Hai accettato una supplenza ATA annuale e ora arriva una proposta per un profilo diverso? Puoi cambiare, ma il tempo è limitato. La circolare del 6 maggio 2026 fissa il confine all'inizio delle lezioni, che non cade nello stesso giorno per tutti: dipende dal calendario scolastico della propria regione. Ecco come funziona la regola, alcune delle scadenze e un esempio concreto.
01 Cosa dice la circolare
La regola si trova nel paragrafo 4 della circolare prot. 11814 del 6 maggio 2026, quella con le istruzioni sulle supplenze di quest'anno. Chi ha già accettato una supplenza annuale, cioè fino al 31 agosto, oppure fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno, può accettarne un'altra per un profilo diverso.
La condizione è una sola, ma decisiva: la nuova proposta deve arrivare prima dell'inizio delle lezioni. Il cambio riguarda quindi chi è inserito in graduatoria per più profili, per esempio come collaboratore scolastico e come assistente amministrativo, e riceve la seconda proposta quando ha già un incarico per il primo.
02 Conta il momento della proposta
Il riferimento temporale è il momento in cui arriva la nuova proposta, non quello in cui si prende servizio nella nuova sede. Per questo, nei giorni che precedono l'avvio delle lezioni, ogni comunicazione diventa importante: una convocazione ricevuta il giorno prima può ancora permettere il passaggio, una ricevuta dopo no.
Nella pratica conviene conservare le email e i documenti che provano la data della proposta. Se il passaggio da un profilo all'altro dovesse essere contestato, sono quelle comunicazioni a dimostrare che la proposta è arrivata nei tempi.
03 Le date cambiano da regione a regione
Poiché l'inizio delle lezioni è fissato da ciascuna regione, la scadenza non è uguale in tutta Italia. Alcuni esempi per l'anno scolastico 2026/27:
- Veneto: lezioni dal 10 settembre;
- Lombardia: dal 14 settembre;
- Sicilia e Toscana: dal 15 settembre;
- Puglia: dal 17 settembre.
Per le altre regioni fa fede il calendario scolastico regionale; Orizzonte Scuola ha pubblicato l'elenco completo delle date. Attenzione a chi lavora in una regione diversa da quella di residenza: conta il calendario della regione in cui si trova la scuola, perché è lì che iniziano le lezioni.
Tra la prima e l'ultima di queste date passa una settimana: in Veneto la finestra si chiude molto prima che in Puglia.
04 Dopo l'inizio delle lezioni
Una volta iniziate le lezioni, non si può più lasciare un incarico annuale o fino al 30 giugno per passare a un altro profilo. L'incarico accettato resta quello su cui si lavora per l'anno scolastico.
Resta invece aperta un'altra strada: chi ha una supplenza breve può lasciarla per accettarne una fino al 30 giugno o al 31 agosto. È la situazione tipica di chi, nelle prime settimane, lavora per sostituzioni temporanee e poi riceve una proposta più lunga.
Lasciare un servizio fuori dai casi ammessi, invece, significa esporsi alle conseguenze previste per l'abbandono, che il regolamento sulle supplenze ATA sanziona.
05 Un esempio pratico
Un aspirante inserito in terza fascia sia come collaboratore scolastico sia come assistente tecnico lavora in Lombardia. Il 1° settembre accetta una supplenza fino al 30 giugno come collaboratore scolastico. L'8 settembre una scuola gli propone un posto fino al 30 giugno come assistente tecnico: le lezioni in Lombardia iniziano il 14 settembre, quindi può accettare e lasciare il primo incarico.
Se la stessa proposta arrivasse il 16 settembre, il cambio non sarebbe più possibile. E se lavorasse in Veneto, dove le lezioni partono il 10 settembre, anche una proposta dell'11 settembre arriverebbe troppo tardi.
06 Come prepararsi in questi giorni
La finestra per cambiare profilo è breve, e la decisione può dover essere presa in tempi stretti. Per non farsi trovare impreparati conviene:
- segnare sul calendario la data di inizio delle lezioni della regione in cui si lavora;
- decidere in anticipo quale profilo si preferisce, tenendo conto di sede, durata e orario;
- controllare più volte al giorno la posta elettronica e gli avvisi di Uffici e scuole;
- se arriva la proposta giusta, rispondere per iscritto e avvisare subito la scuola che si lascia, così che possa riassegnare il posto senza lasciare scoperto il servizio.
Chi invece è soddisfatto dell'incarico già accettato non deve fare nulla: cambiare profilo è una possibilità, non un obbligo, e non rispondere positivamente a una proposta per un altro profilo non tocca il contratto in corso.
07 Domande frequenti
Il limite vale anche per le supplenze brevi? No: chi ha una supplenza breve può lasciarla per una fino al 30 giugno o al 31 agosto anche dopo l'inizio delle lezioni.
Se la proposta arriva prima dell'inizio delle lezioni ma prendo servizio dopo, posso cambiare? La circolare guarda al momento in cui arriva la nuova proposta: conta che sia prima dell'inizio delle lezioni.
La regola è nuova? È indicata nella circolare del 6 maggio 2026 tra le istruzioni per le supplenze di quest'anno: conviene leggerla lì, al paragrafo 4.
Dove trovo la data della mia regione? Nel calendario scolastico approvato dalla regione, oppure nell'elenco pubblicato da Orizzonte Scuola.
