L'assegnazione provvisoria è una forma di mobilità annuale: permette a un docente di ruolo di chiedere, per un solo anno scolastico, l'avvicinamento a un'altra sede o provincia per un motivo di famiglia o di salute. Non è automatica e non spetta a tutti: contano il motivo, l'anno di assunzione e l'eventuale vincolo di permanenza.
⚠️ Da sapere: al momento della pubblicazione il CCNI sulla mobilità annuale 2026/27 non è ancora firmato. Lo schema qui sotto si basa sul CCNI 2025/28 e sulla normativa vigente; le date delle domande non sono ancora state fissate. Aggiorniamo la guida appena esce il contratto — attiva l'avviso per non perdere la finestra.
01 Cos'è l'assegnazione provvisoria (e differenza con l'utilizzazione)
L'assegnazione provvisoria e l'utilizzazione sono le due forme di mobilità annuale: valgono per un solo anno scolastico e non modificano la sede di titolarità, a cui il docente torna l'anno successivo (salvo rinnovo). Sono disciplinate ogni anno da un CCNI (contratto integrativo).
In sintesi: l'assegnazione provvisoria si chiede di norma per un motivo di famiglia o di salute (per avvicinarsi a chi si assiste); l'utilizzazione riguarda soprattutto chi, nel proprio ruolo, non ha una sede o un posto su cui operare. Questa guida si concentra sull'assegnazione provvisoria dei docenti.
02 I requisiti: i motivi per fare domanda
Per presentare domanda serve almeno uno di questi motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati minorenni (con provvedimento del giudice);
- ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile o al convivente (inclusi parenti o affini), con convivenza risultante da certificazione anagrafica;
- assistenza a un familiare con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della L. 104/1992, anche non convivente, se si ha diritto ai permessi mensili o al congedo straordinario (art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001);
- gravi esigenze di salute del richiedente, con certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Avere uno di questi motivi è necessario, ma non basta: bisogna anche verificare l'anno e la modalità di assunzione e l'eventuale vincolo di permanenza. Ne parliamo subito.
03 Il nodo dei vincoli: neoassunti e GPS sostegno
Due categorie di docenti sono soggette a un vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione, che limita (ma non sempre impedisce) la domanda:
- neoassunti in ruolo dal 2023/24 — vincolo di 3 anni nella stessa scuola, tipo di posto e classe di concorso (art. 13, comma 5, D.lgs. 59/2017);
- assunti da GPS sostegno con la procedura del DL 44/2023 — possono muoversi solo dopo 3 anni di servizio effettivo nella scuola dell'anno di prova (art. 5, comma 10, DL 44/2023);
- anche i docenti non abilitati assunti dai concorsi PNRR seguono il vincolo dei neoassunti.
Attenzione a un punto pratico: chi è soggetto al vincolo può sempre chiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione nella propria provincia di titolarità. Il vincolo pesa soprattutto sulla domanda interprovinciale (verso un'altra provincia), per cui serve una deroga. Inoltre il vincolo decade in caso di soprannumero/esubero o nelle situazioni di assistenza ex art. 33, commi 5 o 6, L. 104/1992 per fatti sopravvenuti.
04 Chi può fare domanda, anno per anno
Ecco lo schema pratico. "Provinciale" = domanda nella provincia di titolarità; "Interprovinciale" = verso un'altra provincia. La colonna "Riserva" indica se la domanda va presentata con riserva di verifica (vedi §6).
