Un collaboratore scolastico di ruolo può accettare una supplenza da assistente amministrativo senza perdere il proprio posto? La risposta sta nell'articolo 70 del CCNL, il cui testo è riportato nella circolare ministeriale sulle supplenze. Le condizioni sono precise e non sempre facili da rispettare. Intanto all'ARAN è partito il confronto sulla revisione del contratto, e alcune proposte riguardano proprio questa regola.
01 Cosa prevede l'articolo 70
Il comma 1 dell'articolo 70 del contratto collettivo è riportato nella nota 2 della circolare ministeriale prot. 11814 del 6 maggio 2026. La norma consente al personale ATA assunto a tempo indeterminato di accettare contratti a tempo determinato in un profilo diverso da quello di titolarità, senza rinunciare al ruolo.
Durante l'incarico il dipendente conserva la titolarità della sede, ma senza retribuzione sul posto di ruolo: lo stipendio è quello del contratto a termine. La possibilità non è illimitata, perché la conservazione del posto vale per un massimo di tre anni scolastici complessivi.
Nella pratica la regola serve a chi vuole fare esperienza in un profilo diverso senza correre il rischio di lasciare un posto stabile per un incarico che, per definizione, ha una scadenza.
02 Le condizioni da rispettare
Per conservare il posto il contratto a termine deve rispettare alcuni requisiti, tutti indicati nel testo riportato dalla circolare:
- deve riguardare un posto intero, non uno spezzone orario;
- deve essere in un'area superiore oppure, nella stessa area, in un diverso profilo;
- deve avere una durata almeno fino al 30 giugno oppure coprire l'intero anno scolastico, fino al 31 agosto;
- il periodo complessivo di conservazione della sede non può superare i tre anni scolastici.
Se manca anche una sola di queste condizioni, la regola non si applica. Una supplenza breve o un incarico a orario ridotto, per esempio, oggi non rientrano nel perimetro dell'articolo 70.
Prima di accettare conviene quindi leggere con attenzione la proposta: tipo di posto, orario settimanale, data di fine del contratto. E conviene tenere il conto degli anni già utilizzati in passato, perché il limite dei tre anni si calcola sul totale. In caso di dubbio, la segreteria della scuola di titolarità è l'interlocutore giusto per verificare la propria posizione.
03 Un esempio concreto
Prendiamo un caso ipotetico. Una collaboratrice scolastica di ruolo è inserita anche nella graduatoria per il profilo di assistente amministrativo. A settembre riceve una proposta fino al 31 agosto su un posto intero da assistente amministrativa in un'altra scuola della provincia.
Il posto è intero e la durata è quella richiesta: può accettare conservando la titolarità della propria sede da collaboratrice. Per quell'anno sarà pagata come assistente amministrativa, mentre sul posto di ruolo non percepirà stipendio. Se ripete l'esperienza per altri due anni, arriva al limite dei tre anni complessivi.
Se invece la proposta fosse stata per un posto a 18 ore, oppure per una sostituzione di poche settimane, le condizioni dell'articolo 70 non sarebbero state rispettate.
04 E la supplenza da docente?
Nella rubrica Question Time di Orizzonte Scuola, Cristina Dal Pino dell'ANIEF ha sostenuto che un ATA di ruolo può accettare anche un incarico a tempo determinato come docente, conservando il posto.
È bene però distinguere. Il testo dell'articolo 70 riportato dal Ministero parla di area superiore e di diverso profilo all'interno del personale ATA, e non menziona la docenza. L'estensione agli incarichi di insegnamento è quindi un'interpretazione sindacale, non una previsione letterale della norma. Chi si trova in questa situazione dovrebbe chiedere alla propria scuola come viene applicata la regola prima di firmare.
05 La revisione del contratto all'ARAN
Il 9 settembre all'ARAN si è svolto un incontro sulla revisione della parte normativa del CCNL dedicata al personale ATA. Secondo quanto riportato da Tecnica della Scuola, sul tavolo c'erano l'orario di lavoro, le attività aggiuntive e il part-time.
Tra le proposte riferite dalla testata, due toccano da vicino l'articolo 70:
- ammettere anche gli incarichi a orario ridotto, oggi esclusi perché la norma richiede un posto intero;
- consentire il rientro immediato sul posto di ruolo quando l'incarico a termine cessa per errori dell'amministrazione.
Il secondo punto riguarda un problema concreto: chi lascia temporaneamente la propria sede e perde l'incarico per un errore non suo può trovarsi in difficoltà. Si tratta per ora di proposte, non di regole in vigore: finché il contratto non viene modificato, valgono le condizioni attuali. Il tavolo tecnico prosegue.
06 Domande frequenti
Posso accettare uno spezzone conservando il posto di ruolo? Con la regola attuale no: l'articolo 70 richiede un posto intero.
I tre anni devono essere consecutivi? Il testo parla di tre anni scolastici complessivi, cioè di un limite totale.
Le proposte discusse all'ARAN sono già applicabili? No, sono in discussione al tavolo tecnico e non modificano il contratto in vigore.
Chi stabilisce se la mia proposta rispetta l'articolo 70? La verifica spetta all'amministrazione: chiedi conferma alla scuola di titolarità prima di firmare il nuovo contratto.
Durante l'incarico a termine ricevo due stipendi? No, sul posto di ruolo la titolarità è conservata senza retribuzione.
