Mentre partono le immissioni in ruolo, si muove anche il fronte delle supplenze. Gli Uffici scolastici stanno pubblicando gli elenchi aggiornati della terza fascia ATA per il 2026/27: le graduatorie d'istituto da cui le scuole attingono per coprire i posti che restano scoperti. Ecco come orientarsi.
01 Cosa sta succedendo
La terza fascia ATA in vigore è quella del triennio 2024/2027 (DM 89/2024): il 2026/27 ne è l'ultimo anno di validità. In questo periodo gli uffici pubblicano gli elenchi aggiornati, con i punteggi rivisti e le posizioni ricalcolate, così da renderli utilizzabili dalle scuole per le supplenze del nuovo anno scolastico.
Non si tratta di un nuovo inserimento: la finestra per entrare in terza fascia si apre al momento del rinnovo triennale. Quello che accade ora è l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi già esistenti, resi operativi per il nuovo anno.
Per approfondire puoi leggere la guida su la terza fascia ATA.
02 A cosa serve la terza fascia
La terza fascia è la graduatoria d'istituto: ogni scuola ha una graduatoria di istituto divisa in tre fasce, da usare nell'ordine, e ricorre alla terza solo dopo aver esaurito la prima e la seconda (DM 430 del 2000, articolo 5, comma 3). È il canale d'ingresso per chi non ha ancora i 24 mesi di servizio: da qui passano molte delle prime supplenze del personale ATA.
Per chi punta a costruirsi un percorso, la terza fascia è il primo gradino: è accumulando servizio da qui che si arriva ai 24 mesi necessari per entrare nelle graduatorie permanenti, dove si giocano ruolo e supplenze più lunghe.
Le tre fasce della graduatoria di istituto, secondo il regolamento: la prima comprende chi è inserito nelle graduatorie provinciali permanenti per lo stesso profilo; la seconda, ad esaurimento, gli aspiranti indicati dal regolamento, per esempio chi era nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o aveva già prestato almeno trenta giorni di servizio; la terza gli aspiranti con il titolo di studio valido per l'accesso. La terza fascia ha validità triennale. Si chiede per una sola provincia e per un massimo di 30 scuole per l'insieme dei profili (DM 430 del 2000, articolo 5, commi 3, 6 e 7; DM 89 del 2024).
03 Come leggere posizione e punteggio
Negli elenchi aggiornati contano due dati: il punteggio attribuito ai titoli e ai servizi dichiarati e la posizione che ne deriva nella scuola di riferimento. Vale la pena verificare che i titoli siano stati valutati correttamente e che il servizio prestato sia stato conteggiato: un errore in questa fase pesa su tutte le convocazioni dell'anno.
Gli elenchi sono consultabili tramite gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione e le pubblicazioni delle scuole capofila: il riferimento corretto è sempre quello ufficiale, non le versioni che circolano in copia sui gruppi.
Per gli errori il DM 89 del 2024 prevede il reclamo al dirigente della scuola che gestisce la domanda, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; dopo l'approvazione definitiva la graduatoria è impugnabile davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
04 Quando entra in gioco
L'ordine è rigido. Le supplenze annuali e fino al 30 giugno le assegna prima l'ufficio scolastico, dalle graduatorie provinciali permanenti e poi dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali ad esaurimento; solo quando queste sono esaurite i posti passano ai dirigenti scolastici, che scorrono le graduatorie di istituto fino alla terza fascia (circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026, punto 4). Le supplenze temporanee, invece, le conferisce direttamente la scuola dalla propria graduatoria (DM 430 del 2000, articolo 6). Per questo le chiamate dalla terza fascia tendono a concentrarsi più avanti, tra fine agosto e i mesi successivi, man mano che emergono posti e assenze.
Due regole da conoscere prima di rispondere a una scuola (DM 430 del 2000, articolo 7): la rinuncia a una proposta da graduatoria di istituto non comporta alcun effetto; l'abbandono di una supplenza già iniziata fa perdere ogni supplenza per l'anno scolastico in corso. Chi è in servizio da graduatoria di istituto può lasciare l'incarico per una supplenza attribuita dalle graduatorie provinciali. I dettagli sono nella pagina su rinuncia e abbandono delle supplenze ATA.
Un esempio ipotetico. Un assistente amministrativo è in terza fascia in trenta scuole della sua provincia. A settembre l'ufficio esaurisce le graduatorie provinciali del suo profilo e restituisce i posti alle scuole: una di queste lo chiama per un posto fino al 30 giugno. A novembre un'altra lo chiama per sostituire una collega assente: per gli assistenti amministrativi la supplenza breve è possibile solo dal trentesimo giorno di assenza, o nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto.
05 Come ti aiuta ScuolaGo
Con ScuolaGo puoi cercare il tuo nominativo nella graduatoria della tua provincia, calcolare il punteggio con le tabelle ufficiali del profilo e stimare la posizione, capendo in quale provincia avresti più possibilità di essere convocato.
Gli elenchi pubblicati si consultano nella sezione Graduatorie ATA di terza fascia. Sullo stesso argomento: Terza fascia ATA 2026/27: liberatorie a Torino e Cuneo.
06 Domande frequenti
Chi usa la terza fascia ATA?
I dirigenti scolastici, per le supplenze temporanee e per i posti annuali o fino al 30 giugno che restano dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali (DM 430/2000, articolo 6; circolare MIM n. 11814/2026, punto 4).
Quante scuole si possono indicare?
Fino a 30 istituzioni scolastiche di una sola provincia, per l'insieme dei profili a cui si ha titolo (DM 430/2000, articolo 5, comma 7; DM 89/2024).
Se rinuncio a una proposta della scuola perdo qualcosa?
No: la rinuncia a una proposta da graduatoria di istituto non comporta alcun effetto; l'abbandono della supplenza fa invece perdere ogni supplenza per l'anno scolastico in corso (DM 430/2000, articolo 7, comma 1, lettera B).
Fino a quando vale la terza fascia attuale?
Le graduatorie di terza fascia hanno validità triennale; quelle in vigore valgono per il triennio 2024/2027 (DM 430/2000, articolo 5, comma 6; DM 89/2024).
07 Fonti
- Normattiva · DM 13 dicembre 2000, n. 430 (regolamento delle supplenze ATA, articoli 5, 6 e 7)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 (punto 4)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA (DM 89 del 2024)
- Orizzonte Scuola · Graduatorie ATA terza fascia 2026/27: in pubblicazione gli elenchi aggiornati
