Una docente di Rimini esclusa dall'algoritmo delle supplenze nel 2025 ha ottenuto dal giudice del lavoro un risarcimento di 24.135 euro lordi, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino. A giugno la Cassazione, su una vicenda diversa, aveva affermato un principio che va nella stessa direzione. Vediamo le due decisioni, tenendole distinte, e cosa è cambiato con l'OM 27/2026.
01 La vicenda di Rimini
I fatti sono quelli raccontati dal Resto del Carlino e ripresi il 10 settembre da Orizzonte Scuola e Tecnica della Scuola. Protagonista è una docente riminese di 28 anni che nell'estate 2025 aveva chiesto supplenze su scuola dell'infanzia e sostegno.
Al primo turno nessuna delle sedi che aveva indicato era libera. Il sistema l'ha trattata come rinunciataria e da quel momento non l'ha più presa in considerazione. Nemmeno quando, nelle scuole che aveva scelto, si sono liberati posti poi assegnati a candidati con un punteggio inferiore al suo.
02 Cosa ha deciso il giudice del lavoro
Secondo quanto riportato, il giudice del lavoro ha dato ragione alla docente. Il Ministero dovrà versarle 24.135 euro lordi per i dieci mesi di supplenza persi, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026.
A questa somma si aggiungono:
- interessi e rivalutazione;
- i contributi;
- 12 punti in graduatoria.
Gli estremi della decisione non sono stati resi noti, e non è quindi possibile ricostruirne le motivazioni nel dettaglio. Il nucleo della vicenda, però, è chiaro: una candidata rimasta senza sede al primo turno non doveva essere esclusa da quelli successivi, e il danno è stato calcolato sul contratto che avrebbe potuto ottenere.
03 La Cassazione, su un caso diverso
La decisione di Rimini va letta accanto alla sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, n. 18156, pubblicata il 5 giugno 2026. Riguarda un'altra vicenda, regolata dall'OM 112/2022, ma arriva a un principio coincidente.
Secondo la Corte:
- non indicare alcune sedi nella domanda vale come rinuncia solo per quelle sedi, non per l'intera procedura;
- nei turni successivi vanno rispettati insieme l'ordine di graduatoria e le preferenze espresse;
- l'efficienza dell'algoritmo non giustifica l'esclusione di un aspirante.
In concreto il secondo punto è il più importante: quando in un turno successivo si libera una sede, la posizione in graduatoria e le preferenze vanno valutate insieme, senza scartare in partenza chi al primo giro era rimasto a mani vuote.
Sono due pronunce indipendenti: il giudice di Rimini e la Cassazione non si sono occupati dello stesso caso, né della stessa ordinanza. Indicano però la stessa direzione.
04 Cosa prevede ora l'OM 27/2026
Dal 2026/27 la questione è affrontata direttamente dalle regole. L'articolo 12, comma 10, dell'OM 27/2026 prevede che chi non ha avuto incarichi venga riesaminato nei turni successivi.
È il meccanismo che in questi giorni si sta applicando nei secondi turni di molte province. Rispetto alla vicenda della docente riminese cambia il punto decisivo: non trovare una sede libera al primo giro non fa più uscire dalla procedura.
Resta invece netta la differenza con chi rinuncia a un incarico già assegnato, che continua a subire le sanzioni previste dall'ordinanza. La tutela dei turni successivi riguarda chi non ha ricevuto nulla, non chi ha ricevuto una sede e l'ha rifiutata.
05 Se pensi di essere stato escluso
Le due decisioni non creano un diritto automatico al risarcimento per chiunque sia rimasto senza supplenza: servono a capire quando un'esclusione può essere contestata. Chi ritiene di essere stato ignorato nei turni successivi, pur avendo indicato sedi poi assegnate ad altri, dovrebbe:
- conservare la domanda con l'elenco completo delle preferenze;
- tenere copia dei bollettini di tutti i turni, con posizioni e punteggi;
- annotare le date in cui le sedi scelte sono state assegnate;
- rivolgersi a un sindacato o a un legale per valutare il caso.
Un esempio ipotetico: un aspirante nel 2025 non riceve nulla al primo turno e non compare più nei turni successivi, mentre una scuola che aveva indicato viene assegnata mesi dopo a un collega con meno punti. È il tipo di situazione su cui si sono espressi i giudici, e che va documentata con cura prima di muoversi.
Attenzione anche alle apparenze: una sede andata a chi ha meno punti non è sempre un errore, perché possono pesare riserve e precedenze. Per questo la valutazione di un esperto viene prima di qualsiasi iniziativa.
06 Domande frequenti
La decisione di Rimini vale per tutti? No: riguarda un caso singolo, di cui non sono noti gli estremi. Può essere un riferimento, ma ogni situazione va valutata a sé.
La Cassazione ha giudicato lo stesso caso? No. La sentenza n. 18156 del 2026 riguarda una vicenda diversa, disciplinata dall'OM 112/2022.
Se non ho indicato una scuola, posso contestare la nomina di un altro in quella sede? Difficilmente: secondo la Cassazione non indicare una sede vale come rinuncia proprio a quella sede.
Con l'OM 27/2026 chi resta senza incarico al primo turno rientra nei successivi? Sì, l'articolo 12, comma 10, prevede che venga riesaminato nei turni successivi.
I 24.135 euro sono una cifra netta? No, secondo quanto riportato sono lordi. A questa somma si aggiungono interessi, rivalutazione, contributi e 12 punti in graduatoria.