| Situazione del docente | Provinciale | Interprovinciale | Con riserva? |
|---|---|---|---|
| Ruolo, assunti entro il 2023/24vincolo superato nel 2025/26 | Sì | Sì | No |
| Ruolo, assunti 2024/25 o 2025/26vincolo triennale in corso | Sì | Solo con deroga | No |
| GPS sostegno, in ruolo dal 2024/25assunti 2023/24, prova superata | Sì | Sì | No |
| GPS sostegno, in ruolo dal 2025/26assunti 2024/25, prova superata | Sì, con deroga | Sì, con deroga | No |
| GPS sostegno, ancora in anno di prova nel 2025/26assunti 2024/25 o 2025/26 | Sì, con deroga | Sì, con deroga | Sì (prova) |
| Non abilitati concorsi PNRR, in ruolo dal 2025/26assunti 2024/25, poi abilitati | Sì | Con deroga | No |
| Non abilitati concorsi PNRR, assunti 2025/26non ancora abilitati | Sì, con abilitazione | Abilitazione + deroga | Sì (abilitazione) |
| TD da procedure precedenti al 2023/24GPS I fascia 21/22–22/23, straordinario bis, ecc., se ancora a TD nel 2025/26 | Sì, superata la prova | Prova + deroga | Sì (prova) |
Sì = può fare domanda · Con deroga / con riserva = solo se rientra in una deroga o previa verifica · No = non serve la riserva. In tutti i casi di ruolo il vincolo decade (interprovinciale anche senza deroga) in caso di soprannumero/esubero o assistenza ex art. 33, c. 5-6, L. 104/1992 per fatti sopravvenuti.
Nota: schema di sintesi a scopo informativo, basato sul CCNI 2025/28 in attesa del nuovo contratto. Per la tua situazione specifica fa fede il testo del CCNI 2026/27 e le indicazioni dell'Ufficio Scolastico.
05 Le deroghe al vincolo
Quando serve una "deroga" per la domanda interprovinciale, si intende rientrare in una di queste condizioni (previste dal CCNI sulla mobilità, che richiama il CCNL 2019/21):
- genitori di figlio con meno di 14 anni (che compie 14 anni nell'anno della domanda; per adottivi e affidatari, entro 14 anni dall'ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età);
- chi rientra negli artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della L. 104/1992 (disabilità propria o assistenza a familiare con disabilità grave);
- chi fruisce dei permessi previsti dall'art. 42 del D.lgs. 151/2001;
- coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (art. 2, commi 2 e 3, L. 118/1971);
- genitori con più di 65 anni (deroga introdotta dall'art. 18, comma 2, del DL 19/2026).
06 Le domande con riserva
I docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo — assunti da GPS, da concorso straordinario bis o non abilitati dai concorsi PNRR — presentano domanda con riserva, cioè condizionata alla verifica successiva da parte dell'Ufficio Scolastico di:
- il superamento dell'anno di prova (assunti da GPS e da straordinario bis);
- il conseguimento dell'abilitazione (non abilitati dei concorsi PNRR).
Se la condizione non si realizza — non si supera la prova o non si consegue l'abilitazione — la domanda non viene convalidata e il docente non partecipa ai movimenti. Per i non abilitati è previsto l'obbligo di comunicare l'avvenuta abilitazione all'Ufficio scolastico entro i termini fissati dal Ministero (lo scorso anno la scadenza era l'11 agosto).
07 Quando si presenta la domanda
La finestra per le domande di assegnazione provvisoria 2026/27 non è ancora stata fissata: dipende dal CCNI sulla mobilità annuale, che al momento non è firmato. Appena il contratto viene sottoscritto e il Ministero apre le domande su Istanze Online, lo comunichiamo qui e in una News dedicata.
08 Domande frequenti
Un neoassunto può chiedere l'assegnazione provvisoria?
Sì, ma con dei limiti. Il neoassunto sotto vincolo può sempre chiederla nella propria provincia; per l'interprovinciale serve una delle deroghe. Il vincolo decade in caso di soprannumero/esubero o assistenza ex art. 33, c. 5-6, L. 104/1992 per fatti sopravvenuti.
Chi è assunto da GPS sostegno quando può muoversi?
Dopo 3 anni di servizio effettivo nella scuola dell'anno di prova (art. 5, c. 10, DL 44/2023). Prima di allora può presentare domanda solo con una deroga (e, se ancora in prova, con riserva del superamento dell'anno di prova).
Cosa succede se non supero l'anno di prova o non conseguo l'abilitazione?
La domanda presentata con riserva non viene convalidata e non si partecipa ai movimenti per quell'anno.
Quando apriranno le domande 2026/27?
Non è ancora deciso: si attende il CCNI sulla mobilità annuale. Attiva l'avviso e ti scriviamo appena escono le date.
