durata.
Queste regole riguardano anche chi è in terza fascia? Sì, perché le supplenze brevi vengono conferite dalle graduatorie d'istituto, terza fascia compresa.
