Nei concorsi PNRR le rinunce dei vincitori aprono la strada agli idonei, che possono così ottenere il ruolo. Sono giorni cruciali per le assunzioni dei docenti per l'anno scolastico 2026/27, con turni aperti per la scelta della provincia anche nel corso del fine settimana: l'obiettivo è arrivare al 30 luglio con le operazioni indicate dall'allegato A già svolte. In questo contesto, negli Uffici Scolastici Provinciali sono in corso le operazioni di ricostituzione delle graduatorie dei concorsi PNRR che hanno ancora liste e elenchi del 30% in vigore.
01 Come funziona il passaggio da idoneo a vincitore
La procedura riguarda esclusivamente i concorsi PNRR che dispongono ancora di una graduatoria di merito e di un elenco aggiuntivo del 30% dei posti in vigore. Scatta quando rinuncia al ruolo un vincitore, cioè un candidato che era stato inserito in graduatoria entro il numero di posti messi a bando per la relativa classe di concorso. Il DM n. 205 del 26 ottobre 2023 prevede che la graduatoria di merito sia composta, al massimo, da un numero di soggetti pari ai posti banditi, ma consente di integrarla, sempre nel limite dei posti a bando, attingendo ai candidati che hanno comunque raggiunto il punteggio minimo per superare le prove concorsuali, nella misura delle rinunce che si verificano dopo la pubblicazione della graduatoria. In pratica, ogni rinuncia libera un posto che viene assegnato al primo idoneo utile, il quale acquisisce così lo status di vincitore.
Per approfondire puoi leggere la guida su come funzionano le GPS.
Il testo del decreto, che riguarda il concorso della scuola secondaria, è questo: la graduatoria dei vincitori «è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali» (DM 205 del 26 ottobre 2023, articolo 12, comma 1). Lo stesso articolo aggiunge tre regole:
- le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura e pubblicate nell'albo e sul sito dell'ufficio regionale (comma 3);
- hanno validità annuale dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza di quel periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, se occorre anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati ogni anno alle assunzioni (comma 4);
- la rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza da quella graduatoria (comma 6).
02 Le operazioni negli Uffici Scolastici Provinciali
Negli Uffici Scolastici Provinciali, in questi giorni, vengono pubblicati i decreti di integrazione per scorrimento della graduatoria di merito relativi alle singole classi di concorso, insieme all'aggiornamento dell'elenco degli idonei previsto dall'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto legge n. 73/2021, come modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 45/2025. Questi atti attestano che, dopo le fasi 1 e 2 delle assunzioni, si sono registrate delle rinunce e che si è reso necessario scorrere l'elenco degli idonei di un numero di candidati pari ai rinunciatari. Di conseguenza viene ricostituito anche l'elenco del 30% dei posti, dal quale è possibile attingere ulteriori assunzioni nel corso del triennio, per un triennio dalla pubblicazione della graduatoria e in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori (DL 73/2021, art. 59, comma 10, lettera d).
L'ordine con cui si usano le graduatorie dei concorsi è nelle istruzioni operative allegate al decreto sulle assunzioni (allegato A al DM 136 del 10 luglio 2026), ed è scritto in due punti distinti:
- infanzia e primaria (punti da A.2 ad A.2.4): prima le graduatorie del concorso del 2016; sui posti che restano, metà alla procedura straordinaria del 2018 e metà ai vincitori del concorso ordinario del 2020 e poi, nell'ordine, ai vincitori dei concorsi banditi nel 2023, nel 2024 e nel 2025; esauriti i vincitori, gli idonei di questi tre concorsi nel limite del 30 per cento dei posti a bando, in ordine di priorità temporale; da ultimo gli idonei del concorso del 2020;
- secondaria (punti da A.3 ad A.3.4): prima le graduatorie del concorso del 2016 e poi, per il 2026/27 nel limite del 30 per cento dei posti residui, quelle del concorso del 2018; sui posti che restano, metà ai vincitori del concorso straordinario del 2020 e metà ai vincitori del concorso ordinario del 2020 e poi, nell'ordine, ai vincitori dei concorsi banditi nel 2023, nel 2024 e nel 2025; per le discipline STEM i concorsi del 2021 e del 2022 vengono prima di questi tre; esauriti i vincitori, gli idonei dei tre concorsi nel limite del 30 per cento, in ordine di priorità temporale; poi gli idonei dei concorsi del 2020.
Se restano ancora posti, da ultimo si usano le graduatorie della procedura prevista dall'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 297 del 1994 (punti A.2.6 e A.3.6). Per i concorsi del 2023, del 2024 e del 2025 le graduatorie dei vincitori sono integrate nella misura delle rinunce pervenute (punti A.2.2 e A.3.2). Quanto ai tempi: sui posti comuni l'attribuzione della sede doveva concludersi entro il 30 luglio 2026, fatti salvi gli scorrimenti per le rinunce (punto C.1); sui posti di sostegno entro la stessa data, scorrimenti compresi (punto C.2).
