I docenti che nel 2025/26 avevano una supplenza sul sostegno non possono ottenere conferma della continuità didattica prima del 24 agosto 2026, data in cui si concludono le operazioni di mobilità annuale. La conferma non equivale a un diritto di riserva automatico sul posto occupato l'anno precedente, ma a un diritto di precedenza subordinato alla disponibilità effettiva del posto stesso. Questa disponibilità viene verificata con un cosiddetto bollettino zero simulato, prima di procedere alle nomine vere e proprie.
01 La data spartiacque: il 24 agosto
Per i docenti che nell'anno scolastico 2025/26 avevano una supplenza sul sostegno, la conferma della continuità didattica non può arrivare prima del 24 agosto 2026. Prima di quella data devono infatti concludersi le operazioni di mobilità del personale docente: le assegnazioni dei posti da mini call veloce si chiudono entro il 21 agosto, mentre le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, cioè la cosiddetta mobilità di fatto, si esauriscono entro il 24 agosto. Solo dopo questa data gli Uffici Scolastici possono avviare la procedura di conferma, che deve concludersi entro il 31 agosto: le conferme «sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto» e le disponibilità acquisite dopo quella data non contano (OM 27/2026, articolo 13, comma 5). Le date del 21 e del 24 agosto sono quelle riportate da Orizzonte Scuola.
Per approfondire puoi leggere la guida su GPS sostegno e graduatorie incrociate.
L'ordine delle operazioni è scritto nella circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026 (punto 2): gli uffici procedono alle conferme dopo aver completato le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzate al ruolo e tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Per le condizioni e le fasi la circolare rinvia alla nota n. 7766 del 26 marzo 2026.
02 Perché non è una riserva automatica del posto
Gli Uffici Scolastici hanno chiarito che il diritto alla conferma sui posti di sostegno non si atteggia come un diritto alla riserva del posto, diversamente da quanto avviene, ad esempio, per i candidati di cui alla legge n. 68 del 1999, ai quali sono destinati posti interi a prescindere dal punteggio in graduatoria generale. Si tratta piuttosto di un diritto di precedenza sulla nomina in una determinata sede, riconosciuto solo ai candidati che rientrano nel contingente assunzionale previsto per la cosiddetta fase 0. Perché la procedura di conferma venga avviata devono ricorrere due condizioni: la disponibilità effettiva del posto, che dipende dall'andamento delle immissioni in ruolo e delle assegnazioni provvisorie, e la nominabilità del docente. Si dà inoltre per scontato che non siano intervenute modifiche rilevanti, come il trasferimento dell'alunno seguito l'anno precedente.
I passaggi dell'articolo 13 dell'OM 27 del 16 febbraio 2026 sono cinque:
- entro il 31 maggio il dirigente scolastico acquisisce l'eventuale richiesta di continuità della famiglia e valuta se ci sono le condizioni, anche sentendo il Gruppo di lavoro operativo;
- entro il 15 giugno ne comunica l'esito all'ufficio scolastico, al docente e alla famiglia;
- il docente esprime la volontà di essere confermato nell'istanza per le supplenze: la scelta è definitiva, irrevocabile e vincolante (circolare, punto 2);
- l'ufficio, dopo le operazioni sul personale di ruolo, verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina del docente nel contingente dei posti disponibili;
- se tutte le condizioni ricorrono, l'ufficio conferma il docente con precedenza assoluta sulle nomine informatizzate, sul posto dell'anno precedente, e pubblica gli esiti all'albo on line.
La conferma riguarda i docenti specializzati e anche quelli senza specializzazione che l'anno prima hanno lavorato su sostegno dalla seconda fascia delle GPS di sostegno o con lo scorrimento di GaE e GPS, in servizio con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (comma 6). Chi è confermato non partecipa alle altre nomine per quell'anno, interpelli compresi (comma 5).
03 Cosa significa essere nominabili: il bollettino zero
La nominabilità del docente viene accertata attraverso il cosiddetto bollettino zero, una simulazione del primo turno dell'algoritmo con cui si verifica se l'aspirante, anche senza richiedere la conferma, avrebbe comunque diritto a una supplenza per l'anno scolastico 2026/27 su una delle classi di concorso per cui è inserito in graduatoria. In questo accertamento incide anche il modo in cui sono state compilate le domande con le 150 preferenze: quanto più la scelta è stata ristretta, tanto minori risultano le possibilità di essere nominabili. Per chi ha cambiato provincia nelle GPS 2026/28 e ha comunque richiesto la conferma sul posto occupato nel 2025/26 nella vecchia provincia, la nominabilità va verificata nella nuova provincia di inserimento. Gli Uffici Scolastici hanno inoltre precisato che il candidato che chiede la conferma esclusivamente su un posto disponibile al 31 agosto è considerato rinunciatario rispetto agli eventuali posti già disponibili al 30 giugno nella stessa sede. Anche quando la nominabilità viene accertata, infine, la continuità didattica resta condizionata ai posti e alle ore effettivamente disponibili, nel rispetto della normativa vigente sul conferimento delle supplenze. A titolo esemplificativo, un aspirante per il quale sia stata richiesta la conferma può comunque partecipare al cosiddetto turno 0: se dall'incrocio tra posti disponibili, preferenze espresse in domanda e punteggio in graduatoria non risulta collocato in posizione utile su nessuna delle classi di concorso per cui è inserito in GPS, viene escluso dalla fase di conferma; può inoltre verificarsi il caso opposto, in cui il docente risulti nominabile al termine del turno 0 ma non confermabile per indisponibilità di posti proprio nella sede dove aveva prestato servizio l'anno precedente.
I bollettini delle nomine su sostegno si consultano nella sezione Nomine GPS. Sullo stesso argomento: PEI 2026/27: scadenza 15 ottobre e ore di sostegno, cosa cambia.
Il termine «bollettino zero» non compare nell'ordinanza: il testo parla di accertamento del «diritto alla nomina nel contingente complessivo dei posti disponibili» (articolo 13, comma 3).
Un esempio ipotetico. Una docente ha lavorato su sostegno fino al 30 giugno nella scuola X; la famiglia dell'alunno chiede la continuità entro il 31 maggio e il dirigente dà esito positivo. A luglio la docente indica nell'istanza la volontà di essere confermata. Ad agosto l'ufficio verifica due cose: che il posto nella scuola X sia ancora disponibile dopo ruoli e assegnazioni provvisorie, e che la docente abbia diritto a una nomina nel contingente. Se entrambe ci sono, è confermata prima delle nomine informatizzate; se ne manca una, la conferma non viene disposta.
04 Domande frequenti
Chi chiede la conferma del docente di sostegno?
La famiglia: il dirigente scolastico acquisisce l'eventuale richiesta di continuità entro il 31 maggio e ne comunica l'esito entro il 15 giugno (OM 27/2026, articolo 13, comma 1).
Entro quando si fanno le conferme?
Sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto; le disponibilità acquisite dopo non sono prese in considerazione (OM 27/2026, articolo 13, comma 5).
La conferma è automatica?
No: l'ufficio verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili; solo se ricorrono tutte le condizioni conferma il docente con precedenza assoluta (OM 27/2026, articolo 13, commi 3 e 4).
Vale anche per chi non è specializzato?
Sì, per i docenti senza specializzazione che l'anno precedente hanno svolto servizio su sostegno dalla seconda fascia delle GPS di sostegno o con lo scorrimento di GaE e GPS (OM 27/2026, articolo 13, comma 6).