03 La regola sulla categoria e le assunzioni effettive
Le operazioni seguono inoltre una regola precisa sulla categoria di appartenenza: in base a quanto indicato nell'allegato A al DM n. 136 del 10 luglio 2026, in caso di rinuncia la reintegrazione della graduatoria, disciplinata dall'articolo 59, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto legge n. 73 del 2021, avviene facendo riferimento alla stessa categoria a cui apparteneva l'aspirante rinunciatario, sia esso un vincitore per merito o un vincitore per una specifica tipologia di riserva. Resta poi da chiarire, per ciascun candidato coinvolto in questi scorrimenti, se l'inserimento in graduatoria o nell'elenco del 30% si traduca effettivamente in un'assunzione per l'anno scolastico 2026/27: dipende dalla disponibilità di posti ancora da assegnare nel contingente determinato dall'Ufficio Scolastico per quella classe di concorso, quindi dal fatto che la quota prevista sia stata già raggiunta o meno. Per chi segue le graduatorie dei concorsi PNRR, il periodo di fine luglio è quindi decisivo: dai decreti pubblicati provincia per provincia si può capire se e quando la propria posizione da idoneo si trasformerà in una convocazione.
Le graduatorie pubblicate dagli uffici scolastici si consultano nella sezione Graduatorie GPS. Sullo stesso argomento: Doppio canale: Pittoni propone di trasformare le GPS in GPSR.
Le stesse istruzioni precisano altri tre punti:
- le graduatorie degli idonei sono determinate con esclusivo riferimento alle posizioni per merito e, in assenza di una norma che lo preveda, non sono suscettibili di surroghe in caso di rinuncia (punto A.9);
- la rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla graduatoria relativa al posto o alla classe di concorso a cui si è rinunciato (punto B.9.1);
- chi, nella scelta della provincia, non accetta tutte le province della regione e, arrivati alla sua posizione, non trova posti in quelle accettate non può più essere individuato sulle altre, anche se vi restano posti; chi, in posizione utile e con posti disponibili nella regione, resta senza individuazione perché non ha espresso le preferenze per cui c'erano posti è considerato rinunciatario a tutti gli effetti e non rientra negli scorrimenti successivi, né per il 2026/27 né per gli anni seguenti (punto B.9.2).
04 Il testo della legge, punto per punto
La regola è nell'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 73 del 2021, nel testo in vigore:
- la graduatoria è formata nel limite dei posti messi a concorso;
- sempre nel limite di quei posti, è integrata nella misura delle eventuali rinunce con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo per il superamento delle prove;
- per i concorsi banditi dal 2023 la graduatoria è inoltre integrata, per un triennio dall'anno di pubblicazione, con gli idonei che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso;
- a questa integrazione si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo e nel limite delle assunzioni autorizzate;
- le graduatorie integrate sono usate secondo un ordine di priorità temporale.
Un esempio ipotetico. Un concorso mette a bando 100 posti per una classe di concorso in una regione. Dieci vincitori rinunciano: la graduatoria è reintegrata con i primi dieci candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. L'elenco degli idonei può contare al massimo 30 persone, il 30 per cento dei posti, e resta utilizzabile per tre anni sui posti che residuano dopo le immissioni in ruolo.
Cosa controllare: i decreti di integrazione pubblicati dall'ufficio scolastico per la propria classe di concorso; la propria posizione nella graduatoria o nell'elenco; il contingente di assunzioni della regione. Chi resta in attesa lavora intanto con le supplenze: le regole sono nella guida su come funzionano le GPS e, per chi è in graduatoria, nella sezione Graduatorie GPS.
05 Domande frequenti
Quando un idoneo dei concorsi diventa vincitore?
Quando un vincitore rinuncia: la graduatoria è integrata, nel limite dei posti messi a concorso e nella misura delle rinunce, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo delle prove (DL 73/2021, articolo 59, comma 10, lettera d).
Che cos'è l'elenco del 30 per cento?
Per i concorsi banditi dal 2023 la graduatoria è integrata per un triennio con gli idonei che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso (DL 73/2021, articolo 59, comma 10, lettera d).
Gli idonei passano davanti ai vincitori?
No: all'integrazione si attinge fermo restando il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, sui posti vacanti e disponibili che residuano e nel limite delle assunzioni autorizzate (DL 73/2021, articolo 59, comma 10, lettera d).
Per quanto tempo vale l'elenco degli idonei?
Per un triennio a decorrere dall'anno di pubblicazione della graduatoria (DL 73/2021, articolo 59, comma 10, lettera d).
Se rinuncio alla proposta di assunzione resto in graduatoria?
No: la rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla graduatoria relativa al posto o alla classe di concorso a cui si è rinunciato (allegato A al DM 136/2026, punto B.9.1). Per il concorso della secondaria, la rinuncia al ruolo comporta esclusivamente la decadenza da quella graduatoria di merito regionale (DM 205/2023, articolo 12, comma 6).
Se un idoneo dell'elenco del 30 per cento rinuncia, subentra un altro?
Le graduatorie degli idonei sono determinate con esclusivo riferimento alle posizioni per merito e, in assenza di una norma che lo preveda, non sono suscettibili di surroghe in caso di rinuncia (allegato A al DM 136 del 10 luglio 2026, punto A.9).
06 Fonti
- Normattiva · DL 25 maggio 2021, n. 73, art. 59 (testo vigente)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026 e allegato A, istruzioni operative (punti A.2, A.3, A.9, B.9, C.1 e C.2)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito · Decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 (articolo 12)
- Orizzonte Scuola · Assunzioni 2026, l'idoneo diventa vincitore e l'elenco del 30% si ricostituisce
